Art. 10 
 
                          Guardie venatorie 
 
  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  alle  guardie  volontarie   delle   associazioni   venatorie
riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della  presente  legge,  delle
associazioni   agricole   rappresentate   nel   Consiglio   nazionale
dell'economia  e  del  lavoro  e  delle  associazioni  di  protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, alle quali  sia  riconosciuta  la  qualifica  di  guardia
giurata ai sensi del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.». 
  1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla  diffusione
della peste suina africana (PSA), all'articolo  18,  comma  1,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale  (Sus
scrofa).  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27 della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25
          febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Vigilanza venatoria).  -  1.  La  vigilanza
          sulla applicazione  della  presente  legge  e  delle  leggi
          regionali e' affidata: 
                  a)  agli  agenti  dipendenti  degli   enti   locali
          delegati dalle regioni. A tali agenti e'  riconosciuta,  ai
          sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
          polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.  Detti  agenti
          possono portare durante il servizio  e  per  i  compiti  di
          istituto le armi da caccia di cui all'articolo  13  nonche'
          armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra  sono
          portate e detenute in conformita'  al  regolamento  di  cui
          all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; 
                  b)  alle  guardie  volontarie  delle   associazioni
          venatorie riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  34  della
          presente legge, delle associazioni  agricole  rappresentate
          nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e  delle
          associazioni  di  protezione  ambientale  riconosciute  dal
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  alle
          quali sia riconosciuta la qualifica di guardia  giurata  ai
          sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
          cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
                2. La vigilanza di  cui  al  comma  1  e',  altresi',
          affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del  Corpo
          forestale  dello  Stato,  alle  guardie  addette  a  parchi
          nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di  polizia
          giudiziaria, alle guardie  giurate  comunali,  forestali  e
          campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e'  affidata
          altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute  da
          leggi regionali. 
                3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma,
          nell'ambito   della    circoscrizione    territoriale    di
          competenza. 
                4. La qualifica di  guardia  volontaria  puo'  essere
          concessa, a norma del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza, a cittadini  in  possesso  di  un  attestato  di
          idoneita' rilasciato dalle regioni  previo  superamento  di
          apposito esame. Le  regioni  disciplinano  la  composizione
          delle commissioni preposte a tale esame garantendo in  esse
          la  presenza  tra  loro  paritaria  di  rappresentanti   di
          associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 
                5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con  compiti  di
          vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito  del
          territorio in cui  esercitano  le  funzioni.  Alle  guardie
          venatorie  volontarie  e'  vietato  l'esercizio   venatorio
          durante l'esercizio delle loro funzioni. 
                6. I corsi di preparazione e di  aggiornamento  delle
          guardie per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza
          sull'esercizio  venatorio,  sulla  tutela  dell'ambiente  e
          della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
          possono essere organizzati anche dalle associazioni di  cui
          al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 
                7. Le province coordinano l'attivita'  delle  guardie
          volontarie  delle  associazioni  agricole,   venatorie   ed
          ambientaliste. 
                8. Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente,  garantisce  il
          coordinamento in ordine alle attivita'  delle  associazioni
          di cui al comma 1, lettera b), rivolte  alla  preparazione,
          aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie. 
                9. I cittadini in possesso, a norma del  testo  unico
          delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  della  qualifica  di
          guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
          della presente legge,  non  necessitano  dell'attestato  di
          idoneita' di cui al comma 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25
          febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Specie cacciabili e  periodi  di  attivita'
          venatoria).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  venatorio  e'
          consentito   abbattere   esemplari   di   fauna   selvatica
          appartenenti  alle  seguenti  specie  e   per   i   periodi
          sottoindicati: 
                  a)  specie  cacciabili  dalla  terza  domenica   di
          settembre al  31  dicembre:  quaglia  (Coturnix  coturnix);
          tortora  (Streptopeia  turtur),  merlo   (Turdus   merula);
          passero  (Passer   italiae);   passera   mattugia   (Passer
          montanus);  passera   oltremontana   (Passer   domesticus);
          allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia  (Colinus
          virginianus);  starna  (Perdix   perdix);   pernice   rossa
          (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara);  lepre
          comune (Lepus europaeus);  lepre  sarda  (Lepus  capensis);
          coniglio  selvatico  (Oryctolagus   cuniculus);   minilepre
          (Silvilagus floridamus); 
                  b)  specie  cacciabili  dalla  terza  domenica   di
          settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris);  cesena
          (Turdus  pilaris);  tordo  bottaccio  (Turdus  philomelos);
          tordo  sassello  (Turdus   iliacus);   fagiano   (Phasianus
          colchicus);  germano  reale  (Anas  platyrhynchos);  folaga
          (Fulica atra); gallinella  d'acqua  (Gallinula  chloropus);
          alzavola  (Anas  crecca);   canapiglia   (Anas   strepera);
          porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas  penepole);
          codone  (Anas   acuta);   marzaiola   (Anas   querquedula);
          mestolone  (Anas  clypeata);  moriglione  (Aythya  ferina);
          moretta   (Aythya    fuligula);    beccaccino    (Gallinago
          gallinago);  colombaccio   (Columba   palumbus);   frullino
          (Lymnocryptes  minimus);  fringuello  (Fringilla  coelebs);
          peppola     (Fringilla     montifringilla);     combattente
          (Philomachus  pugnax);  beccaccia   (Scolopax   rusticola);
          taccola  (Corvus  monedula);  corvo  (Corvus   frugilegus);
          cornacchia  nera  (Corvus  corone);  pavoncella   (Vanellus
          vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia
          (Corvus corone cornix);  ghiandaia  (Garrulus  glandarius);
          gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 
                  c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30  novembre:
          pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano  di  monte  (Tetrao
          tetrix); francolino di monte  (Bonasa  bonasia);  coturnice
          (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra  rupicapra);
          capriolo (Capreolus  capreolus);  cervo  (Cervus  elaphus);
          daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon),  con  esclusione
          della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); 
                  d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31  gennaio:
          cinghiale (Sus scrofa). 
