Art. 25 
 
Disposizioni in materia  di  comunicazioni  derivanti  dall'esercizio
  delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere  a)  e  b),
  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati,  derivanti
dall'esercizio delle  opzioni  di  cui  all'articolo  121,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  risultino  non
utilizzabili per cause diverse dal decorso dei  termini  di  utilizzo
dei medesimi crediti di  cui  all'articolo  121,  comma  3,  l'ultimo
cessionario e' tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle
entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento  che
ha determinato la non utilizzabilita' del credito. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano  a  partire  dal  1°  dicembre
2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la
non utilizzabilita' del credito sia avvenuta prima  del  1°  dicembre
2023, la comunicazione e' effettuata entro il 2 gennaio 2024. 
  2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i  termini  ivi
previsti  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
tributaria pari a 100 euro. 
  3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate.