Art. 18 
 
 
                       Liceo del made in Italy 
 
    1. Al fine di  promuovere,  in  vista  dell'allineamento  tra  la
domanda e l'offerta di  lavoro,  le  conoscenze,  le  abilita'  e  le
competenze connesse al  made  in  Italy,  e'  istituito  il  percorso
liceale del made in Italy, che si  inserisce  nell'articolazione  del
sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, acquisito il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del  quadro  orario  degli
insegnamenti  e  degli  specifici  risultati  di  apprendimento   del
percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1  del  presente
articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto  delle
Linee guida per le discipline STEM, adottate ai  sensi  dell'articolo
1, comma 552, lettera a), della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
nonche' secondo i seguenti criteri: 
    a)  prevedere  l'acquisizione,  da  parte  degli   studenti,   di
conoscenze,  abilita'  e  competenze   approfondite   nelle   scienze
economiche e giuridiche, all'interno  di  un  quadro  culturale  che,
riservando attenzione  anche  alle  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline; 
    b) sviluppare negli studenti, sulla  base  della  conoscenza  dei
significati,  dei  metodi  e  delle  categorie   interpretative   che
caratterizzano  le  scienze  economiche  e   giuridiche,   competenze
imprenditoriali idonee alla promozione e  alla  valorizzazione  degli
specifici settori produttivi del made in Italy; 
    c) promuovere l'acquisizione,  da  parte  degli  studenti,  degli
strumenti necessari per la ricerca  e  per  l'analisi  degli  scenari
storico-geografici e  artistico-culturali  nonche'  della  dimensione
storica  e  dello  sviluppo  industriale  ed  economico  dei  settori
produttivi del made in Italy; 
    d)  prevedere  l'acquisizione,  da  parte  degli   studenti,   di
strutture e competenze comunicative in due lingue straniere  moderne,
corrispondenti  al  livello  B2  del   quadro   comune   europeo   di
riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del  quadro  comune
europeo di riferimento, per la seconda lingua; 
    e) prevedere misure di supporto allo  sviluppo  dei  processi  di
internazionalizzazione    anche    attraverso    il     potenziamento
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita'  formative
programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica e ferma restando la  possibilita'  di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati; 
    f) prevedere il rafforzamento  dei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento  attraverso  la  connessione  con  i
percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico
produttivo   di   riferimento,   favorendo    la    laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e  degli  enti  del
territorio; 
    g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con  progressiva
specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze
connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche  in  funzione
di  un  qualificato  inserimento  nel  mondo  del  lavoro   e   delle
professioni,   attraverso   il   potenziamento   dei   percorsi    di
apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
    h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito  dell'opzione  «made  in
Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti; 
      1) principi e strumenti per la gestione d'impresa; 
      2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del  made  in
Italy; 
      3) strumenti  per  il  supporto  e  lo  sviluppo  dei  processi
produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy; 
      4) strumenti di sostegno  all'internalizzazione  delle  imprese
dei settori del made in Italy e delle relative filiere. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle  istituzioni
scolastiche nonche'  di  spazi  di  flessibilita'  per  l'adeguamento
dell'offerta formativa  alla  vocazione  economica  e  culturale  del
territorio. 
  4.  Nell'ambito   della   programmazione   regionale   dell'offerta
formativa possono essere attivati, a decorrere  dall'anno  scolastico
2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma  1  a
partire    dalle    classi    prime;    contestualmente,    l'opzione
economico-sociale presente all'interno del percorso del  liceo  delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89,
confluisce nei percorsi liceali del made in  Italy,  ferma  restando,
per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento,
dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei  suddetti  percorsi
liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico
dei dirigenti scolastici e  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies  e
5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza  determinare
esuberi di  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e  di
personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di
cui al comma 2, la  costituzione  delle  classi  prime  del  percorso
liceale  del  made  in  Italy  puo'  avvenire,  su  richiesta   delle
istituzioni scolastiche che erogano l'opzione  economico-sociale  del
percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9,  comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 89,  e  previo  accordo  tra  l'ufficio  scolastico
regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano  degli
studi per il primo  biennio,  di  cui  all'allegato  A  annesso  alla
presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane,  strumentali  e  finanziarie,  nel  limite  di  quelle
disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi  di
personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o
maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto
previsto al comma 4. 
  6. Il percorso liceale del made in Italy  di  cui  al  comma  1  e'
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale
coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di  cui  fanno
parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli
enti  locali  e  le  parti  sociali,  che  opera  avvalendosi   anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione
del sistema educativo di  istruzione  e  formazione  e  dell'Istituto
nazionale di documentazione,  innovazione  e  ricerca  educativa.  Ai
partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. Le amministrazioni competenti svolgono  le  attivita'  di
monitoraggio e  valutazione  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento  recante
          revisione  dell'assetto  ordinamentale,   organizzativo   e
          didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): 
              «Art. 3 (Articolazione del sistema dei licei). - 1.  Il
          sistema dei licei comprende i  licei  artistico,  classico,
          linguistico, musicale  e  coreutico,  scientifico  e  delle
          scienze umane. 
