Art. 18
Controlli
1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati
nell'ambito delle attivita' di cui al decreto n. 74/2018, possono
avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi
professionali, nonche' di studi associati costituiti dai medesimi,
affinche' esercitino funzioni di controllo sulla regolarita' dei
finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Il rapporto
tra l'organismo pagatore e i soggetti delegati e' regolato da
apposite convenzioni.
2. Chiunque partecipi, in qualsivoglia forma al capitale o
attivita' di un CAA o di una societa' di servizi di cui all'art. 17
del presente decreto, non puo' svolgere, ne' direttamente, ne'
indirettamente, le funzioni di cui al comma 1.
3. In caso di accertata violazione del divieto di cui al comma 2,
si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 del presente decreto.