Art. 24 
 
Disposizioni  di  semplificazione  degli   interventi   di   edilizia
               scolastica a sostegno degli enti locali 
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili. 
  2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per il supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e   delle   citta'
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale   o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' di societa' da esse controllate, i cui  oneri  sono  posti  a
carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o
completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
economico.». 
  3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
scolastica  rientranti  nel  PNRR,   i   soggetti   attuatori   degli
interventi,  le  stazioni  appaltanti,  ove  diversi   dai   soggetti
attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: 
    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
dal comma 2 del presente articolo; 
    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia  scolastica  ivi  richiamati,  le  deroghe  al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte
della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione
di  immobili  o  per  il  noleggio  di  strutture  modulari  ad   uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2017,
n. 65. 
  6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  ai  suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la  cui
verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli
stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
dall'incarico.».