Art. 11 
 
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
  il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche 
 
  1.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Entro il  30  giugno  2024  la  ((Cabina  di  regia))
approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata
e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto  della
scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»; 
      2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Entro il  31  maggio  2024  le  autorita'  di  bacino
distrettuali individuano e trasmettono al  Commissario  straordinario
((di cui all'articolo 3)), per il territorio di competenza, le misure
piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e
gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita'
di cui al presente comma gli enti competenti in materia di  tutela  e
gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino
distrettuali. 
        Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino  distrettuali
trasmettono  al  Commissario  straordinario  la  ricognizione   delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e  per  il
potenziamento e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.  Ai  fini  di
cui al terzo periodo, per programmazioni ((si  intendono))  il  Piano
nazionale di interventi  infrastrutturali  e  per  la  sicurezza  nel
settore idrico ((, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017,  n.  205)),  nonche'  le  programmazioni  relative  ad
interventi finanziati a valere su  linee  di  finanziamento  europee,
comprese  quelle  di  competenza  di  amministrazioni   diverse   dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  ((dei))  trasporti,  dell'ultimo
quinquennio. 
        4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario  straordinario
((di cui all'articolo 3)) trasmette alla Cabina di regia, sulla  base
dei dati  comunicati  dalle  autorita'  di  bacino  distrettuali,  la
proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di  immediata  e  breve
attuazione,  strutturali  e  gestionali,  per  il   contrasto   della
scarsita' idrica.»; 
      3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
        «5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma  3  e  con  la  ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni  di  cui  al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione ((di
cui all'Allegato  1  e  all'Allegato  2)),  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari  a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle  risorse
del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1,
comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Il  Commissario  di
cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei
predetti interventi ((di cui all'Allegato 1 e  all'Allegato  2)).  Le
relative risorse confluiscono  nella  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 3, comma 2. Per gli  interventi  ((di  cui  all'Allegato
2)), il Commissario straordinario stipula con  i  soggetti  attuatori
previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo  15
della legge  7  agosto  1990,  n.  241  per  il  coordinamento  delle
modalita'  di  attuazione  delle  opere  finanziate  a  valere  sulle
distinte fonti di finanziamento. 
        6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a
23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 12,119 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  a  9,864
milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per  l'anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate  dall'articolo  1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2024»
sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2025»  e,  al  quinto
periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle  seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «opera»  sono
inserite le seguenti:  «,anche  avvalendosi  di  soggetti  attuatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; 
      3) al comma 3, lettera f), ((le parole da:  «;  provvede»  fino
alla fine della lettera sono soppresse;)) 
      4)  al  comma  3  lettera  g),  le  parole  «,  da   finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,
secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla
dismissione» sono soppresse; 
      5) al comma  3,  dopo  la  lettera  h),  ((sono  aggiunte))  le
seguenti: 
        «h-bis)  coordina  la  ricognizione  delle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo; 
        h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e
gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»; 
      6) al comma 6, ((all'ottavo periodo)), le parole:  «per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e
2025»; 
    c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati. 
  2.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.  68,  ((all'allegato  A
sono premessi gli Allegati 1 e 2)), di cui agli Allegati I  e  II  al
presente decreto. 
  ((2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre  2026,
in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici  per
garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o  almeno  della  componente
idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori  di  deflusso
ecologico gia' fissati».))