((Art. 12 bis
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
1. All'articolo 11, comma 3, primo pe riodo, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle
attivita' di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno
specifico intero comparto di materi».
2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto che proseguono la loro attivita' professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.))