Art. 18 Liceo del made in Italy 1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita' e le competenze connesse al made in Italy, e' istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' secondo i seguenti criteri: a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilita' e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy; c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonche' della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy; d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua; e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita' formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio; g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti; 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa; 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy; 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy; 4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonche' di spazi di flessibilita' per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. 4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy puo' avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi di personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4. 6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 e' oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.