                  e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30  novembre
          limitatamente alla popolazione di  Sicilia:  Lepre  italica
          (Lepus corsicanus). 
                1-bis. L'esercizio venatorio  e'  vietato,  per  ogni
          singola specie: 
                  a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; 
                  b) durante il periodo della nidificazione e le fasi
          della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. 
                2. Le regioni,  entro  e  non  oltre  il  15  giugno,
          pubblicano  il  calendario  regionale  e   il   regolamento
          relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto
          stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e  con  l'indicazione,  per
          ciascuna specie cacciabile, del numero massimo  giornaliero
          di  capi  di  cui  e'  consentito  il  prelievo  e   previa
          acquisizione dei  pareri  dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale e del  Comitato  tecnico
          faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo  8,  che
          si esprimono entro trenta  giorni  dalla  richiesta  e  dai
          quali le  regioni  possono  discostarsi  fornendo  adeguata
          motivazione. I pareri  si  intendono  acquisiti  decorsi  i
          termini di cui al precedente  periodo.  Con  il  calendario
          venatorio le regioni possono  modificare,  per  determinate
          specie, i termini di cui  al  comma  1  in  relazione  alle
          situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, a
          condizione della  preventiva  predisposizione  di  adeguati
          piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque
          contenuti tra il 1° settembre e il  31  gennaio  successivo
          nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al  comma
          1. La stessa disciplina si applica anche per la  caccia  di
          selezione  degli  ungulati,  sulla   base   di   piani   di
          abbattimento selettivi approvati dalle regioni;  la  caccia
          di selezione agli ungulati puo' essere  autorizzata  a  far
          tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui
          al comma 1. Ferme restando le  disposizioni  relative  agli
          ungulati, le regioni  possono  posticipare,  non  oltre  la
          prima decade di febbraio, i  termini  di  cui  al  presente
          comma in relazione a specie determinate e allo  scopo  sono
          obbligate  ad  acquisire  il  preventivo  parere   espresso
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  (ISPRA),  al  quale  devono  uniformarsi.  Tale
          parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove
          istituiti,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, d'intesa con il  Ministro  dell'ambiente,  vengono
          recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui  al  comma  1,
          entro   sessanta    giorni    dall'avvenuta    approvazione
          comunitaria o  dall'entrata  in  vigore  delle  convenzioni
          internazionali. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito  l'Istituto
          nazionale  per  la  fauna  selvatica,  dispone   variazioni
          dell'elenco delle specie  cacciabili  in  conformita'  alle
          vigenti   direttive   comunitarie   e   alle    convenzioni
          internazionali   sottoscritte,    tenendo    conto    della
          consistenza delle singole specie sul territorio. 
                4. In caso di impugnazione del calendario  venatorio,
          qualora sia  proposta  la  domanda  cautelare,  si  applica
          l'articolo  119,  comma  3,   del   codice   del   processo
          amministrativo,  di   cui   all'allegato   1   al   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non
          puo' essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne
          la libera scelta al  cacciatore,  escludendo  i  giorni  di
          martedi' e venerdi', nei quali  l'esercizio  dell'attivita'
          venatoria e' in ogni caso sospeso. 
                6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
          martedi'  e  venerdi',  le  regioni,   sentito   l'Istituto
          nazionale per la  fauna  selvatica  e  tenuto  conto  delle
          consuetudini locali, possono, anche in deroga al  comma  5,
          regolamentare   diversamente   l'esercizio   venatorio   da
          appostamento alla fauna selvatica  migratoria  nei  periodi
          intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. 
                7. La  caccia  e'  consentita  da  un'ora  prima  del
          sorgere del sole fino al tramonto. La caccia  di  selezione
          agli  ungulati  e'  consentita  fino  ad  un'ora  dopo   il
          tramonto. 
                8. Non e' consentita la posta alla beccaccia  ne'  la
          caccia  da  appostamento,   sotto   qualsiasi   forma,   al
          beccaccino.».