Art. 10 
 
Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di
  registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,  dell'imposta
  di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri  tributi
indiretti diversi dall'IVA: 
    a)  razionalizzare  la  disciplina  dei  singoli  tributi,  anche
mediante l'accorpamento o la soppressione di  fattispecie  imponibili
ovvero mediante la revisione della base  imponibile  o  della  misura
dell'imposta applicabile; 
    b) prevedere il sistema di autoliquidazione per  l'imposta  sulle
successioni e per l'imposta di registro; 
    c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi
speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei
documenti e degli atti; 
    d)  prevedere  l'applicazione  di  un'imposta,  eventualmente  in
misura  fissa,  sostitutiva  dell'imposta  di  bollo,  delle  imposte
ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle  tasse
ipotecarie, per gli  atti  assoggettati  all'imposta  di  registro  e
all'imposta sulle  successioni  e  donazioni  e  per  le  conseguenti
formalita' da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; 
    e)  ridurre  e  semplificare  gli  adempimenti   a   carico   dei
contribuenti  anche  mediante  l'introduzione  di   nuove   soluzioni
tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; 
    f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi,  anche  al
fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione,  fermo
restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi  piu'
efficienti  di  riscossione  anche  mediante  l'utilizzo   di   mezzi
elettronici di pagamento; 
    g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta di registro
sugli atti giudiziari con  finalita'  di  semplificazione  e  con  la
previsione  della  preventiva  richiesta  del  tributo   alla   parte
soccombente, ove agevolmente identificabile; 
    h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica  della
razionalizzazione   e   semplificazione   del   prelievo,   valutando
l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla
tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli  destinati
al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore  a
185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a
carico del settore delle tasse automobilistiche.