Art. 26 Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse 1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra: a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento e' effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. 5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.