Art. 10 
 
           Impiego dei medicinali omeopatici ad uso umano 
 
  1. In assenza di disponibilita' di medicinali veterinari omeopatici
registrati, ove la scelta terapeutica e' indirizzata  all'impiego  di
medicinali  omeopatici,  puo'   essere   prescritto   un   medicinale
omeopatico registrato per uso umano. 
  2. Il tempo di  attesa  di  cui  all'articolo  4,  punto  34),  del
regolamento, e' fissato a zero giorni se  il  medicinale  di  cui  al
comma 1, somministrato a un  animale  destinato  alla  produzione  di
alimenti, e' conforme ai requisiti di cui all'articolo 86,  paragrafo
1, del regolamento, e le  sostanze  attive  presenti  nel  medicinale
figurano nella Tabella 1 dell'allegato al regolamento (UE) n. 37/2010
della Commissione del  22  dicembre  2009,  concernente  le  sostanze
farmacologicamente  attive  e  la  loro  classificazione  per  quanto
riguarda i limiti  massimi  di  residui  negli  alimenti  di  origine
animale. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.