Articolo 38. 
 
       Localizzazione e approvazione del progetto delle opere. 
 
  1. L'approvazione dei progetti da parte  delle  amministrazioni  e'
effettuata in conformita' alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  alle
disposizioni  statali  e  regionali  che  regolano  la  materia.   La
procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere  di
interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di
opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con  opere
da realizzare da parte del concessionario. 
  2. La procedura di cui al presente articolo non si  applica  se  e'
stata gia' accertata la  conformita'  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica  ed  economica  alla  pianificazione   urbanistica   e   alla
regolamentazione edilizia: 
  a) per le opere pubbliche  di  interesse  statale,  escluse  quelle
destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; 
  b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal  comune,  oppure
dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere
interessanti il territorio di almeno due comuni. 
  3. La stazione appaltante o  l'ente  concedente  convoca,  ai  fini
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
nonche' della localizzazione dell'opera, una  conferenza  di  servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 a cui partecipano tutte le  amministrazioni  interessate,  ivi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera
e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del  patrimonio
culturale, del paesaggio e della salute. 
  4. Per le opere pubbliche  di  interesse  statale,  contestualmente
alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma  3,  la
stazione appaltante o l'ente  concedente  trasmette  il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le  opere
pubbliche, ai fini dell'espressione  del  parere,  ove  previsto.  Il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  contiene   sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero  del  suolo  ai  fini  della
rigenerazione urbana. 
  5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o  il  Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al
rilascio del parere favorevole, ivi  comprese  quelle  relative  agli
aspetti  di  rigenerazione  urbana,  restituisce  il  progetto  entro
quindici  giorni  dalla  sua  ricezione   con   l'indicazione   delle
integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o  l'ente
concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla data  di  restituzione
del  progetto.   Il   Consiglio   superiore   o   il   Provveditorato
interregionale  esprime  il  parere  entro  il  termine  massimo   di
quarantacinque giorni dalla ricezione del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti  giorni
dalla ricezione del progetto modificato  o  integrato.  Decorsi  tali
termini, il parere si intende reso in senso favorevole. 
  6. Decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  del  progetto  al
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici   o   al   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in  cui  sia  stato
restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione  al
Consiglio o al Provveditorato del progetto  modificato,  la  stazione
appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto  alle  autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 
  7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o  di  interesse
statale per le  quali  non  e'  richiesto  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per
le opere  pubbliche,  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per  i  provvedimenti
di cui al comma 8. 
  8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e  valutati
l'assoggettabilita'   alla   verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico e della VIA valutazione di  impatto  ambientale,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito
pubblico, nonche', per le opere pubbliche di  interesse  statale,  il
parere di cui ai commi 4 e 5.  Le  risultanze  della  valutazione  di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di
cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di
un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle
attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora  dalla
valutazione   di   assoggettabilita'   alla    verifica    preventiva
dell'interesse  archeologico  emerga  l'esistenza  di  un   interesse
archeologico, il soprintendente procede ai sensi  dell'allegato  I.8,
tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'opera.   Gli   esiti   della
valutazione di  impatto  ambientale  sono  comunicati  dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico,  e'  escluso
il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma  di  consultazione
del pubblico. 
  9. La conferenza di servizi si conclude  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla sua convocazione,  prorogabile,  su  richiesta  motivata
delle amministrazioni preposte alla tutela  degli  interessi  di  cui
all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990,  una
sola volta per non piu'  di  dieci  giorni.  Si  considera  acquisito
l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel  termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti  o  che
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni  che
non costituiscono oggetto della conferenza medesima. 
  10. La determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al comma 9,  approva  il  progetto  e  perfeziona  ad  ogni  fine
urbanistico  ed  edilizio  l'intesa   tra   gli   enti   territoriali
interessati anche ai  fini  della  localizzazione  dell'opera,  della
conformita'  urbanistica  e  paesaggistica   dell'intervento,   della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere  mitigatrici  e
compensatrici. L'intesa tra gli  enti  interessati,  in  ordine  alla
localizzazione dell'opera, ha  effetto  di  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento  di  valutazione
di impatto  ambientale,  la  valutazione  di  assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita'  e  indifferibilita'
delle opere nonche' il vincolo preordinato all'esproprio  e  consente
la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel  progetto
approvato. A tal fine,  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali  provvedono   alle
necessarie misure di salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle
relative fasce di  rispetto  e  non  possono  autorizzare  interventi
edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
  11. Nella procedura di cui al presente articolo, le  determinazioni
delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante  o  dall'ente
concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma
3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso  o  non
completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,  tenuto  conto
delle circostanze del caso concreto, indicare le  prescrizioni  e  le
misure  mitigatrici  che  rendano  compatibile  l'opera  e  possibile
l'assenso,  valutandone   altresi'   i   profili   finanziari.   Tali
prescrizioni  sono   determinate   conformemente   ai   principi   di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza di servizi, incluse quelle titolari  delle  competenze  in
materia urbanistica, paesaggistica,  archeologica  e  del  patrimonio
culturale. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  11  si  applicano  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice,  per
i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi. 
  13.  Per  gli  appalti  conseguenti  al  ritiro,  alla   revoca   o
all'annullamento di un precedente appalto sono validi  i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese gia' acquisite,  purche'  il  RUP  attesti
l'assenza  di  variazioni  nel  progetto  e  nella   regolamentazione
ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i  pareri,  le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La  disposizione  di
cui al primo periodo non si applica  ai  casi  di  ritiro,  revoca  o
annullamento del precedente appalto per vizi o  circostanze  inerenti
ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese. 
  14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per  determinate
tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese  quelle
relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021.