Art. 15 Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali 1. Al fine di garantire l'effettivita' dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»; b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente: «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo. 6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.