Art. 11 
 
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
  il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche 
 
  1.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la
proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di  immediata  e  breve
attuazione,  strutturali  e  gestionali,  per  il   contrasto   della
scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»; 
      2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Entro il  31  maggio  2024  le  autorita'  di  bacino
distrettuali individuano e trasmettono al  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 3, per il territorio  di  competenza,  le  misure
piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e
gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita'
di cui al presente comma gli enti competenti in materia di  tutela  e
gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino
distrettuali. 
        Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino  distrettuali
trasmettono  al  Commissario  straordinario  la  ricognizione   delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e  per  il
potenziamento e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.  Ai  fini  di
cui al terzo  periodo,  per  programmazioni  si  intendono  il  Piano
nazionale di interventi  infrastrutturali  e  per  la  sicurezza  nel
settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  le  programmazioni  relative   ad
interventi finanziati a valere su  linee  di  finanziamento  europee,
comprese  quelle  di  competenza  di  amministrazioni   diverse   dal
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   dell'ultimo
quinquennio. 
        4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario  straordinario
di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base  dei
dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali,  la  proposta
di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»; 
      3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
        «5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma  3  e  con  la  ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni  di  cui  al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente  realizzazione  di
cui  all'Allegato  1  e  all'Allegato  2,  che  costituiscono   parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari  a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle  risorse
del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1,
comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Il  Commissario  di
cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei
predetti interventi di  cui  all'Allegato  1  e  all'Allegato  2.  Le
relative risorse confluiscono  nella  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il
Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990,  n.  241  per  il  coordinamento  delle  modalita'  di
attuazione delle opere finanziate a valere sulle  distinte  fonti  di
finanziamento. 
        6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a
23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 12,119 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  a  9,864
milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per  l'anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate  dall'articolo  1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2024»
sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2025»  e,  al  quinto
periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle  seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «opera»  sono
inserite le seguenti:  «,anche  avvalendosi  di  soggetti  attuatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; 
      3) al comma 3, lettera f), le parole da: «; provvede» fino alla
fine della lettera sono soppresse; 
      4)  al  comma  3  lettera  g),  le  parole  «,  da   finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,
secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla
dismissione» sono soppresse; 
      5) al comma 3, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: 
        «h-bis)  coordina  la  ricognizione  delle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo; 
        h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e
gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»; 
      6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: «per l'anno 2024»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025»; 
    c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati. 
  2.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono
premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al  presente
decreto. 
  2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento  degli  obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre  2026,
in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici  per
garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o  almeno  della  componente
idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori  di  deflusso
ecologico gia' fissati». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  degli  artt.  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante: «Disposizioni
          urgenti per il contrasto della scarsita' idrica  e  per  il
          potenziamento   e   l'adeguamento   delle    infrastrutture
          idriche», convertito, con modificazioni,  dalla  legge,  13
          giugno 2023, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          13 giugno 2023, n.  136,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Cabina di regia per la crisi idrica).  -  1.
          E'  istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri una Cabina  di  regia  per  la  crisi  idrica,  di
          seguito denominata "Cabina  di  regia",  organo  collegiale
          presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
          ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti e composto dal Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  dal  Ministro  dell'ambiente  e   della
          sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari  europei,
          il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  dal  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste,  dal  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
          politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie e dal Ministro dell'economia e  delle  finanze
          nonche' dal presidente della  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome o da un  presidente  di  regione  o
          provincia autonoma  da  lui  delegato.  Alle  sedute  della
          Cabina di regia possono essere invitati, in  ragione  della
          tematica   affrontata,   i   Ministri    interessati.    Il
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri con  delega  in  materia  di  coordinamento  della
          politica economica e di programmazione  degli  investimenti
          pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia  con
          funzioni di segretario. 
