Art. 24 
 
                      Disposizioni transitorie 
                         e di coordinamento 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 15  luglio  2023.  Alle  segnalazioni  o  alle  denunce
all'autorita' giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nonche'  a  quelle
effettuate fino al  14  luglio  2023,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 54-bis del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001, all'articolo 6, commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  del
decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della  legge  n.
179 del 2017. 
  2.  Per  i  soggetti  del  settore  privato  che  hanno  impiegato,
nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con  contratti
di   lavoro   a   tempo   indeterminato   o   determinato,   fino   a
duecentoquarantanove,  l'obbligo  di  istituzione   del   canale   di
segnalazione interna ai sensi  del  presente  decreto  ha  effetto  a
decorrere dal 17  dicembre  2023  e,  fino  ad  allora,  continua  ad
applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e  b),  del  decreto
legislativo n. 231 del 2001, nella  formulazione  vigente  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n.  604  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 4. - Il  licenziamento  determinato  da  ragioni  di  credo
politico o fede religiosa, dall'appartenenza a  un  sindacato,  dalla
partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio  di
un diritto ovvero  alla  segnalazione,  alla  denuncia  all'autorita'
giudiziaria o contabile o alla divulgazione  pubblica  effettuate  ai
sensi  del  decreto  legislativo  attuativo  della   direttiva   (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2019, e' nullo.». 
  4. All'articolo 2-undecies, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) alla riservatezza dell'identita' della  persona  che  segnala
violazioni di cui sia venuta a  conoscenza  in  ragione  del  proprio
rapporto di lavoro o delle funzioni  svolte,  ai  sensi  del  decreto
legislativo recante attuazione della  direttiva  (UE)  2019/1937  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre  2019,  riguardante
la protezione delle persone  che  segnalano  violazioni  del  diritto
dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai  sensi  degli  articoli
52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o
degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;». 
  5. All'articolo 6, del decreto legislativo  n.  231  del  2001,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera  a),  prevedono,  ai
sensi  del  decreto  legislativo  attuativo  della   direttiva   (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,
i canali di segnalazione interna,  il  divieto  di  ritorsione  e  il
sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 54-bis  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che
          segnala  illeciti).  -  1.  Il  pubblico  dipendente   che,
          nell'interesse     dell'integrita'      della      pubblica
          amministrazione, segnala al responsabile della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
          comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero
          all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),  o  denuncia
          all'autorita' giudiziaria ordinaria o a  quella  contabile,
          condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in  ragione
          del proprio rapporto di lavoro non puo' essere  sanzionato,
          demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
          misura organizzativa avente  effetti  negativi,  diretti  o
          indiretti, sulle condizioni  di  lavoro  determinata  dalla
          segnalazione. L'adozione di misure ritenute  ritorsive,  di
          cui al primo  periodo,  nei  confronti  del  segnalante  e'
          comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato  o  dalle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
          in essere. L'ANAC informa il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o  gli
          altri  organismi  di  garanzia  o  di  disciplina  per   le
          attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  dipendente
          pubblico si intende  il  dipendente  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi  compreso  il
          dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un  ente
          pubblico economico ovvero  il  dipendente  di  un  ente  di
          diritto privato sottoposto a controllo  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di  cui
          al presente articolo si applica anche ai  lavoratori  e  ai
          collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi  e
          che  realizzano  opere   in   favore   dell'amministrazione
          pubblica. 
              3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata.
          Nell'ambito  del  procedimento  penale,   l'identita'   del
          segnalante e' coperta dal segreto nei  modi  e  nei  limiti
          previsti dall'articolo 329 del codice di procedura  penale.
          Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei  conti,
          l'identita' del segnalante non puo'  essere  rivelata  fino
          alla  chiusura  della  fase  istruttoria.  Nell'ambito  del
          procedimento disciplinare l'identita'  del  segnalante  non
          puo' essere rivelata, ove  la  contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se  conseguenti
          alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto
          o  in   parte,   sulla   segnalazione   e   la   conoscenza
          dell'identita' del segnalante  sia  indispensabile  per  la
          difesa dell'incolpato, la segnalazione  sara'  utilizzabile
          ai fini del procedimento disciplinare solo in  presenza  di
          consenso  del  segnalante  alla   rivelazione   della   sua
          identita'. 
              4. La segnalazione e'  sottratta  all'accesso  previsto
          dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
              5. L'ANAC, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, adotta apposite linee guida  relative  alle
          procedure  per  la  presentazione  e  la   gestione   delle
          segnalazioni.  Le  linee  guida  prevedono  l'utilizzo   di
          modalita' anche informatiche  e  promuovono  il  ricorso  a
          strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
          dell'identita' del segnalante  e  per  il  contenuto  delle
          segnalazioni e della relativa documentazione. 
              6.     Qualora     venga     accertata,     nell'ambito
          dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione  di  misure
          discriminatorie  da  parte  di  una  delle  amministrazioni
          pubbliche o di uno degli enti di  cui  al  comma  2,  fermi
          restando  gli  altri  profili  di  responsabilita',  l'ANAC
          applica al responsabile che ha  adottato  tale  misura  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000  euro.
