Art. 10 - bis 
 
Riserva a favore  degli  idonei  della  graduatoria  della  procedura
  speciale  di  reclutamento  del  personale  volontario  del   Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  4  dicembre  2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11  gennaio  2024,  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco,  il
30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente  all'anno  2024,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,
comma 295,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4 dicembre 2023, recante: «Autorizzazione a  bandire  e  ad
          assumere  unita'  di  personale   a   tempo   indeterminato
          appartenente  al  comparto  sicurezza-difesa  e  al   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco sulle risorse da  cessazione
          2022  per  l'anno  2023»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 2024, n. 8. 
              - Si riporta il comma 295 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302: 
                «295. Le assunzioni straordinarie  di  cui  ai  commi
          287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per  cento
          dei contingenti annuali, al  personale  volontario  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  che  risulti
          iscritto nell'apposito elenco istituito per  le  necessita'
          delle strutture centrali e periferiche del  Corpo  medesimo
          da almeno tre anni e  che  abbia  effettuato  non  meno  di
          centoventi giorni  di  servizio.  Ai  fini  delle  predette
          assunzioni, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  19-bis
          del decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  limite
          di   eta'   previsto   dalle   disposizioni   vigenti   per
          l'assunzione del personale volontario del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato.  Per  il
          personale volontario di eta' fino a 40 anni sono  necessari
          i  soli   requisiti   gia'   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'  delle
          strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
          personale volontario con eta'  ricompresa  tra  i  40  anni
          compiuti e i 45 anni compiuti,  il  requisito  relativo  ai
          giorni di servizio e' elevato a 250  giorni,  ad  eccezione
          del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
          requisito  e'  elevato  a  150   giorni;   tale   personale
          volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
          altresi'  effettuato  complessivamente  non  meno   di   un
          richiamo di  14  giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Per  il
          personale  con  eta'  superiore  ai  46  anni  compiuti  il
          requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato  a  400
          giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
          cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale
          personale volontario, di sesso sia maschile che  femminile,
          deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
          due richiami di 14 giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Resta
          fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
          l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
          normativa vigente. Con decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
          criteri di verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
          modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.   Al
          personale volontario in possesso dei requisiti  di  cui  al
          presente comma, ai fini dell'assunzione per lo  svolgimento
          delle funzioni di addetto antincendio anche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
          a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente  per
          territorio,   l'attestato   di   idoneita'   per    addetto
          antincendio in attivita' a rischio elevato.».