Art. 19 
 
             Applicazione dell'imposta minima suppletiva 
 
  1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in  un
Paese  terzo  che  non  applica  una   imposta   minima   integrativa
equivalente  ovvero  e'  una  entita'  esclusa,  tutte   le   imprese
localizzate  nel  territorio  dello  Stato  italiano,  diverse  dalle
entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e  congiuntamente
responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva,
di  un  importo  pari  all'imposizione  integrativa  attribuita,  per
l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21. 
  2. Il gruppo multinazionale  individua  l'impresa  localizzata  nel
territorio dello Stato italiano  tenuta  al  versamento  dell'imposta
minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la  ripartizione
del relativo onere tra le imprese localizzate  nel  territorio  dello
Stato italiano. 
  3. Non assumono rilevanza fiscale  le  somme  percepite  o  versate
dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima  suppletiva
di cui al comma 1.