Art. 17
Societa' di servizi
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni e attivita', i CAA
possono avvalersi di societa' di servizi il cui capitale sociale sia
interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno
costituito i CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Le
societa' di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 10 e 11 del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto la responsabilita' delle attivita'
svolte dalle societa' di servizi e' interamente a carico del CAA.