Art. 15 
 
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione  del
Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali 
 
  1. Al fine di garantire l'effettivita' dei  diritti  e  l'efficacia
degli  obblighi  stabiliti  dal  Regolamento   (UE)   2022/2065   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a  un
mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa  vigilanza  e
il conseguimento degli obiettivi previsti, anche  con  riguardo  alla
protezione  dei  minori  in  relazione  ai   contenuti   pornografici
disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque
vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di  servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente  digitale
sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'  designata
quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi  dell'articolo  49,
comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il  Garante
per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale
competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano  ogni
necessaria   collaborazione   ai   fini   dell'esercizio   da   parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni  di
Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono  disciplinare
con protocolli di intesa gli  aspetti  applicativi  e  procedimentali
della reciproca collaborazione. 
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  definisce,  con
proprio provvedimento, le condizioni, le  procedure  e  le  modalita'
operative per l'esercizio dei poteri  e  delle  funzioni  di  cui  e'
titolare, quale Coordinatore  dei  Servizi  Digitali,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) 2022/2065  e  svolge  i  relativi  compiti  in  modo
imparziale, trasparente e tempestivo. 
  4. All'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto  il
seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore  dei  Servizi
Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE)  2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a
un mercato unico dei servizi digitali.»; 
    b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente: 
  «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti  agli  artt.
9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e  48  del  Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  ottobre
2022 relativo a un mercato unico dei servizi  digitali,  l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51
e 52 del medesimo Regolamento (UE)  2022/2065,  applica,  in  base  a
principi   di   proporzionalita',   adeguatezza   e   rispetto    del
contraddittorio,  secondo  le   procedure   stabilite   con   proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino  ad  un  massimo
del  6%  del  fatturato  annuo  mondiale  nell'esercizio  finanziario
precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore
di un  servizio  intermediario  rientrante  nella  propria  sfera  di
competenza, anche nella sua  qualita'  di  Coordinatore  dei  Servizi
Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile  alla
fattispecie di illecito. In caso  di  comunicazione  di  informazioni
inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di
informazioni inesatte, incomplete  o  fuorvianti  e  di  inosservanza
dell'obbligo   di    sottoporsi    a    un'ispezione,    l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51
e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065,  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo  dell'1%  del  fatturato
mondiale  realizzato  nell'esercizio   finanziario   precedente   dal
fornitore di un servizio intermediario o  dalla  persona  interessata
rientranti  nella  propria  sfera  di  competenza,  anche  nella  sua
qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi  del  diritto
nazionale  ed  europeo  applicabile  alla  fattispecie  di  illecito.
L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita'
puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale
del fornitore di un  servizio  intermediario  interessato  realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato  a  decorrere  dalla
data specificata  nella  decisione  in  questione.  Nell'applicazione
della  sanzione  l'Autorita'  tiene  conto,  in  particolare,   della
gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate,  nonche'
della durata ed  eventuale  reiterazione  delle  violazioni.  Per  le
sanzioni amministrative ivi previste  e'  escluso  il  beneficio  del
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
  5.  La  pianta  organica  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le  seguenti
qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari,  n.  2  operativi.  Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono determinati  in  4.005.457
euro nel 2024, 4.125.590 euro nel  2025,  3.903.136  euro  nel  2026,
4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro  nel
2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989  euro  nel  2031,  5.434.808
euro nel 2032 e 5.694.052 euro a  decorrere  dal  2033.  Ad  essi  si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per  mille
del  fatturato  risultante   dall'ultimo   bilancio   approvato   dai
prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia,  cosi'  come
definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica  la  Direttiva  2000/31/CE  (Regolamento  sui
servizi  digitali).  Ferme  restando  tutte  le  attuali   forme   di
finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento
medesimo,  in  sede  di  prima  applicazione,  per  l'anno  2024,  il
contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro  il  1°  marzo
2024 nella misura dello 0,135  per  mille  del  fatturato  realizzato
nell'anno   contabile   2022   secondo   le   modalita'   determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione,  per  gli
anni    successivi,    possono    essere    motivatamente    adottate
dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite  massimo  dello
0,5  per  mille  del  fatturato   risultante   dall'ultimo   bilancio
approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione  di  ISTAT  e
Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del
contributo. 
  6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per
l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine  delle
procedure di reclutamento,  l'Autorita'  provvede  all'esercizio  dei
compiti derivanti dalla designazione  di  cui  al  presente  articolo
mediante l'utilizzazione di  personale,  nel  limite  massimo  di  10
unita',  posto  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo,
aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127.  Per  la  durata  del  collocamento   fuori   ruolo,   e'   reso
indisponibile  un  numero   di   posti   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Tale personale, non  rientrante  nella  pianta  organica
dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito  interpello,  in
cui sono specificati i profili professionali richiesti,  cui  possono
aderire i dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e
mantiene il trattamento economico fondamentale delle  amministrazioni
di appartenenza, compresa  l'indennita'  di  amministrazione,  i  cui
oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli  oneri
del trattamento economico accessorio mediante i  contributi  previsti
al comma 5.