Art. 25
Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta
Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 e' sostituito
dal seguente:
«6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il
direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e
del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo
Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra
dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e, se
conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del
periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito.».