Art. 9 
 
         Registrazione dei medicinali veterinari omeopatici 
 
  1.  La  domanda  di  registrazione  di  un  medicinale  veterinario
omeopatico di cui all'articolo 86 del regolamento, e'  presentata  al
Ministero  della  salute  completa  della   documentazione   di   cui
all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento. 
  2. Ai fini della registrazione, il Ministero della salute  verifica
la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo  1,
del  regolamento,  e   procede   alla   registrazione   ovvero   alla
comunicazione del rigetto della domanda di cui al comma 1, secondo le
modalita' e i termini previsti dall'articolo 87 del regolamento. 
  3. Il Ministero della salute classifica, ai sensi  dell'articolo  6
del  presente   decreto,   il   medicinale   veterinario   omeopatico
registrato. 
  4. Le modifiche  del  fascicolo  di  registrazione  dei  medicinali
veterinari omeopatici che incidono sui documenti di cui  all'articolo
87, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento, comportano
la presentazione di una nuova domanda di registrazione. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ogni modifica, comprese
le integrazioni alla registrazione per nuove confezioni, deve  essere
comunicata al Ministero della salute almeno trenta  giorni  prima  di
essere apportata al fine di consentire  le  opportune  valutazioni  e
modifiche della registrazione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.