Art. 25 
 
Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli  obiettivi  di  cui
alla  Missione  4,  Componente  1,  Riforma  2.2.  «Scuola  di   Alta
Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti  e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6  e'  sostituito
dal seguente: 
    «6. Presso la Scuola e'  istituita  una  Direzione  generale.  Il
direttore  generale  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e
del merito, tra i dirigenti di prima e seconda  fascia  del  medesimo
Ministero, con collocamento  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  tra
dirigenti di altre amministrazioni  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta  e,  se
conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del
periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165.  L'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Direzione  generale  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito.».