              2. Alla riorganizzazione  dei  percorsi  delle  sezioni
          bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo
          classico  europeo,  di  liceo  linguistico  europeo  e   ad
          indirizzo sportivo, si provvede  con  distinto  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base
          dei criteri previsti dal presente regolamento.». 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti (36)  per  la  disciplina  delle  materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n.  89  concerne  il  Regolamento  recante  revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
          licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              - Si riporta il comma 552, lettera a)  dell'articolo  1
          della  legge  29  di  cembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.): 
              «552. Il Ministero dell'istruzione e del merito,  anche
          in coerenza con la risoluzione del Parlamento  europeo  del
          10 giugno 2021 sulla promozione della parita' tra  donne  e
          uomini in materia di istruzione  e  occupazione  nel  campo
          della scienza, della tecnologia,  dell'ingegneria  e  della
          matematica (STEM), promuove le seguenti misure: 
                a) entro il 30  giugno  2023,  definizione  di  linee
          guida per l'introduzione nel piano  triennale  dell'offerta
          formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia,  del
          primo  e  del  secondo  ciclo   di   istruzione   e   nella
          programmazione  educativa   dei   servizi   educativi   per
          l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo
          sviluppo                  delle                  competenze
          matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate  agli
          specifici  campi  di  esperienza  e  l'apprendimento  delle
          discipline STEM, anche  attraverso  metodologie  didattiche
          innovative;». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  43  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore). - 1. L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il
          diploma professionale e il certificato di  specializzazione
          tecnica superiore e' strutturato in modo  da  coniugare  la
          formazione effettuata in  azienda  con  l'istruzione  e  la
          formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
          che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
          e  formazione  sulla  base  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. 
              2. Possono essere assunti con il contratto  di  cui  al
          comma 1, in tutti i settori di  attivita',  i  giovani  che
          hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al  compimento  dei
          25.   La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
          considerazione della qualifica o del diploma da  conseguire
          e non puo' in ogni caso essere superiore a  tre  anni  o  a
          quattro   anni   nel   caso   di   diploma    professionale
          quadriennale. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  46,
          comma 1,  la  regolamentazione  dell'apprendistato  per  la
          qualifica e il diploma professionale e  il  certificato  di
          specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
          regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
          per  la  qualifica  e  il  diploma   professionale   e   il
          certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore   e'
          rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. 
              4.  In  relazione  alle  qualificazioni  contenute  nel
          Repertorio di cui all'articolo 41, comma  3,  i  datori  di
          lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad  un  anno  il
          contratto  di  apprendistato  dei  giovani  qualificati   e
          diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi  di
          cui al comma 1, per il consolidamento e  l'acquisizione  di
          ulteriori      competenze      tecnico-professionali      e
          specialistiche, utili anche ai fini  dell'acquisizione  del
          certificato di specializzazione  tecnica  superiore  o  del
          diploma di  maturita'  professionale  all'esito  del  corso
          annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
          decreto legislativo  n.  226  del  2005.  Il  contratto  di
          apprendistato puo' essere prorogato fino ad un  anno  anche
          nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
          l'apprendista  non  abbia  conseguito  la   qualifica,   il
          diploma,  il  certificato   di   specializzazione   tecnica
          superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
          del corso annuale integrativo. 
              5. Possono essere,  altresi',  stipulati  contratti  di
          apprendistato, di durata  non  superiore  a  quattro  anni,
          rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno  dei
          percorsi   di   istruzione   secondaria   superiore,    per
          l'acquisizione,  oltre  che  del  diploma   di   istruzione
          secondaria    superiore,    di     ulteriori     competenze
          tecnico-professionali rispetto a quelle gia'  previste  dai
          vigenti regolamenti scolastici, utili  anche  ai  fini  del
          conseguimento del certificato di  specializzazione  tecnica
          superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
          8-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. Sono fatti salvi, fino  alla  loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione  in  azienda  gia'  attivati.  Possono   essere,
          inoltre, stipulati contratti di  apprendistato,  di  durata
          non superiore a due anni, per i giovani che frequentano  il
          corso annuale integrativo che si conclude  con  l'esame  di
          Stato, di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
              6.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  il
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  sottoscrive  un  protocollo  con   l'istituzione
          formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce  il
          contenuto e la durata degli obblighi formativi  del  datore
          di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
          all'articolo 46, comma 1.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definiti  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
          percorsi di apprendistato, e, in particolare,  i  requisiti
          delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il  monte  orario
          massimo del percorso scolastico che puo' essere  svolto  in
          apprendistato, nonche' il numero di ore  da  effettuare  in
          azienda,  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome.  Nell'apprendistato  che   si   svolge
          nell'ambito  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
          professionale regionale, la formazione esterna  all'azienda
          e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo  studente
          e' iscritto e non puo' essere superiore  al  60  per  cento
          dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al  50  per
          cento per il  terzo  e  quarto  anno,  nonche'  per  l'anno
          successivo finalizzato al conseguimento del certificato  di
          specializzazione tecnica, in ogni  caso  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
              7. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              8. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di  alternanza
          scuola-lavoro,  i  contratti  collettivi  stipulati   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di   utilizzo   del   contratto   di
          apprendistato,  anche   a   tempo   determinato,   per   lo
          svolgimento di attivita' stagionali. 
