Art. 26
Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo
del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria,
determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando un'aliquota
pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del
conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca
d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine
nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del
predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello
in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il
medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2022.
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non puo'
essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale
dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al
1° gennaio 2023.
4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto mese
successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello
in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di
legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con
esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai
primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento e' effettuato
nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del
monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo
da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di
cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al
primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.