Art. 10
Guardie venatorie
1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie
riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle
associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e ((delle associazioni)) di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia
giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
((di cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
((1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla
diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma
1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:))
((«d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale
(Sus scrofa).))