Art. 12 
 
       Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un
dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare»,  da
disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  288  dell'11  dicembre  2012.  Il  Dipartimento   cura
l'attuazione  delle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  e  di
promozione dell'azione strategica del Governo  con  riferimento  alle
politiche  del  mare,  previste  dall'articolo  4-bis   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare  ai  sensi  del
comma 1,  e'  adottato  il  decreto  di  organizzazione  interna  del
Dipartimento per le  politiche  del  mare.  A  decorrere  dalla  data
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare ai sensi del comma  1,  la  Struttura  di  missione  per  le
politiche del mare istituita presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite  al
Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti  due  uffici
dirigenziali  di  livello  generale  e  quattro  uffici  di   livello
dirigenziale non generale.  Conseguentemente  la  dotazione  organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  incrementata  di  due
unita'  di  personale  dirigenziale  generale  e  di  due  unita'  di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive  rispetto  all'unita'
di personale dirigenziale generale e alle  due  unita'  di  personale
dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura  di  missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo periodo e l'incarico di Capo  del  Dipartimento  possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non  oltre
la data del 31 dicembre 2026,  in  deroga  alle  percentuali  di  cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 930.791 euro per
l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno  2025,  a
valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo. 
  4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15  unita'  di  personale
non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione di cui  al
comma 2, un ulteriore contingente di sette unita'  di  personale  non
dirigenziale equiparate alla categoria  A  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e  di
quattro  unita'  di  personale  non  dirigenziale   equiparate   alla
categoria  B  del  medesimo  contratto  collettivo   nazionale,   con
corrispondente incremento della dotazione organica del  personale  di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente  da
Ministeri,  con  esclusione  del  per  sonale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche;
il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo  o  in
posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario.  A  tale
fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno  2024
e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere  sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato il  contingente  di  esperti,  nominati  ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022,  n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.
204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del
presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' de  terminato
il trattamento economico per ciascun componente, in base alla  fascia
professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per  singolo
incarico, al lordo dei contributi  previdenziali  e  assistenziali  e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e  nel  limite  di
spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di  350.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale  in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla  data
di  cui  al  medesimo  comma  2,  secondo  periodo,  sulla  base   di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti,  si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici  di  cui
al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unita' complessive
di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui  al  comma
4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le  politiche
del mare alle amministrazioni di provenienza  entro  sessanta  giorni
dalla predetta data  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,  della
richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento  fuori
ruolo  o  applicazione  di  altro  analogo  istituto,   adottati   in
conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne  e'  stata
disposta l'assegna zione alla predetta  Struttura  di  missione.  Gli
incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli  incarichi  di  lavoro
dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto  a
quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono  avere
decorrenza  anticipata  rispetto  alla  data  di  soppressione  della
Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata
Struttura di missione alla data di cui al comma 2,  secondo  periodo,
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a  1.747.236  euro
per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede: 
    a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704  euro  a
decorrere dall'anno  2025,  a  valere  sul  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e  a  1.262.557  euro  a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205, S.O. n. 167: 
                «Art.  7  (Autonomia  organizzativa).  -  1.  Per  lo
          svolgimento   delle   funzioni   istituzionali    di    cui
          all'articolo  2,  e  per  i  compiti  di  organizzazione  e
          gestione delle occorrenti risorse umane e  strumentali,  il
          Presidente individua con propri decreti le aree  funzionali
          omogenee da affidare alle strutture in cui si  articola  il
          Segretariato generale. 
                2. Con propri decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
                3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
                4. Per lo svolgimento di particolari compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
          la bioetica e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto. 
                4-bis. Per le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi dell'articolo 18, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
                Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
          caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello
          Stato. 
                5.  Il  Segretario  generale  e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
                6. Le disposizioni che disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
                7. Il Presidente, con propri decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
                8.     La     razionalita'     dell'ordinamento     e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.». 
              - Si riporta l'articolo 4-bis del  decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.  303  recante:   «Ordinamento   della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre  1999,
          n. 205, S.O. n. 167: 
                «Art. 4-bis (Politiche del  mare  e  istituzione  del
          Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
          Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   coordina,
          indirizza e promuove l'azione del Governo  con  riferimento
          alle politiche del mare.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° ottobre  2012,  recante:  «Ordinamento  delle  strutture
          generali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre  2012,
          n. 288. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi  5-bis  e
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          (omissis) 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                (omissis) 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (omissis)». 
              - Si riporta il comma 14 dell'articolo 17  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, recante:  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di  decisione  e  di  controllo.»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.  113,  S.O.
          n. 98: 
                «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (omissis) 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                (omissis)». 
              -  Si  riporta  il  comma  11  dell'articolo   12   del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264: 
                «11.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri
          assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita'
          del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29  dicembre  2014,
          n. 300, S.O. n. 99: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».