Art. 16
Preparazione dei farmaci galenici
1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, le parole: «, purche' non si utilizzino principi attivi
realizzati industrialmente» sono soppresse.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 1, del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1.
La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto
non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini
non commerciali;
a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale
relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero
all'utilizzazione di materiale biologico a fini di
coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre
varieta' vegetali;
b) agli studi e sperimentazioni diretti
all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di
medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai
medicinali cosi' preparati;
c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata
a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale
per la protezione della proprieta' industriale (Unione di
Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del
commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in
questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura
e negli altri accessori, quando tali navi entrino
temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane,
purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le
esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione
dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del
funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri
mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione
internazionale per la protezione della proprieta'
industriale (Unione di Parigi) o di membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi
dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o
veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o
accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le
disposizioni del codice della navigazione e quelle della
Convenzione internazionale per l'aviazione civile,
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai
sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli
64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi'
legittimamente ottenute.
(Omissis)»