Art. 20 
 
             Applicazione dell'imposta minima suppletiva 
               nel Paese della controllante capogruppo 
 
  1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in  un
Paese  terzo  a  bassa  imposizione,  tutte  le  imprese  del  gruppo
localizzate  nel  territorio  dello  Stato  italiano,  diverse  dalle
entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e  congiuntamente
responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva,
dell'importo  pari  all'imposizione   integrativa   attribuita,   per
l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21. 
  2. Le disposizioni del comma  1  non  trovano  applicazione  se  la
controllante capogruppo e' soggetta ad una imposta minima integrativa
equivalente con riferimento a se' stessa e alle sue imprese  a  bassa
imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione. 
  3. Il gruppo multinazionale  individua  l'impresa  localizzata  nel
territorio dello Stato italiano  tenuta  al  versamento  dell'imposta
minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la  ripartizione
del  relativo  onere  tra  le  imprese  localizzate  nel   territorio
italiano. 
  4. Non assumono rilevanza fiscale  le  somme  percepite  o  versate
dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima  suppletiva
di cui al comma 1.