Art. 9 
 
                     Supporto delle Forze Armate 
                 per esigenze di pubblica sicurezza 
 
   1. Al fine di rafforzare i dispositivi di  controllo  e  sicurezza
dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del
Paese,  il  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1, comma 1023, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023  di  ulteriori
400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  e'  autorizzata   la   spesa
complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per  l'anno  2023  ed
euro 243.355 per l'anno 2024. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.