Art. 18
Liceo del made in Italy
1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la
domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita' e le
competenze connesse al made in Italy, e' istituito il percorso
liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del
sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli
insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del
percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1 del presente
articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle
Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo
1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
nonche' secondo i seguenti criteri:
a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di
conoscenze, abilita' e competenze approfondite nelle scienze
economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;
b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei
significati, dei metodi e delle categorie interpretative che
caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze
imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli
specifici settori produttivi del made in Italy;
c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli
strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari
storico-geografici e artistico-culturali nonche' della dimensione
storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori
produttivi del made in Italy;
d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di
strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne,
corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento, per la seconda lingua;
e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita' formative
programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i
percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico
produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialita',
l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del
territorio;
g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva
specializzazione, delle competenze, delle abilita' e delle conoscenze
connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione
di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di
apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in
Italy», di specifiche competenze, abilita' e conoscenze riguardanti;
1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in
Italy;
3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi
produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;
4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese
dei settori del made in Italy e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche nonche' di spazi di flessibilita' per l'adeguamento
dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del
territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta
formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico
2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a
partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione
economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,
confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando,
per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento,
dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi
liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico
dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare
esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di
personale docente in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di
cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso
liceale del made in Italy puo' avvenire, su richiesta delle
istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del
percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico
regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli
studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle
disponibili a legislazione vigente nonche' all'assenza di esuberi di
personale in una o piu' classi di concorso e, comunque, senza nuovi o
maggiora oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto
previsto al comma 4.
6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 e'
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale
coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno
parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli
enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche
dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai
partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' di
monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 3 (Articolazione del sistema dei licei). - 1. Il
sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle
scienze umane.
2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni
bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo
classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad
indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base
dei criteri previsti dal presente regolamento.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 concerne il Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Si riporta il comma 552, lettera a) dell'articolo 1
della legge 29 di cembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.):
«552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche
in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del
10 giugno 2021 sulla promozione della parita' tra donne e
uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo
della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della
matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee
guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del
primo e del secondo ciclo di istruzione e nella
programmazione educativa dei servizi educativi per
l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo
sviluppo delle competenze
matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli
specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle
discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche
innovative;».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89:
«2. Nell'ambito della programmazione regionale
dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione
economico-sociale che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali.».
- Si riportano i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico comunque non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico comunque non superiore a
quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.».