Art. 19 Applicazione dell'imposta minima suppletiva 1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero e' una entita' esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21. 2. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano. 3. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.