Art. 16 
 
            Attribuzione dell'imposta minima integrativa 
 
  1. L'imposta minima integrativa  dovuta  in  un  esercizio  da  una
controllante  per   un'impresa   a   bassa   imposizione   ai   sensi
dell'articolo  13,  comma  1,  dell'articolo  14,  commi   1   e   4,
dell'articolo 15, comma 1, corrisponde  all'importo  dell'imposizione
integrativa ad essa  attribuita  relativa  a  tale  impresa  a  bassa
imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione  integrativa  ai
sensi dell'articolo  34,  per  la  sua  quota  di  attribuzione  come
definita al comma 2. 
  2. La quota  di  attribuzione  alla  controllante  dell'imposizione
integrativa relativa ad un'impresa a bassa imposizione  e'  pari,  in
ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione
ridotto dell'importo di tale reddito  attribuibile  a  partecipazioni
detenute da altri  soggetti  non  appartenenti  al  medesimo  gruppo,
diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione. 
  3. L'importo del reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni
in un'impresa a bassa imposizione  detenute  da  altri  soggetti  non
appartenenti al  medesimo  gruppo  e'  l'importo  che  sarebbe  stato
considerato come attribuibile a tali  soggetti  in  base  a  principi
contabili  conformi  utilizzati  nel   bilancio   consolidato   della
controllante  capogruppo  se  l'utile  netto  dell'impresa  a   bassa
imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e: 
    a)  la  controllante  avesse  redatto  il  bilancio   consolidato
conformemente  a  tale  principio  contabile  («bilancio  consolidato
ipotetico»); 
    b) la controllante  detenesse  una  partecipazione  di  controllo
nell'impresa a bassa imposizione di  modo  che  tutte  le  componenti
positive e negative  di  reddito  dell'impresa  a  bassa  imposizione
dovrebbero  essere  consolidate  voce  per  voce  con  quelle   della
controllante nel bilancio consolidato ipotetico; 
    c) tutti i redditi rilevanti  dell'impresa  a  bassa  imposizione
fossero riferibili a operazioni  con  soggetti  non  appartenenti  al
gruppo; 
    d)  tutte  le  partecipazioni   non   detenute   direttamente   o
indirettamente dalla controllante fossero detenute  da  soggetti  non
appartenenti al gruppo. 
  4.  Nell'esercizio,  in  aggiunta  agli  importi  attribuiti   alla
controllante ai sensi del comma 1, e' dovuta  dalla  controllante  ai
sensi dell'articolo 13, comma 2,  dell'articolo  14,  commi  2  e  5,
dell'articolo 15, comma 2: 
    a)  l'imposta  minima  integrativa  pari  all'intero  importo  di
imposizione integrativa ai sensi dell'articolo  34  relativa  a  tale
controllante; 
    b) l'imposta minima integrativa relativa  alle  imprese  a  bassa
imposizione, facenti parte del gruppo e  localizzate  nel  territorio
dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione  integrativa  ad
essa  attribuita  relativa  ad  ogni  impresa  a  bassa   imposizione
determinata  moltiplicando   l'imposizione   integrativa   ai   sensi
dell'articolo 34 per la sua quota di attribuzione come  definita  nel
comma 2.