Art. 21 
 
                 Calcolo e imputazione dell'imposta 
                          minima suppletiva 
 
  1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo  Stato  italiano  si
determina moltiplicando  l'importo  complessivo  dell'imposta  minima
suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua
pertinenza, determinata ai sensi del comma 5. 
  2. L'importo complessivo dell'imposta minima  suppletiva,  relativo
ad  un  dato  esercizio,  e'  pari  alla  somma   della   imposizione
integrativa  relativa   a   ciascuna   delle   imprese   del   gruppo
multinazionale  dovuta   per   il   medesimo   esercizio   ai   sensi
dell'articolo 34, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4. 
  3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa
a bassa imposizione e' pari  a  zero  se,  nell'esercizio,  tutte  le
partecipazioni della controllante capogruppo  in  tale  impresa  sono
detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una  o  piu'
controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una  imposta
minima integrativa equivalente con  riferimento  a  detta  impresa  a
bassa imposizione per il medesimo esercizio. 
  4. Fuori dai casi previsti  dal  comma  3,  l'importo  dell'imposta
minima suppletiva relativa  ad  un'impresa  a  bassa  imposizione  e'
ridotto  in  misura  pari  all'importo  dell'imposizione  integrativa
dovuta da una controllante che,  con  riferimento  ad  essa,  applica
un'imposta minima integrativa equivalente. 
  5. La percentuale dell'imposta minima  suppletiva  imputabile  allo
Stato italiano calcolata con riferimento ad un dato  esercizio  e  in
relazione ad un gruppo multinazionale e' pari al 50 per  cento  della
somma dei seguenti rapporti: 
    a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo
multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il  numero
dei dipendenti complessivamente impiegati da  tutte  le  imprese  del
gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui e'  in  vigore  una
imposta minima suppletiva equivalente; 
    b) il valore contabile netto  dei  beni  tangibili  di  tutte  le
imprese del gruppo multinazionale localizzate  nello  Stato  italiano
diviso per il valore contabile netto dei beni tangibili di  tutte  le
imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che  applicano
una imposta minima suppletiva equivalente. 
  6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5: 
    a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero  di  dipendenti
equivalenti a tempo pieno, calcolati su basa annua rispetto alle  ore
medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte  le  imprese
localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei  lavoratori  che
partecipano ordinariamente alle attivita' operative di queste  ultime
alle   dipendenze   di   fornitori   non   appartenenti   al   gruppo
multinazionale; 
    b) ad una stabile organizzazione  sono  attribuiti  i  lavoratori
dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel suo conto economico  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2.  I
dipendenti  che  sono  attribuiti  alla  stabile  organizzazione   in
conformita' al precedente periodo non rilevano ai  fini  del  computo
dei lavoratori dipendenti relativo al Paese di  localizzazione  della
casa madre; 
    c) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili
che sono rilevati nello  stato  patrimoniale  ad  essa  relativo,  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2.  I
beni tangibili che sono attribuiti  alla  stabile  organizzazione  in
conformita' al precedente periodo non rilevano ai  fini  del  computo
del valore contabile netto dei beni tangibili relativo  al  Paese  di
localizzazione della casa madre; 
    d) i beni  tangibili  comprendono  quelli  di  tutte  le  imprese
localizzate nel Paese di pertinenza ad eccezione delle disponibilita'
liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni  immateriali  o
finanziarie; 
    e) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei  beni
tangibili rispettivamente impiegati e  detenute  da  una  entita'  di
investimento non sono presi in considerazione; 
    f) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei  beni
tangibili  rispettivamente  impiegati  e  detenute  da  una   entita'
trasparente sono irrilevanti salvo che essi sono  attribuiti  ad  una
stabile  organizzazione   ovvero,   in   assenza   di   una   stabile
organizzazione,  alle  imprese   localizzate   nel   suo   Paese   di
costituzione. 
  7.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  5,  la  percentuale
dell'imposta minima suppletiva relativa a un  gruppo  multinazionale,
imputabile ad un Paese e riferita ad un determinato esercizio e' pari
a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa  ad  un
esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare,
un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi
localizzate. In tal caso,  il  numero  dei  dipendenti  e  il  valore
contabile netto dei beni  tangibili  delle  imprese  del  gruppo  ivi
localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5. 
  8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  5
se, conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  7,  in  un
esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un  gruppo
multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate  le
sue imprese e' pari a zero. 
  9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di  durata
non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025  e
terminano prima del 31 dicembre  2026,  l'imposta  minima  suppletiva
dovuta in relazione al Paese  di  localizzazione  della  controllante
capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito
delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore  al  20  per
cento.