Art. 20
Disposizioni transitorie abrogazioni
1. I CAA e le societa' di cui essi si avvalgono gia' abilitati alla
data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad
operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da
quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente
verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti
dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18,
comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri
compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 27 marzo 2008, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 447