Art. 15 
 
Applicazione  dell'imposta  minima  integrativa   alle   partecipanti
                       parzialmente possedute 
 
  1.  Una  partecipante  parzialmente   posseduta   localizzata   nel
territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento
dell'esercizio,  direttamente  o  indirettamente  partecipazioni   in
imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che  sono
entita' apolidi, deve versare per  quell'esercizio  l'imposta  minima
integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa  ad
essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 
  2.  Una  partecipante  parzialmente   posseduta   localizzata   nel
territorio dello  Stato  italiano  che,  in  un  dato  esercizio,  e'
un'impresa a  bassa  imposizione  deve  versare  per  quell'esercizio
l'imposta minima  integrativa  ad  essa  riferibile  e  l'importo  di
imposizione integrativa ad essa  attribuita  relativa  ad  imprese  a
bassa imposizione localizzate nel  territorio  dello  Stato  italiano
detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con
riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente
posseduta ovunque  localizzata  e  soggetta  ad  una  imposta  minima
integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente,  detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione  totalitaria  nella
partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio  dello
Stato.