Art. 16 
 
                  Preparazione dei farmaci galenici 
 
  1.  All'articolo  68,  comma  1,  lettera  c),  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, le parole: «, purche' non si utilizzino principi  attivi
realizzati industrialmente» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 68,  comma  1,  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). -  1.
          La facolta' esclusiva attribuita dal  diritto  di  brevetto
          non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 
                  a) agli atti compiuti in ambito privato ed  a  fini
          non commerciali; 
                  a-bis) agli atti  compiuti  a  titolo  sperimentale
          relativi  all'oggetto  dell'invenzione  brevettata,  ovvero
          all'utilizzazione  di  materiale  biologico   a   fini   di
          coltivazione, o alla scoperta  e  allo  sviluppo  di  altre
          varieta' vegetali; 
                  b)   agli   studi   e    sperimentazioni    diretti
          all'ottenimento,    anche    in    paesi     esteri,     di
          un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
          ed ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la
          preparazione  e   l'utilizzazione   delle   materie   prime
          farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; 
                  c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di
          medicinali  nelle  farmacie  su  ricetta   medica,   e   ai
          medicinali cosi' preparati; 
                  c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata
          a bordo di navi di altri Paesi  dell'Unione  internazionale
          per la protezione della proprieta' industriale  (Unione  di
          Parigi)  o  di  membri  dell'Organizzazione  mondiale   del
          commercio, diversi dall'Italia, nel  corpo  della  nave  in
          questione, nelle macchine, nel sartiame,  nell'attrezzatura
          e  negli  altri  accessori,  quando   tali   navi   entrino
          temporaneamente o  accidentalmente  nelle  acque  italiane,
          purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente  per  le
          esigenze    della    nave,     ovvero     all'utilizzazione
          dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini  del
          funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o  altri
          mezzi   di   trasporto   di   altri    Paesi    dell'Unione
          internazionale   per   la   protezione   della   proprieta'
          industriale   (Unione    di    Parigi)    o    di    membri
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,   diversi
          dall'Italia, oppure degli accessori di  tali  aeromobili  o
          veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente  o
          accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando  le
          disposizioni del codice della navigazione  e  quelle  della
          Convenzione   internazionale   per   l'aviazione    civile,
          stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa  esecutiva  ai
          sensi  del  decreto  legislativo  6  marzo  1948,  n.  616,
          ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
                  c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli
          64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e
          alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni  cosi'
          legittimamente ottenute. 
                  (Omissis)»