Art. 10
Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di
registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta
di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi
indiretti diversi dall'IVA:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche
mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili
ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura
dell'imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle
successioni e per l'imposta di registro;
c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi
speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei
documenti e degli atti;
d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in
misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte
ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse
ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e
all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti
formalita' da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei
contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni
tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi, anche al
fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo
restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi piu'
efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi
elettronici di pagamento;
g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta di registro
sugli atti giudiziari con finalita' di semplificazione e con la
previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte
soccombente, ove agevolmente identificabile;
h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della
razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando
l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla
tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati
al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a
185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a
carico del settore delle tasse automobilistiche.