                2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo,
          coordinamento e  monitoraggio  per  il  contenimento  e  il
          contrasto  della  crisi  idrica  connessa   alla   drastica
          riduzione delle precipitazioni. 
                3. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la Cabina  di  regia  effettua
          una ricognizione delle opere e degli interventi di  urgente
          realizzazione per far fronte nel breve termine  alla  crisi
          idrica, individuando quelli che possono  essere  realizzati
          da  parte   del   Commissario   straordinario,   ai   sensi
          dell'articolo  3.  La  ricognizione  indica,  per   ciascun
          intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere
          parzialmente finanziate e il relativo ordine  di  priorita'
          di finanziamento. 
                3-bis. Entro il 30 giugno 2024  la  Cabina  di  regia
          approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di
          immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per
          il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del
          comma 4-ter. 
                4.  Entro  il  termine  di  cui  al   comma   3,   le
          amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di  regia
          le risorse disponibili destinate a legislazione vigente  al
          finanziamento di interventi nel settore idrico per i  quali
          non  siano  gia'  intervenute  obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti,  salvo  che  non  dichiarino  il  carattere  di
          urgenza dell'intervento per la crisi  idrica.  Le  predette
          risorse, previa rimodulazione delle  stesse  ai  sensi  del
          comma 5, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, sono destinate al finanziamento degli  interventi
          di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento
          della  progettazione  per   gli   interventi   oggetto   di
          rimodulazione. 
                4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
          distrettuali  individuano  e  trasmettono  al   Commissario
          straordinario di cui all'articolo 3, per il  territorio  di
          competenza, le misure piu' urgenti, di  immediata  e  breve
          attuazione, strutturali  e  gestionali,  per  il  contrasto
          della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente
          comma gli enti competenti in materia di tutela  e  gestione
          delle risorse  idriche  collaborano  con  le  autorita'  di
          bacino distrettuali. 
                Entro il 31  ottobre  2024  le  autorita'  di  bacino
          distrettuali trasmettono al  Commissario  straordinario  la
          ricognizione delle  risorse  che  concorrono  al  contrasto
          della  scarsita'  idrica   e   per   il   potenziamento   e
          l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia'  contenute
          nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.  Ai  fini  di
          cui al terzo periodo, per programmazioni  si  intendono  il
          Piano nazionale di interventi  infrastrutturali  e  per  la
          sicurezza  nel  settore  idrico  di  cui  al   comma   516,
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
          nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati
          a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle
          di competenza  di  amministrazioni  diverse  dal  Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   dell'ultimo
          quinquennio. 
                4-ter.  Entro  il  15  giugno  2024,  il  Commissario
          straordinario di cui all'articolo 3 trasmette  alla  Cabina
          di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di
          bacino distrettuali, la proposta  di  elenco  delle  misure
          piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,  strutturali
          e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. 
                5. In coerenza  con  il  programma  degli  interventi
          individuati dalla Cabina di regia ai sensi del  comma  3  e
          con la ricognizione delle  risorse  disponibili  risultante
          dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate  agli
          interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e
          all'Allegato 2,  che  costituiscono  parte  integrante  del
          presente  decreto,  le  risorse,  complessivamente  pari  a
          102,030 milioni  di  euro,  derivanti  dalla  rimodulazione
          delle risorse del Piano straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  e  del
          Piano nazionale di cui all'articolo  1,  comma  516,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205.  Il  Commissario  di  cui
          all'articolo   3   provvede,   in   via   d'urgenza,   alla
          realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1
          e all'Allegato 2. Le relative  risorse  confluiscono  nella
          contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma  2.  Per
          gli  interventi  di  cui  all'Allegato  2,  il  Commissario
          straordinario stipula con i soggetti attuatori  previsti  a
          legislazione vigente un accordo ai sensi  dell'articolo  15
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241  per  il  coordinamento
          delle modalita' di  attuazione  delle  opere  finanziate  a
          valere sulle distinte fonti di finanziamento. 
