Art. 11
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la ((Cabina di regia))
approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata
e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario
((di cui all'articolo 3)), per il territorio di competenza, le misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita'
di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e
gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino
distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino distrettuali
trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni ((si intendono)) il Piano
nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico ((, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205)), nonche' le programmazioni relative ad
interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee,
comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal
Ministero delle infrastrutture e ((dei)) trasporti, dell'ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario
((di cui all'articolo 3)) trasmette alla Cabina di regia, sulla base
dei dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali, la
proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita' idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione ((di
cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2)), che costituiscono parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse
del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1,
comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di
cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei
predetti interventi ((di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2)). Le
relative risorse confluiscono nella contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi ((di cui all'Allegato
2)), il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori
previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle
modalita' di attuazione delle opere finanziate a valere sulle
distinte fonti di finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a
23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per
l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864
milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto
periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono
inserite le seguenti: «,anche avvalendosi di soggetti attuatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
3) al comma 3, lettera f), ((le parole da: «; provvede» fino
alla fine della lettera sono soppresse;))
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla
dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), ((sono aggiunte)) le
seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, ((all'ottavo periodo)), le parole: «per l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e
2025»;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ((all'allegato A
sono premessi gli Allegati 1 e 2)), di cui agli Allegati I e II al
presente decreto.
((2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026,
in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per
garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente
idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso
ecologico gia' fissati».))