Art. 12
Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in
materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e
sui consumi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi:
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e
sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale
di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione
progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento
atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti
da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione
di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas
ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso
l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di
energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a
consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata
o dell'esenzione dall'accisa;
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per
la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo
di quelli piu' compatibili con l'ambiente;
d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in
materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica
nonche' alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni
obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni,
catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano
particolarmente impattanti per l'ambiente;
e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla
detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici
sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva
informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di
consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri
prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare
riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella
base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato
di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli
adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima
imposta di consumo.