                6. Agli oneri derivanti dal comma 5,  pari  a  18,105
          milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni  di  euro
          per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno  2026,
          a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119  milioni
          di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno
          2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede
          a valere sulle somme  autorizzate  dall'articolo  1,  comma
          523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio anche nel conto dei  residui  e,  ove  necessario,
          mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  e
          successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione
          della spesa. 
                8. Fermi restando i compiti e le funzioni di  cui  al
          comma 2, la Cabina di regia: 
                  a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in
          merito alla realizzazione degli interventi  necessari  alla
          mitigazione dei danni connessi al fenomeno della  scarsita'
          idrica, nonche' al potenziamento  e  all'adeguamento  delle
          infrastrutture idriche,  anche  al  fine  di  aumentare  la
          resilienza dei sistemi idrici ai  cambiamenti  climatici  e
          ridurne le  dispersioni.  Ai  fini  di  cui  alla  presente
          lettera,  la  Cabina  di  regia  individua  gli  interventi
          funzionali  al   potenziamento   della   capacita'   idrica
          suscettibili di esecuzione tramite  forme  di  partenariato
          pubblico  privato,  anche  se  non  ancora  inseriti  nella
          programmazione  triennale  prevista  dall'articolo  21  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse
          disponibili a legislazione vigente; 
                  b) ferme restando le competenze e le  procedure  di
          approvazione previste a legislazione vigente,  monitora  la
          realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e
          finanziate  nell'ambito  delle  politiche  di  investimento
          nazionali ed europee, ivi incluse quelle  di  coesione,  ad
          eccezione  di  quelle  finanziate  nell'ambito  del   Piano
          Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
          Nazionale Complementare (PNC), anche sulla  base  dei  dati
          ricavabili   dai   sistemi   informativi   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato; 
                  c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli
          di governo, gli enti pubblici nazionali  e  territoriali  e
          ogni altro soggetto pubblico e  privato  competente,  anche
          fornendo misure di accompagnamento  ai  soggetti  attuatori
          per la risoluzione di eventuali criticita'; 
                  d)  nell'ambito  delle  attivita'  di  monitoraggio
          svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di
          dissenso, diniego, opposizione  o  altro  atto  equivalente
          idoneo  a  precludere  la  realizzazione  degli  interventi
          urgenti di cui alla lettera b)  e  al  comma  3  ovvero  di
          ritardo,  inerzia  o  difformita'  nella  progettazione  ed
          esecuzione  dei  medesimi,  nonche'  qualora  sia  messo  a
          rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo
          cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
          all'articolo 2; 
                  e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio
          in   ordine   alla   corretta,   efficace   ed   efficiente
          utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per  le
          finalita'  del  presente  articolo,  anche  presenti  nelle
          contabilita'  speciali   e   nei   fondi   destinati   alla
          realizzazione degli interventi urgenti di cui alla  lettera
          b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione
          delle banche dati esistenti. 
                9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8,  la  Cabina
          di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti  attuatori  i
          monitoraggi  periodici  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8,
          predisposti anche sulla base delle informazioni  ricavabili
          dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
                10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
          regia   sono   esercitate   dal   Dipartimento    per    la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero
          massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da
          inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione  e  verifica
          degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che,
          pertanto, e' riorganizzato mediante  apposito  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  recante  anche  i
          criteri di designazione e le  modalita'  di  selezione  del
          personale delle professionalita' necessarie, cui compete un
          compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000  al
          lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e  degli
          oneri fiscali a  carico  dell'amministrazione  per  singolo
          incarico. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per  l'anno  2024.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                11. Il Commissario straordinario di cui  all'articolo
          3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo  3,  comma  7,
          primo periodo, e i  Commissari  eventualmente  nominati  ai
          sensi  dell'articolo  2  riferiscono  periodicamente   alla
          Cabina di regia mediante la trasmissione di  una  relazione
          sulle attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di
          realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla  base
          delle informazioni di cui al comma  9  e  delle  iniziative
          adottate  e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle
          eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per
          gli interventi urgenti per la gestione della  crisi  idrica
          di  cui  all'articolo  3,   comma   7,   secondo   periodo,
          riferiscono periodicamente alla Cabina di  regia,  mediante
          la trasmissione della relazione di cui  al  primo  periodo,
          per il tramite del  Dipartimento  della  protezione  civile
          della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
                «Art.  3  (Commissario  straordinario  nazionale  per
          l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
          scarsita'  idrica).  -  1.  Al  fine  di  provvedere   alla
          mitigazione dei danni connessi al fenomeno della  scarsita'
          idrica e di ottimizzare l'uso  della  risorsa  idrica,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottarsi entro dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, previa delibera del  Consiglio
          dei ministri,  e'  nominato  il  Commissario  straordinario
          nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi  al
          fenomeno della scarsita' idrica, di seguito  "Commissario".
          Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre  2023  e
          puo'  essere  prorogato  fino  al  31  dicembre  2025.   Il
          Commissario  esercita  le  proprie   funzioni   sull'intero
          territorio  nazionale,  fatte  salve  le  competenze  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei
          dati  degli  osservatori  distrettuali   permanenti   sugli
          utilizzi idrici  istituiti  presso  ciascuna  Autorita'  di
          bacino  distrettuale  ai  sensi  dell'articolo  63-bis  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  introdotto
          dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario  puo'
          essere riconosciuto un compenso,  da  determinarsi  con  il
          decreto  di  nomina,  in  misura  non  superiore  a  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n.  111.  Agli  oneri  derivanti  dal
          quarto periodo, nei  limiti  massimi  di  euro  77.409  per
          l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni  2024
          e    2025,    comprensivi    degli    oneri    a     carico
          dell'amministrazione, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                2. Il Commissario provvede, in  via  d'urgenza,  alla
          realizzazione degli interventi di cui sia incaricato  dalla
          Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3.  A  tali
          fini, il Commissario opera, anche avvalendosi  di  soggetti
          attuatori, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
          quella  penale,  nel  rispetto  della   Costituzione,   dei
          principi  generali  dell'ordinamento  giuridico   e   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti   dall'appartenenza   all'Unione   europea.    Al
          Commissario    straordinario    e'    intestata    apposita
          contabilita' speciale aperta presso la  tesoreria  statale,
          nella quale confluiscono le  risorse  rese  disponibili  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione  degli
          interventi di cui al primo periodo. 
                3. Il Commissario, inoltre: 
                  a)  acquisisce  i  dati  relativi  allo  stato   di
          severita' idrica su scala nazionale; 
                  b)  acquisisce  dalle   autorita'   concedenti   il
          censimento delle concessioni di derivazione  rilasciate  su
          tutto il territorio nazionale per  usi  potabili,  irrigui,
          industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione
          presentate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
                  c) provvede alla regolazione  dei  volumi  e  delle
          portate derivanti dagli invasi e alla riduzione  temporanea
          dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai  sensi
          dell'articolo 5; 
                  d) acquisisce i dati del monitoraggio  sullo  stato
          di attuazione del programma degli interventi  indicati  nei
          piani di ambito adottati ai  sensi  dell'articolo  149  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  e) verifica e coordina l'adozione, da  parte  delle
          regioni,  delle  misure  previste  dall'articolo  146   del
          decreto  legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,   per
          razionalizzare i consumi ed  eliminare  gli  sprechi  della
          risorsa   idrica,   proponendo   l'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi di cui al comma 4; 
                  f) verifica e  monitora  lo  svolgimento  dell'iter
          autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di  cui
          all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152,  finalizzato  alle  operazioni   di   sghiaiamento   e
          sfangamento  degli  invasi,  proponendo  l'adozione   degli
          interventi  correttivi  ovvero   l'esercizio   dei   poteri
          sostitutivi di cui  al  comma  4,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo; 
                  g)  effettua  una  ricognizione  dei  corpi  idrici
          sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per
          il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a
          garanzia  della  tutela  delle   risorse   idriche,   degli
          ecosistemi  terrestri  dipendenti  e  della  salute  umana,
          nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo; 
                  h)  collabora  con  le  regioni   e   le   supporta
          nell'esercizio delle relative competenze in materia. 
