Art. 25 Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».