Art. 19
Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»
1. E' istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per
il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le
imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese
quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al
fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli
studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli
stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in
conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la
costituzione della fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.
2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio
di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono
particolarmente distinti per la loro capacita' di trasmettere il
sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di
eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e
di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalita' per
l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del
turismo.
3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli
altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della
formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonche' nel
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da
creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di
costituire un sistema, a partire dai principali distretti
industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i
progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo
economico sostenibile del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione
di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi
strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto
costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel
quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono
nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono
altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti
pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro
partecipazione alle attivita' della stessa. Il patrimonio della
fondazione e' costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e
puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche'
dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in
comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di
beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione e'
effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero
della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al
comma 1 puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di
livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti,
da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
fondazione puo' avvalersi della collaborazione di esperti e di
societa' di consulenza nazionali ed estere, di universita' e di
istituti di ricerca.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e
dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 e'
regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni
di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla
stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
regime di neutralita' fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore
aggiunto.
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della
fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono
accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione,
aperto presso la Tesoreria dello Stato.
10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Note all'art. 19:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e
le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27.
- Si riportano gli articoli 823 e 829 del codice
civile:
«Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.».
«Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, Supplemento ordinario:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».