Art. 10
Impiego dei medicinali omeopatici ad uso umano
1. In assenza di disponibilita' di medicinali veterinari omeopatici
registrati, ove la scelta terapeutica e' indirizzata all'impiego di
medicinali omeopatici, puo' essere prescritto un medicinale
omeopatico registrato per uso umano.
2. Il tempo di attesa di cui all'articolo 4, punto 34), del
regolamento, e' fissato a zero giorni se il medicinale di cui al
comma 1, somministrato a un animale destinato alla produzione di
alimenti, e' conforme ai requisiti di cui all'articolo 86, paragrafo
1, del regolamento, e le sostanze attive presenti nel medicinale
figurano nella Tabella 1 dell'allegato al regolamento (UE) n. 37/2010
della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto
riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine
animale.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.