          Qualora  venga  accertata  l'assenza   di   procedure   per
          l'inoltro  e  la   gestione   delle   segnalazioni   ovvero
          l'adozione di procedure non conformi a  quelle  di  cui  al
          comma  5,  l'ANAC  applica  al  responsabile  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  Qualora
          venga  accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte   del
          responsabile di  attivita'  di  verifica  e  analisi  delle
          segnalazioni  ricevute,  si  applica  al  responsabile   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
          L'ANAC determina  l'entita'  della  sanzione  tenuto  conto
          delle dimensioni dell'amministrazione o  dell'ente  cui  si
          riferisce la segnalazione. 
              7.  E'  a  carico   dell'amministrazione   pubblica   o
          dell'ente di cui  al  comma  2  dimostrare  che  le  misure
          discriminatorie o ritorsive,  adottate  nei  confronti  del
          segnalante,  sono  motivate  da   ragioni   estranee   alla
          segnalazione stessa. Gli atti  discriminatori  o  ritorsivi
          adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 
              8. Il segnalante che  sia  licenziato  a  motivo  della
          segnalazione e' reintegrato nel posto di  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
          23. 
              9. Le tutele di  cui  al  presente  articolo  non  sono
          garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza
          di primo grado, la responsabilita'  penale  del  segnalante
          per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati
          commessi con la denuncia di cui al comma 1  ovvero  la  sua
          responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei  casi  di
          dolo o colpa grave.». 
              - Per l'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e  2-quater  del
          citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano
          le note all'articolo 4 del presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  30
          novembre 2017, n. 179 (Disposizioni  per  la  tutela  degli
          autori di segnalazioni di  reati  o  irregolarita'  di  cui
          siano venuti a conoscenza nell'ambito  di  un  rapporto  di
          lavoro pubblico o privato): 
                «Art. 3 (Integrazione della  disciplina  dell'obbligo
          di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico
          e industriale).  -  1.  Nelle  ipotesi  di  segnalazione  o
          denuncia  effettuate  nelle  forme  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo  8  giugno
          2001, n. 231, come  modificati  dalla  presente  legge,  il
          perseguimento    dell'interesse    all'integrita'     delle
          amministrazioni,  pubbliche   e   private,   nonche'   alla
          prevenzione  e  alla   repressione   delle   malversazioni,
          costituisce giusta causa di rivelazione di notizie  coperte
          dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623
          del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel
          caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi
          sia venuto a conoscenza della  notizia  in  ragione  di  un
          rapporto di consulenza professionale o  di  assistenza  con
          l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. 
              3. Quando  notizie  e  documenti  che  sono  comunicati
          all'organo deputato a riceverli siano  oggetto  di  segreto
          aziendale,   professionale   o    d'ufficio,    costituisce
          violazione del relativo obbligo di segreto  la  rivelazione
          con   modalita'   eccedenti   rispetto    alle    finalita'
          dell'eliminazione  dell'illecito  e,  in  particolare,   la
          rivelazione  al  di  fuori  del  canale  di   comunicazione
          specificamente predisposto a tal fine.». 
              - La legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: «Norme  sui
          licenziamenti individuali»,  e'  pubblicata  nella  G.U.  6
          agosto 1966, n. 195. 
              -  Per  l'articolo  2-undecies   del   citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si  veda  nelle  note
          all'art. 13. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e  modelli  di
          organizzazione dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle persone indicate nell'articolo 5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
                  a) l'organo dirigente ha adottato ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
                  b) il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
                  c) le persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
                  d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
          da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
                a) individuare le attivita' nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
                b)   prevedere   specifici   protocolli   diretti   a
          programmare la formazione e  l'attuazione  delle  decisioni
          dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
                c) individuare modalita' di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
              d) prevedere obblighi  di  informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
                e)  introdurre  un  sistema  disciplinare  idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
              2-bis. I  modelli  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della
          direttiva (UE)  2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2019,  i  canali  di  segnalazione
          interna,  il   divieto   di   ritorsione   e   il   sistema
          disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). 
              2-ter.  L'adozione  di   misure   discriminatorie   nei
          confronti dei soggetti che effettuano  le  segnalazioni  di
          cui al comma 2-bis puo' essere  denunciata  all'Ispettorato
          nazionale  del  lavoro,  per  i  provvedimenti  di  propria
          competenza,    oltre    che    dal    segnalante,     anche
          dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
              2-quater. Il licenziamento ritorsivo o  discriminatorio
          del soggetto segnalante e' nullo. Sono  altresi'  nulli  il
          mutamento di  mansioni  ai  sensi  dell'articolo  2103  del
          codice civile, nonche' qualsiasi altra misura  ritorsiva  o
          discriminatoria adottata nei confronti del  segnalante.  E'
          onere del datore di lavoro, in caso di controversie  legate
          all'irrogazione   di    sanzioni    disciplinari,    o    a
          demansionamenti,    licenziamenti,     trasferimenti,     o
          sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa
          avente  effetti  negativi,  diretti  o   indiretti,   sulle
          condizioni di lavoro, successivi alla  presentazione  della
          segnalazione, dimostrare che tali misure  sono  fondate  su
          ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.».