                  h-bis) coordina la ricognizione  delle  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo; 
                  h-ter) verifica e coordina la  proposta  di  elenco
          delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
          strutturali e gestionali,  di  cui  all'articolo  1,  comma
          4-ter. 
                (omissis) 
                6.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il
          Commissario straordinario si avvale  di  una  struttura  di
          supporto posta alle sue dirette dipendenze,  costituita  ai
          sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
          di personale pari a dodici unita', di  cui  due  unita'  di
          personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
          deroga alle percentuali di cui all'articolo  19,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  dieci
          unita'  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di
          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    degli    enti
          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento
          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale
          docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche,  nonche'  del  personale  in
          servizio presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
          17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in
          posizione di  comando,  distacco  o  fuori  ruolo  o  altro
          analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi   ordinamenti.
          All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo    e'    reso
          indisponibile, per tutta la durata del  collocamento  fuori
          ruolo,  un  numero  di  posti  nella   dotazione   organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di  vista  finanziario.  Il   trattamento   economico   del
          personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
          altro analogo istituto e' corrisposto secondo le  modalita'
          previste  dall'articolo  9,  comma   5-ter,   del   decreto
          legislativo n.  303  del  1999.  La  Struttura  di  cui  al
          presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
          cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo  9,  comma
          2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
          relazione alla comprovata esperienza  maturata  all'interno
          della pubblica amministrazione nel settore  della  gestione
          delle risorse idriche  e  degli  invasi,,  cui  compete  un
          compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000  al
          lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
          oneri fiscali a  carico  dell'amministrazione  per  singolo
          incarico. Il compenso e' definito con il  provvedimento  di
          nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico  del
          Commissario straordinario. A tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di  euro  1.497.584
          per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo  onere  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti per  la  realizzazione,
          il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle   infrastrutture
          idriche).  -  1.  Alle   procedure   di   progettazione   e
          realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali  di  cui
          all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si  applicano,  in
          quanto  compatibili  e  secondo  il   relativo   stato   di
          avanzamento, le disposizioni di  cui  all'articolo  48  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Ai
          predetti interventi non si applicano le previsioni  di  cui
          all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Laddove
          previsto, sui predetti interventi il parere  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici di  cui  all'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' reso  nel  termine
          di  sessanta  giorni.  I  termini  per  l'approvazione  dei
          progetti di gestione di cui all'articolo  114  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la
          verifica  dei  piani  di  utilizzo  dall'articolo   9   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno  2017,  n.  120,  sono  ridotti  della
          meta'. 
                2. Per le modifiche, le estensioni o gli  adeguamenti
          tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle
          prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di  cui
          al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante  la
          presentazione  di  apposite  liste  di  controllo  di   cui
          all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo  n.
          152 del 2006. L'autorita' competente, entro  trenta  giorni
          dalla presentazione dell'istanza,  comunica  al  proponente
          l'esito  delle  proprie  valutazioni,   indicando   se   le
          modifiche, le estensioni o gli adeguamenti  tecnici  devono
          essere assoggettati alla procedura di  VIA.  L'esito  della
          valutazione e la documentazione  trasmessa  dal  proponente
          sono tempestivamente pubblicati  dall'autorita'  competente
          sul proprio sito internet istituzionale. 
                Qualora l'autorita' competente non provveda entro  il
          termine di trenta giorni, il Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  della  Cabina  di  regia,  assegna
          all'autorita' competente  un  termine  per  provvedere  non
          superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia,
          il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   individua
          l'amministrazione,  l'ente,  l'organo   o   l'ufficio   per
          l'adozione    del    provvedimento    di    verifica     di
          assoggettabilita'. 
