Art. 12
Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un
dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», da
disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura
l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di
promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle
politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del
comma 1, e' adottato il decreto di organizzazione interna del
Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le
politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite al
Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici
dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di due
unita' di personale dirigenziale generale e di due unita' di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unita'
di personale dirigenziale generale e alle due unita' di personale
dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura di missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 930.791 euro per
l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a
valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita' di personale
non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione di cui al
comma 2, un ulteriore contingente di sette unita' di personale non
dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di
quattro unita' di personale non dirigenziale equiparate alla
categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale, con
corrispondente incremento della dotazione organica del personale di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da
Ministeri, con esclusione del per sonale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;
il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale
fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024
e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.
204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del
presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' de terminato
il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia
professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo
incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di
spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data
di cui al medesimo comma 2, secondo periodo, sulla base di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui
al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unita' complessive
di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche
del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni
dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della
richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori
ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in
conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata
disposta l'assegna zione alla predetta Struttura di missione. Gli
incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro
dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a
quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere
decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della
Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata
Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo,
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro
per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a
decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° settembre 1999, n. 205, S.O. n. 167:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 recante: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1999,
n. 205, S.O. n. 167:
«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2012,
n. 288.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(omissis)».
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
n. 98:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(omissis)».
- Si riporta il comma 11 dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264:
«11. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita'
del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014,
n. 300, S.O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».