Art. 6
Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale
1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei»;
b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle
seguenti: «da due»;
c) dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: «La pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando
il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito
della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».