Art. 12 - bis
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle
attivita' di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno
specifico intero comparto di materi».
2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto che proseguono la loro attivita' professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
processo penale, di processo civile, di contrasto agli
incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di
salute e di cultura, nonche' in materia di personale della
magistratura e della pubblica amministrazione», convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n.
236:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di pubblica
amministrazione). - 1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31
dicembre 2026, nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, i dirigenti generali,
anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture
corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con
esclusione di quelli gia' collocati in quiescenza, che
siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, e' abrogato. Gli incarichi
dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono
fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31
dicembre 2026.32.
3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si
applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta
collaborazione delle autorita' politiche. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.
3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le
parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: "Gli
enti locali"».
- Si riporta il comma 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 agosto 2012, n. 189:
«9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.».
- Si riporta il comma 489 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.».
- Si riporta l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo
2019, n. 23:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (omissis)
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
(omissis)».
- Si riportano gli artt. 14, commi 1, 2 e 3 e 14.1,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 23:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui
al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui al primo
periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di
eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per i
soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere
esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme
restando le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.».
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2024 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno
2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile
massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo
previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di
anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024
il trattamento di pensione anticipata di cui al presente
articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di
pensione anticipata di cui al presente comma e'
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu'
gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano
gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.».