Art. 24 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo  4,  comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni  di
euro per l'anno 2023. 
  2. Per l'anno 2023 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione  di
20 milioni di  euro,  il  Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  che
interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche
che hanno contratto patologie asbesto correlate  durante  l'attivita'
lavorativa prestata presso  i  cantieri  navali  per  i  quali  hanno
trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge  27
marzo 1992, n. 257 nonche', in caso di  decesso,  nei  confronti  dei
loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono  accedere  anche
le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle  di
liquidazione dell'indennizzo a carico del  fondo  da  riconoscere  in
favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche' i requisiti,  i
termini, gli effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle
somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno
2023. 
  4. Il Fondo di parte capitale  per  il  sostegno  delle  eccellenze
della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui  all'articolo
1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'  incrementato
di 200.000 euro per l'anno 2023. 
  5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a  forte  consumo
di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle  Regioni
insulari e per le quali e' istituito un  tavolo  di  crisi  nazionale
presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle  Imprese
e del made in Italy, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  individuate  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con gli aiuti
di Stato. 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6,  8,  11,  12,
19, 20 e dai commi 1  e  5  del  presente  articolo,  determinati  in
4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,  1,35  milioni  di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,  si
provvede: 
    a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte   in
bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a  5,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197; 
    b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole "per i periodi d'imposta dal  2021  al  2023"
sono sostituite dalle seguenti:  "per  i  periodi  d'imposta  2021  e
2022"; 
    c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 1,69  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 6. 
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.