Art. 19 
 
 
       Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy» 
 
  1. E' istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze  per
il made in Italy» con il compito di promuovere  il  raccordo  tra  le
imprese che rappresentano l'eccellenza del made  in  Italy,  comprese
quelle titolari di marchi storici, e i licei del made  in  Italy,  al
fine di diffondere la cultura d'impresa del made  in  Italy  tra  gli
studenti e favorire iniziative mirate a un rapido  inserimento  degli
stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa  in
conto capitale  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2024,  per  la
costituzione della fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa. 
  2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno  il  premio
di  «Maestro  del  made  in  Italy»  a  imprenditori  che   si   sono
particolarmente distinti per la  loro  capacita'  di  trasmettere  il
sapere  e  le  competenze  alle  nuove  generazioni  nei  settori  di
eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative  e
di sensibilizzazione dei giovani. I  requisiti  e  le  modalita'  per
l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del  Ministro
delle imprese e del made  in  Italy,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, il  Ministro  della  cultura  e  il  Ministro  del
turismo. 
  3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e  gli
altri soggetti pubblici e  privati  che  operano  nel  settore  della
formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonche'  nel
Sistema terziario di istruzione tecnologica  superiore,  in  modo  da
creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo  di
costituire  un  sistema,   a   partire   dai   principali   distretti
industriali, in cui i licei del made in Italy  possano  sviluppare  i
progetti  formativi  in  coerenza  con  le  direttrici  di   sviluppo
economico sostenibile del Paese. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy  e  il  Ministero
dell'istruzione e del merito sono membri fondatori  della  fondazione
di  cui  al  comma  1  e  ne  definiscono,  d'intesa,  gli  obiettivi
strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo. 
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  approvati   l'atto
costitutivo e lo statuto della fondazione di  cui  al  comma  1,  nel
quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono
nominati gli organi sociali,  sono  determinati  i  compensi  e  sono
altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti
pubblici  e  soggetti  privati  alla  fondazione  e   per   la   loro
partecipazione alle  attivita'  della  stessa.  Il  patrimonio  della
fondazione e' costituito dall'apporto iniziale di cui al  comma  9  e
puo' essere incrementato da ulteriori apporti  dello  Stato,  nonche'
dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. 
  6. Alla fondazione di cui al comma 1  possono  essere  concessi  in
comodato gratuito beni immobili  facenti  parte  del  demanio  e  del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento  in  comodato  di
beni di particolare valore artistico e  storico  alla  fondazione  e'
effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero
della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. 
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione  di  cui  al
comma 1 puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche  di
livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su  richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai  rispettivi  ordinamenti,
da  enti  e  da  altri  soggetti  tra  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
fondazione puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  esperti  e  di
societa' di consulenza nazionali  ed  estere,  di  universita'  e  di
istituti di ricerca. 
  8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a  6  e
dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui  al  comma  1  e'
regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi  alle  operazioni
di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla
stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e  sono  effettuati  in
regime di neutralita' fiscale ad eccezione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di  gestione  della
fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello  Stato  sono
accreditati su un  conto  infruttifero,  intestato  alla  fondazione,
aperto presso la Tesoreria dello Stato. 
  10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e
          le modalita' di concessione in uso e in locazione dei  beni
          immobili appartenenti  allo  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27. 
              - Si riportano  gli  articoli  823  e  829  del  codice
          civile: 
              «Art. 823 (Condizione giuridica del demanio  pubblico).
          -  I  beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico  sono
          inalienabili e non possono formare  oggetto  di  diritti  a
          favore di terzi, se non nei modi  e  nei  limiti  stabiliti
          dalle leggi che li riguardano. 
              Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei  beni
          che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'  sia
          di procedere in via  amministrativa,  sia  di  valersi  dei
          mezzi ordinari a difesa della  proprieta'  e  del  possesso
          regolati dal presente codice.». 
              «Art.  829  (Passaggio   di   beni   dal   demanio   al
          patrimonio). - Il passaggio dei beni dal  demanio  pubblico
          al   patrimonio   dello   Stato    dev'essere    dichiarato
          dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve  essere  dato
          annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
              Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
          il provvedimento che dichiara il  passaggio  al  patrimonio
          deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
          comunali e provinciali.». 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
          n.  196  (Legge  di  contabilita'  e   finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2009,  n.
          303, Supplemento ordinario: 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.».