Art. 19
Mandato
1. In conformita' con quanto previsto all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 74/2018, i CAA costituiscono, aggiornano e
gestiscono il fascicolo aziendale, sulla base di un mandato
esclusivo, sottoscritto dal produttore, con il quale questi si
impegna a:
a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e
regolare svolgimento delle attivita' affidate;
c) consentire l'attivita` di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2 del presente decreto.
2. Il mandato di cui al comma precedente deve avere durata almeno
fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sua
sottoscrizione in modo da garantire la gestione delle utenze da parte
degli organismi pagatori e degli altri enti interessati. Le
convenzioni regolano le ipotesi di revoca o recesso del mandato in
modo tale da non creare disagi al produttore e consentire la
prosecuzione senza soluzione di continuita' delle funzioni delegate
pubbliche o private.
3. Per gli effetti di quanto previsto all'art. 15, comma 6-quater,
del decreto legislativo n. 74/2018, per utilizzare i dati presenti
nei sistemi informativi nazionale e regionali per lo svolgimento
delle attivita' di assistenza alle medesime imprese, i CAA devono
acquisire un mandato ad hoc dal produttore interessato.