Art. 20 Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo 1. Nel caso in cui la controllante capogruppo e' localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entita' di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21. 2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la controllante capogruppo e' soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a se' stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione. 3. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e puo' stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio italiano. 4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.