Art. 27 
 
      Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo 
 
  1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, i  periodi  secondo  e  seguenti  sono  sostituiti  dal
seguente:  «Nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,   come
interpretato dalle pronunce  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti  sottoscritti
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto  continuano   ad   applicarsi,   fatte   salve   le
disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e  di
arricchimento senza causa, le disposizioni  dell'articolo  125-sexies
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti  alla  data
della sottoscrizione dei contratti;  non  sono  comunque  soggette  a
riduzione le imposte.».