Articolo 40. 
 
                         Dibattito pubblico. 
 
  1.  Salvi  i  casi  di  dibattito  pubblico  obbligatorio  indicati
nell'allegato I.6, la stazione appaltante o  l'ente  concedente  puo'
indire il  dibattito  pubblico,  ove  ne  ravvisi  l'opportunita'  in
ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo
impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso  la
celerita'. 
  2. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.6  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica  e  il  Ministro  della  cultura,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  3. Il dibattito pubblico si apre  con  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una
relazione  contenente  il  progetto   dell'opera   e   l'analisi   di
fattibilita' delle eventuali alternative progettuali. 
  4.  Le  amministrazioni  statali  interessate  alla   realizzazione
dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati
dall'opera, nonche' i portatori di interessi  diffusi  costituiti  in
associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari,  sono
interessati  dall'intervento,  possono  presentare   osservazioni   e
proposte entro il termine di sessanta giorni dalla  pubblicazione  di
cui al comma 3. 
  5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine  compatibile
con le esigenze di celerita', comunque  non  superiore  a  centoventi
giorni dalla pubblicazione di cui al  comma  3,  con  una  relazione,
redatta dal responsabile del  dibattito  pubblico  e  contenente  una
sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni  pervenute,
con  l'eventuale  indicazione  di  quelle  ritenute   meritevoli   di
accoglimento.  La  relazione  conclusiva  e'  pubblicata   sul   sito
istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. 
  6. Gli esiti del dibattito,  ivi  comprese  eventuali  proposte  di
variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o
dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello
di progettazione. 
  7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di
legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi  finanziati
con le risorse del PNRR e del Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6  maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021. 
  8. L'allegato I.6 disciplina: 
  a) i casi in cui il dibattito pubblico e' obbligatorio; 
  b) le modalita' di partecipazione e di  svolgimento  del  dibattito
pubblico; 
  c) le modalita' di individuazione e i compiti del responsabile  del
dibattito pubblico; 
  d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e  di
quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.