Articolo 37. 
 
    Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 
  a) adottano  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  il
programma triennale degli acquisti di beni  e  servizi.  I  programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio e, per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme  della
programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; 
  b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare  nella
prima  annualita'  e  specifica  per   ogni   opera   la   fonte   di
finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel  bilancio  o
comunque disponibile. 
  2.  Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli  complessi
e da realizzare tramite concessione o partenariato  pubblico-privato,
il cui  importo  si  stima  pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 50, comma 1, lettera a). I  lavori  di  importo  pari  o
superiore alla soglia di rilevanza europea di  cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  a),  sono  inseriti  nell'elenco  triennale  dopo
l'approvazione  del  documento  di  fattibilita'  delle   alternative
progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione  del  documento
di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione  ordinaria
superiori alla soglia indicata  nel  secondo  periodo  sono  inseriti
nell'elenco triennale anche in assenza del documento di  fattibilita'
delle alternative progettuali.  I  lavori,  servizi  e  forniture  da
realizzare  in  amministrazione  diretta  non  sono  inseriti   nella
programmazione. 
  3. Il programma triennale  di  acquisti  di  beni  e  servizi  e  i
relativi aggiornamenti  annuali  indicano  gli  acquisti  di  importo
stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera b). 
  4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti  annuali  sono
pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici. 
  5. Il presente articolo non si applica  alla  pianificazione  delle
attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 
  6. Con l'allegato I.5 sono definiti: 
  a) gli schemi tipo,  gli  ordini  di  priorita'  degli  interventi,
comprensivi   del   completamento   delle    opere    incompiute    e
dell'effettuazione  dei  lavori  programmati  e  non  avviati,  e  la
specificazione delle fonti di finanziamento; 
  b) le condizioni che consentono di modificare la  programmazione  e
di realizzare un intervento o procedere a un  acquisto  non  previsto
nell'elenco annuale; 
  c) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione  dell'attivita'
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali  le
stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  possono  delegare  le
attivita'. 
  7. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.5  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   previo   parere   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza  unificata,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.