Art. 26 
 
   Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse 
 
  1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del  costo
del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria,
determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle  banche  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  2. L'imposta straordinaria e'  determinata  applicando  un'aliquota
pari al 40 per cento sul maggior valore tra: 
    a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce  30  del
conto economico redatto secondo  gli  schemi  approvati  dalla  Banca
d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°
gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine
nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; 
    b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce  30  del
predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a  quello
in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento  il
medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°
gennaio 2022. 
  3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso,  non  puo'
essere superiore a una quota pari  allo  0,1  per  cento  del  totale
dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in  corso  al
1° gennaio 2023. 
  4.  L'imposta  straordinaria  e'  versata  entro  il   sesto   mese
successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente  a  quello
in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di
legge approvano il bilancio oltre il termine di  quattro  mesi  dalla
chiusura  dell'esercizio  effettuano  il  versamento  entro  il  mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti  con
esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui  ai
primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento  e'  effettuato
nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. 
  5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni  e  della  riscossione
dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano  le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo  affluiscono
ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
essere destinate,  anche  mediante  riassegnazione,  sulla  base  del
monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito  fondo
da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle  misure  di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera  c)  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione  della  pressione
fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui  al
primo periodo si procede con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.