Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 
                      29 dicembre 2022, n. 197 
 
  1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n.  197
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023»  sono  sostituite
da «30 novembre 2023»; 
    b) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Decorso  tale
termine in assenza  della  suddetta  comunicazione,  l'erogazione  e'
sospesa.»; 
    c) dopo il quarto periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Il  limite
temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa  in  carico
di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari  che  in
ragione della loro caratteristiche sono stati comunque  trasmessi  ai
servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4
convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo
restando la comunicazione della effettiva presa in  carico  entro  il
predetto termine del 30 novembre 2023».