((Art. 12 bis 
 
        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi 
 
  1. All'articolo 11, comma 3, primo pe riodo, del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura  delle
attivita' di vice Ministri dotati di delega  di  competenze  per  uno
specifico intero comparto di materi». 
  2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto che  proseguono  la  loro  attivita'  professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.))