                2-bis.   Per   gli   interventi    di    manutenzione
          straordinaria  ed  incremento  della  sicurezza   e   della
          funzionalita' delle dighe e  delle  infrastrutture  idriche
          destinate ad uso potabile  ed  irriguo  di  competenza  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  finanziati
          a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
          programmazione  2021-2027   con   delibera   del   Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile (CIPESS) n.  1/2022  del  15  febbraio
          2022, come integrata dalla delibera del CIPESS  n.  35/2022
          del 2 agosto 2022, sono fissati  al  30  settembre  2023  i
          termini per la pubblicazione del bando  o  dell'avviso  per
          l'indizione  della  procedura  di  gara,  ovvero   per   la
          trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre  2023
          i   termini    per    l'assunzione    delle    obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. 
                2-ter.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1  di
          competenza   regionale,   anche   con   riferimento    alla
          realizzazione, al  potenziamento  e  all'adeguamento  delle
          infrastrutture idriche, in deroga  a  quanto  disposto  dal
          comma 1 dell'articolo  27-bis  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  il  proponente   puo'   presentare
          all'autorita' competente un'istanza ai sensi  dell'articolo
          23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la
          documentazione e gli elaborati progettuali  previsti  dalle
          normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
          tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte  le
          autorizzazioni, le intese, le concessioni,  le  licenze,  i
          pareri, i concerti, i nulla osta  e  gli  atti  di  assenso
          comunque  denominati,  necessari   alla   realizzazione   e
          all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente
          in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. 
                3. (abrogato) 
                4. (abrogato) 
                (omissis)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   21-bis   del
          decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: «Misure urgenti
          per contrastare gli effetti  economici  e  umanitari  della
          crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 20
          maggio 2022, n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il  20
          maggio 2022, n. 117, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
          1. Al  fine  di  contribuire  a  soddisfare  il  fabbisogno
          nazionale di prodotti agricoli  nonche'  di  consentire  di
          riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti  per
          garantire la gestione  integrata  quali-quantitativa  e  la
          razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
          l'impatto  dei  cambiamenti  climatici  e  assicurando   al
          contempo  la  tutela  degli   equilibri   naturali   e   la
          continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un  sistema
          fluviale sano e resiliente ai territori e  alle  produzioni
          agroalimentari   italiane,   le   Autorita'    di    bacino
          distrettuale    procedono    al     completamento     delle
          sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il  30  giugno
          2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi  ecologici
          a valle delle derivazioni,  nel  rispetto  degli  obiettivi
          ambientali fissati  dal  piano  di  gestione  e  di  quanto
          disposto dagli strumenti normativi e  attuativi  vigenti  a
          livello europeo, nazionale e regionale. 
                1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento  degli
          obiettivi ambientali fissati dal piano di  gestione,  entro
          il  31  dicembre  2026,  in  tutte  le   derivazioni   sono
          predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire  a  valle
          delle  captazioni  il  rilascio  dei   deflussi   ecologici
          definiti a seguito delle  sperimentazioni  o  almeno  della
          componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei
          valori di deflusso ecologico gia' fissati. 
                2. Le Autorita' di bacino distrettuali  procedono  al
          monitoraggio  e  alla  raccolta  dei  dati   nonche'   alle
          sperimentazioni,  nell'ottica   dell'ottimizzazione   della
          gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle
          esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze
          locali del  territorio,  in  considerazione  degli  effetti
          positivi  degli  interventi  volti  al  risparmio   idrico,
          realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione
          di strumenti  di  contabilizzazione  dei  consumi,  nonche'
          dell'implementazione della capacita' di invaso  dei  bacini
          idrici esistenti e di nuova realizzazione. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
          previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.».