Art. 12
Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un
dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare»,
((da disciplinare)) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 ((, con il quale sono apportate modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012)). Il
Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e
coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con
riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ((da adottare ai sensi del
comma 1)), e' adottato il decreto di organizzazione interna del
Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
((da adottare ai sensi del comma 1)), la Struttura di missione per le
politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite al
Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici
dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di due
unita' di personale dirigenziale generale e di due unita' di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unita'
di personale dirigenziale generale e alle due unita' di personale
dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura di missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo periodo ((e l'incarico di Capo del Dipartimento))
possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 930.791
euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno
2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politi che del mare della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita' di
personale non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione
di cui al comma 2, ((un ulteriore contingente di sette unita' di
personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto
collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di quattro unita' di personale non dirigenziale equiparate
alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale)), con
corrispondente incremento della dotazione organica del personale di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ((proveniente
da Ministeri)), con esclusione del per sonale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;
il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. ((A tale
fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024
e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo.))
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, ((del)) decreto-legge 11 novembre 2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2
del presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' de
terminato il trattamento economico per ciascun componente, in base
alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle
competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di
50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167
euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno
2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data
di cui al medesimo comma 2, ((secondo periodo,)) sulla base di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applica zione di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui
al comma 3 nell'ambito del contingente di ((ventisei unita'
complessive)) di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per
le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro
sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, ((secondo
periodo,)) della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando,
collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto,
adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali
ne e' stata disposta l'assegna zione alla predetta Struttura di
missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli
incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4,
aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente
comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di
soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto
dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti gia'
conferiti presso la ci tata Struttura di missione alla data di cui al
comma 2, ((secondo periodo,)) si intendono confermati fino alla loro
naturale scadenza.
7. ((Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro
per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a
decorrere dal l'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a
decorrere dal l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))