Art. 23 
 
                    Equipe formative territoriali 
 
  1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle
linee di  investimento  per  la  digitalizzazione  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le  finalita'
di cui al primo periodo come integrate dall'articolo 47, comma 1, del
decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2022,  n.  79,  negli  anni
scolastici 2023/2024  e  2024/2025  sono  individuate  dal  Ministero
dell'istruzione  e  del  merito  le  equipe  formative   territoriali
costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di
comando   presso   gli   uffici   scolastici   regionali   e   presso
l'amministrazione centrale e un numero  massimo  di  100  docenti  da
porre in esonero dall'esercizio delle attivita'  didattiche,  con  il
coordinamento funzionale dell'Unita'  di  missione  del  PNRR.».  Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno  2023,  di  euro
3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno  2025,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023,
2024 e 2025, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.