Art. 10
Guardie venatorie
1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie
riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle
associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia
giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione
della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus
scrofa).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza
sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali e' affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai
sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonche'
armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformita' al regolamento di cui
all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della
presente legge, delle associazioni agricole rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi',
affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da
leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere
concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di
idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di
apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse
la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di
vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle
guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e
della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui
al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie
volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attivita' delle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di
guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
della presente legge, non necessitano dell'attestato di
idoneita' di cui al comma 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25
febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - 1. Ai fini dell'esercizio venatorio e'
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula);
passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer
montanus); passera oltremontana (Passer domesticus);
allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus
virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa
(Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre
comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena
(Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga
(Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole);
codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);
moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago
gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs);
peppola (Fringilla montifringilla); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola);
taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia
(Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:
pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao
tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice
(Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione
della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scrofa).
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre
limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica
(Lepus corsicanus).
1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni
singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi
della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno,
pubblicano il calendario regionale e il regolamento
relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto
stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per
ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero
di capi di cui e' consentito il prelievo e previa
acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che
si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai
quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata
motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i
termini di cui al precedente periodo. Con il calendario
venatorio le regioni possono modificare, per determinate
specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a
condizione della preventiva predisposizione di adeguati
piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di
selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia
di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far
tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui
al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli
ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la
prima decade di febbraio, i termini di cui al presente
comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale
parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove
istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.
4. In caso di impugnazione del calendario venatorio,
qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica
l'articolo 119, comma 3, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non
puo' essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di
martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle
consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5,
regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi
intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia e' consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione
agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il
tramonto.
8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la
caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.».