Art. 47 Controllo di legalita' della scissione transfrontaliera 1. Se beneficiaria della scissione e' una societa' italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di scissione transfrontaliera, espleta il controllo di legalita' sull'attuazione della scissione transfrontaliera, rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalita' di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalita' acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorita', presso il registro delle imprese tramite il BRIS. 2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che: a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese delle societa' di nuova costituzione regolate dalla legge italiana; b) tutte le societa' partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto di scissione transfrontaliera; c) sia pervenuto il certificato preliminare alla scissione transfrontaliera relativo alla societa' scissa e alle altre societa' eventualmente partecipanti alla scissione in qualita' di beneficiarie; d) quando necessario, siano state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 50. 3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7. 4. Se beneficiaria della scissione e' una societa' di altro Stato membro il controllo di legalita' di cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.