Art. 10 - bis
Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il
30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 dicembre 2023, recante: «Autorizzazione a bandire e ad
assumere unita' di personale a tempo indeterminato
appartenente al comparto sicurezza-difesa e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sulle risorse da cessazione
2022 per l'anno 2023», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 2024, n. 8.
- Si riporta il comma 295 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302:
«295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi
287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.».