Art. 21 Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva 1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza, determinata ai sensi del comma 5. 2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo ad un dato esercizio, e' pari alla somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il medesimo esercizio ai sensi dell'articolo 34, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' pari a zero se, nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o piu' controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione e' ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente. 5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento ad un dato esercizio e in relazione ad un gruppo multinazionale e' pari al 50 per cento della somma dei seguenti rapporti: a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il numero dei dipendenti complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui e' in vigore una imposta minima suppletiva equivalente; b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una imposta minima suppletiva equivalente. 6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5: a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su basa annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano ordinariamente alle attivita' operative di queste ultime alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo multinazionale; b) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i lavoratori dipendenti il cui costo e' contabilizzato nel suo conto economico in conformita' alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2. I dipendenti che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al precedente periodo non rilevano ai fini del computo dei lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della casa madre; c) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale ad essa relativo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2. I beni tangibili che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformita' al precedente periodo non rilevano ai fini del computo del valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese di localizzazione della casa madre; d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza ad eccezione delle disponibilita' liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni immateriali o finanziarie; e) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' di investimento non sono presi in considerazione; f) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entita' trasparente sono irrilevanti salvo che essi sono attribuiti ad una stabile organizzazione ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle imprese localizzate nel suo Paese di costituzione. 7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale, imputabile ad un Paese e riferita ad un determinato esercizio e' pari a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa ad un esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare, un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5. 8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese e' pari a zero. 9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo e' pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle societa' con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento.