Art. 47 
 
       Controllo di legalita' della scissione transfrontaliera 
 
  1. Se beneficiaria della scissione e'  una  societa'  italiana,  il
notaio,  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   del   certificato
preliminare  e  della  delibera  di  approvazione  del  progetto   di
scissione  transfrontaliera,  espleta  il  controllo   di   legalita'
sull'attuazione  della  scissione   transfrontaliera,   rilasciandone
apposita attestazione.  Fatte  salve  altre  possibili  modalita'  di
trasmissione,  il  notaio  incaricato  del  controllo  di   legalita'
acquisisce senza oneri  il  certificato  preliminare,  redatto  dalla
competente autorita', presso il registro  delle  imprese  tramite  il
BRIS. 
  2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che: 
    a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e  iscrizione
nel registro delle  imprese  delle  societa'  di  nuova  costituzione
regolate dalla legge italiana; 
    b)  tutte  le  societa'  partecipanti  alla   scissione   abbiano
approvato un identico progetto di scissione transfrontaliera; 
    c)  sia  pervenuto  il  certificato  preliminare  alla  scissione
transfrontaliera relativo alla societa' scissa e alle altre  societa'
eventualmente   partecipanti   alla   scissione   in   qualita'    di
beneficiarie; 
    d) quando necessario,  siano  state  stabilite  le  modalita'  di
partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 50. 
  3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7. 
  4. Se beneficiaria della scissione e' una societa' di  altro  Stato
membro il controllo di legalita' di  cui  al  comma  1  e'  espletato
dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.