Art. 12 
 
Principi e criteri direttivi per la revisione delle  disposizioni  in
  materia di accisa e di altre imposte indirette sulla  produzione  e
  sui consumi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e  di  altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi: 
    a) rimodulare le aliquote di accisa  sui  prodotti  energetici  e
sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale
di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire  alla  riduzione
progressiva delle emissioni di gas climalteranti e  dell'inquinamento
atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti  energetici  ottenuti
da biomasse o da altre risorse rinnovabili; 
    b)  promuovere,  nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione
europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la  produzione
di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di  altri  gas
ottenuti da biomasse o altre  risorse  rinnovabili  anche  attraverso
l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di
energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di  altri  gas  a
consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota  agevolata
o dell'esenzione dall'accisa; 
    c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per
la produzione di energia elettrica al fine di incentivare  l'utilizzo
di quelli piu' compatibili con l'ambiente; 
    d) procedere al riordino e alla revisione delle  agevolazioni  in
materia di accisa sui prodotti energetici  e  sull'energia  elettrica
nonche' alla progressiva soppressione o rimodulazione,  nel  rispetto
delle  disposizioni  dell'Unione  europea  inerenti  alle   esenzioni
obbligatorie in materia di  accisa,  di  alcune  delle  agevolazioni,
catalogate  come  sussidi  ambientalmente  dannosi,   che   risultano
particolarmente impattanti per l'ambiente; 
    e) semplificare  gli  adempimenti  amministrativi  relativi  alla
detenzione, alla vendita e alla circolazione  dei  prodotti  alcolici
sottoposti al regime  dell'accisa  anche  attraverso  la  progressiva
informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato; 
    f)  rivedere  la  disciplina  dell'applicazione  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli  altri
prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con  particolare
riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti  nella
base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione  del  mercato
di  riferimento  e  alla  semplificazione  delle  procedure  e  degli
adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione  della  medesima
imposta di consumo.