Art. 11
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la
proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario
di cui all'articolo 3, per il territorio di competenza, le misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita'
di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e
gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino
distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino distrettuali
trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il Piano
nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonche' le programmazioni relative ad
interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee,
comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario
di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei
dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali, la proposta
di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di
cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse
del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1,
comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di
cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei
predetti interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2. Le
relative risorse confluiscono nella contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il
Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalita' di
attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di
finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a
23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per
l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864
milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto
periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono
inserite le seguenti: «,anche avvalendosi di soggetti attuatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
3) al comma 3, lettera f), le parole da: «; provvede» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla
dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: «per l'anno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e
2025»;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono
premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al presente
decreto.
2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026,
in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per
garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente
idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso
ecologico gia' fissati».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli artt. 1, 3 e 4 del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante: «Disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge, 13
giugno 2023, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
13 giugno 2023, n. 136, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Cabina di regia per la crisi idrica). - 1.
E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di
seguito denominata "Cabina di regia", organo collegiale
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o da un presidente di regione o
provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della
Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della
tematica affrontata, i Ministri interessati. Il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di coordinamento della
politica economica e di programmazione degli investimenti
pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con
funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo,
coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il
contrasto della crisi idrica connessa alla drastica
riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua
una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente
realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi
idrica, individuando quelli che possono essere realizzati
da parte del Commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun
intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere
parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorita'
di finanziamento.
3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia
approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di
immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per
il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del
comma 4-ter.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le
amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia
le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al
finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali
non siano gia' intervenute obbligazioni giuridicamente
vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette
risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del
comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento
della progettazione per gli interventi oggetto di
rimodulazione.
4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario
straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di
competenza, le misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto
della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente
comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione
delle risorse idriche collaborano con le autorita' di
bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino
distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la
ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto
della scarsita' idrica e per il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia' contenute
nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati
a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle
di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina
di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di
bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali
e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.
5. In coerenza con il programma degli interventi
individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e
con la ricognizione delle risorse disponibili risultante
dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli
interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e
all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione
delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui
all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1
e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per
gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario
straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento
delle modalita' di attuazione delle opere finanziate a
valere sulle distinte fonti di finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105
milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro
per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026,
a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni
di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno
2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede
a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione
della spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al
comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in
merito alla realizzazione degli interventi necessari alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica, nonche' al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente
lettera, la Cabina di regia individua gli interventi
funzionali al potenziamento della capacita' idrica
suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato
pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella
programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
b) ferme restando le competenze e le procedure di
approvazione previste a legislazione vigente, monitora la
realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e
finanziate nell'ambito delle politiche di investimento
nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad
eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano
Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati
ricavabili dai sistemi informativi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e
ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche
fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori
per la risoluzione di eventuali criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio
svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
idoneo a precludere la realizzazione degli interventi
urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di
ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione ed
esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a
rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo
cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio
in ordine alla corretta, efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le
finalita' del presente articolo, anche presenti nelle
contabilita' speciali e nei fondi destinati alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera
b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione
delle banche dati esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina
di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i
monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili
dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero
massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da
inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione del
personale delle professionalita' necessarie, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo
3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7,
primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai
sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla
Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione
sulle attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di
realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base
delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative
adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per
gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica
di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo,
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante
la trasmissione della relazione di cui al primo periodo,
per il tramite del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 3 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica). - 1. Al fine di provvedere alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsita' idrica, di seguito "Commissario".
Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e
puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Il
Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero
territorio nazionale, fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo'
essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il
decreto di nomina, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per
l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024
e 2025, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla
Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali
fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di
severita' idrica su scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il
censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su
tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui,
industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione
presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle
portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea
dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi
dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato
di attuazione del programma degli interventi indicati nei
piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle
regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della
risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter
autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e
sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o
ritardo;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici
sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per
il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a
garanzia della tutela delle risorse idriche, degli
ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana,
nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo;
h) collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia.
h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco
delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma
4-ter.
(omissis)
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Il trattamento economico del
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al
presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno
della pubblica amministrazione nel settore della gestione
delle risorse idriche e degli invasi,, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 4 (Disposizioni urgenti per la realizzazione,
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche). - 1. Alle procedure di progettazione e
realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si applicano, in
quanto compatibili e secondo il relativo stato di
avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai
predetti interventi non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove
previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine
di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei
progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la
verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della
meta'.
2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle
prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui
al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la
presentazione di apposite liste di controllo di cui
all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006. L'autorita' competente, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le
modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono
essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della
valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente
sul proprio sito internet istituzionale.
Qualora l'autorita' competente non provveda entro il
termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna
all'autorita' competente un termine per provvedere non
superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia,
il Presidente del Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per
l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita'.
2-bis. Per gli interventi di manutenzione
straordinaria ed incremento della sicurezza e della
funzionalita' delle dighe e delle infrastrutture idriche
destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati
a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio
2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022
del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i
termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per
l'indizione della procedura di gara, ovvero per la
trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023
i termini per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti.
2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di
competenza regionale, anche con riferimento alla
realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il proponente puo' presentare
all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo
23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i
pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso
comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20
maggio 2022, n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno
nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di
riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per
garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la
razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al
contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema
fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni
agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino
distrettuale procedono al completamento delle
sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno
2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici
a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto
disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a
livello europeo, nazionale e regionale.
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro
il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono
predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle
delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della
componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei
valori di deflusso ecologico gia' fissati.
2. Le Autorita' di bacino distrettuali procedono al
monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle
sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della
gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle
esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze
locali del territorio, in considerazione degli effetti
positivi degli interventi volti al risparmio idrico,
realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione
di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche'
dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini
idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».