Art. 10 
 
                          Guardie venatorie 
 
  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  alle  guardie  volontarie   delle   associazioni   venatorie
riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della  presente  legge,  delle
associazioni   agricole   rappresentate   nel   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro e  ((delle  associazioni))  di  protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, alle quali  sia  riconosciuta  la  qualifica  di  guardia
giurata ai sensi del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
((di cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.». 
  ((1-bis.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di   contrasto   alla
diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo  18,  comma
1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) e'  sostituita
dalla seguente:)) 
  ((«d) specie cacciabili dal 1° ottobre  al  31  gennaio:  cinghiale
(Sus scrofa).))