Art. 12 
 
       Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un
dipartimento denominato «Dipartimento per  le  politiche  del  mare»,
((da disciplinare)) con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303 ((, con il quale sono apportate modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  288  dell'11  dicembre   2012)).   Il
Dipartimento  cura  l'attuazione  delle  funzioni  di   indirizzo   e
coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo  con
riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ((da adottare ai sensi  del
comma 1)), e' adottato  il  decreto  di  organizzazione  interna  del
Dipartimento per le  politiche  del  mare.  A  decorrere  dalla  data
stabilita con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
((da adottare ai sensi del comma 1)), la Struttura di missione per le
politiche del mare istituita presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite  al
Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti  due  uffici
dirigenziali  di  livello  generale  e  quattro  uffici  di   livello
dirigenziale non generale.  Conseguentemente  la  dotazione  organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  incrementata  di  due
unita'  di  personale  dirigenziale  generale  e  di  due  unita'  di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive  rispetto  all'unita'
di personale dirigenziale generale e alle  due  unita'  di  personale
dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura  di  missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo  periodo  ((e  l'incarico  di  Capo  del  Dipartimento))
possono essere conferiti, in sede di prima  applicazione  e  comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la  spesa  di  930.791
euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere  dall'anno
2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo. 
  4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politi  che  del  mare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' assegnato, in aggiunta al contingente  di  15  unita'  di
personale non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di  missione
di cui al comma 2, ((un ulteriore  contingente  di  sette  unita'  di
personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del  contratto
collettivo nazionale di lavoro della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e di quattro unita' di personale non dirigenziale equiparate
alla categoria B del medesimo contratto collettivo  nazionale)),  con
corrispondente incremento della dotazione organica del  personale  di
prestito della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ((proveniente
da Ministeri)), con esclusione del  per  sonale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche;
il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo  o  in
posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. ((A  tale
fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno  2024
e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere  sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo.)) 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato il  contingente  di  esperti,  nominati  ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, ((del)) decreto-legge 11 novembre 2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,
n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma  2
del presente articolo. Con  il  decreto  di  nomina  e'  altresi'  de
terminato il trattamento economico per ciascun  componente,  in  base
alla fascia  professionale  di  appartenenza  e  tenuto  conto  delle
competenze e delle  responsabilita',  nel  limite  massimo  annuo  di
50.000  euro  per  singolo  incarico,   al   lordo   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a   carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa  complessivo  di  204.167
euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo. 
  6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale  in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla  data
di cui al medesimo  comma  2,  ((secondo  periodo,))  sulla  base  di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applica zione di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti,  si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici  di  cui
al  comma  3  nell'ambito  del  contingente  di   ((ventisei   unita'
complessive)) di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti  di
cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento  per
le politiche del  mare  alle  amministrazioni  di  provenienza  entro
sessanta giorni dalla predetta data di  cui  al  comma  2,  ((secondo
periodo,)) della richiesta di revoca dei  provvedimenti  di  comando,
collocamento fuori ruolo o applicazione di  altro  analogo  istituto,
adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base  ai  quali
ne e' stata disposta  l'assegna  zione  alla  predetta  Struttura  di
missione. Gli  incarichi  dirigenziali  di  cui  al  comma  3  e  gli
incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui  al  comma  4,
aggiuntivi rispetto a quelli di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data  di
soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto  previsto
dal secondo periodo del  comma  2.  Gli  incarichi  di  esperti  gia'
conferiti presso la ci tata Struttura di missione alla data di cui al
comma 2, ((secondo periodo,)) si intendono confermati fino alla  loro
naturale scadenza. 
  7. ((Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro
per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede: 
  a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e  a  1.732.704  euro  a
decorrere dal l'anno 2025,  a  valere  sul  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  b) quanto a 736.492 euro per l'anno  2024  e  a  1.262.557  euro  a
decorrere dal l'anno  2025,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))