              9. Successivamente al conseguimento della  qualifica  o
          del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo
          n.  226  del  2005,  nonche'  del  diploma  di   istruzione
          secondaria  superiore,  allo   scopo   di   conseguire   la
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali,   e'
          possibile la trasformazione del contratto in  apprendistato
          professionalizzante.  In  tal  caso,  la   durata   massima
          complessiva dei  due  periodi  di  apprendistato  non  puo'
          eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
          di cui all'articolo 42, comma 5.». 
              - Si riporta il comma  2  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89: 
              «2.   Nell'ambito   della   programmazione    regionale
          dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o
          maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica,   l'opzione
          economico-sociale che  fornisce  allo  studente  competenze
          particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
          giuridiche, economiche e sociali.». 
              - Si riportano i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies
          dell'articolo 19 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
              «5-quater.   Al   fine   di   dare   attuazione    alla
          riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2024/2025, i  criteri  per  la  definizione  del
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni, tenendo conto  del  parametro
          della popolazione  scolastica  regionale  indicato  per  la
          riforma 1.3 prevista dalla missione 4,  componente  1,  del
          citato Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  nonche'
          della necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle
          istituzioni scolastiche situate nei comuni  montani,  nelle
          piccole isole e nelle aree  geografiche  caratterizzate  da
          specificita'  linguistiche,  anche  prevedendo   forme   di
          compensazione  interregionale,  sono  definiti,   su   base
          triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con  decreto
          del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo  accordo
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da  adottare
          entro il 31 maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno
          scolastico  di  riferimento.  Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'accordo,  lo  schema  del  decreto  e'  trasmesso  dal
          Ministero dell'istruzione  e  del  merito  alla  Conferenza
          unificata entro il 15 aprile. Le regioni,  sulla  base  dei
          parametri individuati dal decreto di cui al primo  periodo,
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  della  rete
          scolastica entro il 30 novembre di ogni  anno,  nei  limiti
          del contingente annuale individuato dal  medesimo  decreto.
          Con  deliberazione  motivata  della  regione  puo'   essere
          determinato  un  differimento  temporale  di   durata   non
          superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
          sentite  le  regioni,  provvedono  alla  ripartizione   del
          contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
              5-quinquies. Decorso  inutilmente  il  termine  del  31
          maggio di cui al  primo  periodo  del  comma  5-quater,  il
          contingente  organico  dei  dirigenti  scolastici   e   dei
          direttori dei servizi generali e amministrativi  e  la  sua
          distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 30 giugno, sulla base di un  coefficiente  indicato  dal
          decreto medesimo, non inferiore a 900  e  non  superiore  a
          1000, e tenuto conto  dei  parametri,  su  base  regionale,
          relativi al numero degli alunni iscritti nelle  istituzioni
          scolastiche statali e dell'organico  di  diritto  dell'anno
          scolastico di riferimento, integrato  dal  parametro  della
          densita' degli  abitanti  per  chilometro  quadrato,  ferma
          restando la necessita'  di  salvaguardare  le  specificita'
          delle istituzioni scolastiche situate nei  comuni  montani,
          nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
          da  specificita'  linguistiche,  nonche'  da  un  parametro
          perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
          regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
          numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base  del
          parametro di cui al comma 5 e comunque entro i  limiti  del
          contingente complessivo a livello nazionale individuato  ai
          sensi  del  secondo  periodo.  Al  fine  di  garantire  una
          riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
          per ciascuno degli anni scolastici considerati si  applica,
          per i  primi  sette  anni  scolastici,  un  correttivo  non
          superiore  al  2  per  cento  anche  prevedendo  forme   di
          compensazione   interregionale.   Gli   uffici   scolastici
          regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
          del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 
              5-sexies. In sede di  prima  applicazione,  per  l'anno
          scolastico 2023/2024, restano  ferme  le  disposizioni  dei
          commi 5,  5-bis  e  5-ter  del  presente  articolo,  con  i
          parametri indicati all'articolo 1, comma 978,  della  legge
          30  dicembre  2020,  n.  178,  e,  per  l'anno   scolastico
          2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello  di
          cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
          contingente  organico  comunque  non  superiore  a   quello
          determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis.  A
          decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
          al comma 5-quater o quello  di  cui  al  comma  5-quinquies
          definisce un contingente organico comunque non superiore  a
          quello  determinato  sulla  base   dei   criteri   definiti
          nell'anno scolastico precedente.  Eventuali  situazioni  di
          esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
          del contingente.».