Art. 12 - bis 
 
        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi 
 
  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura  delle
attivita' di vice Ministri dotati di delega  di  competenze  per  uno
specifico intero comparto di materi». 
  2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto che  proseguono  la  loro  attivita'  professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 11 del decreto-legge 10  agosto
          2023, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
          processo penale, di  processo  civile,  di  contrasto  agli
          incendi boschivi, di recupero dalle  tossicodipendenze,  di
          salute e di cultura, nonche' in materia di personale  della
          magistratura e della pubblica amministrazione», convertito,
          con modificazioni, dalla legge  9  ottobre  2023,  n.  137,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023,  n.
          236: 
                «Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di pubblica
          amministrazione).  -   1.   Le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, possono trattenere in servizio,  fino  al  31
          dicembre  2026,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
          previste a  legislazione  vigente,  i  dirigenti  generali,
          anche  apicali,  dei   dipartimenti   o   delle   strutture
          corrispondenti  secondo  i  rispettivi   ordinamenti,   con
          esclusione di quelli  gia'  collocati  in  quiescenza,  che
          siano attuatori di interventi previsti nel Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza. 
                2. Il comma 4-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge
          22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'  abrogato.  Gli  incarichi
          dirigenziali conferiti o confermati in data  antecedente  a
          quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono
          fino alla naturale scadenza e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2026.32. 
                3. Il divieto di cui all'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  non  si
          applica agli incarichi di vertice degli uffici  di  diretta
          collaborazione  delle  autorita'  politiche.  Resta   fermo
          quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e dagli  articoli  14,  comma  3,  e
          14.1, comma 3, del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26. 
                3-bis.   All'articolo   28,    comma    1-bis,    del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  10  agosto  2023,  n.  112,  le
          parole: «I comuni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli
          enti locali"». 
              -  Si  riporta  il  comma   9   dell'articolo   5   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  recante:  «Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 agosto 2012, n. 189: 
                «9. E' fatto divieto alle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165  del  2011,  nonche'  alle  pubbliche   amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per  le
          fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e di cui  alla  legge  11  novembre
          2003, n. 310, il divieto di conferimento  di  incarichi  si
          applica  ai  soggetti  di  cui   al   presente   comma   al
          raggiungimento del settantesimo anno di eta'.». 
              - Si riporta il comma 489 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013: 
                «489.  Ai  soggetti  gia'  titolari  di   trattamenti
          pensionistici erogati da gestioni previdenziali  pubbliche,
          le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
          ISTAT di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,  non
          possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi  che,
          sommati al trattamento pensionistico,  eccedano  il  limite
          fissato  ai  sensi  dell'articolo  23-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Nei
          trattamenti pensionistici di cui  al  presente  comma  sono
          compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
          elettive. 
                Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
          fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
          organi  costituzionali  applicano  i  principi  di  cui  al
          presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.». 
              - Si riporta l'articolo 14, comma 3, del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  reddito  di  cittadinanza   e   di   pensioni»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  29  marzo
          2019, n. 23: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi). - (omissis) 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
                (omissis)». 
              - Si riportano gli artt. 14, commi 1, 2  e  3  e  14.1,
          commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
          recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni» convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 23: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
          sperimentale  per  il  triennio  2019-2021,  gli   iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          esclusive e sostitutive della medesima, gestite  dall'INPS,
          nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  possono  conseguire
          il diritto alla pensione anticipata  al  raggiungimento  di
          un'eta' anagrafica di almeno 62  anni  e  di  un'anzianita'
          contributiva  minima  di  38  anni,  di  seguito   definita
          «pensione quota 100». Il diritto  conseguito  entro  il  31
          dicembre 2021 puo' essere esercitato anche  successivamente
          alla predetta data,  ferme  restando  le  disposizioni  del
          presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica  di  cui
          al presente comma, non e'  adeguato  agli  incrementi  alla
          speranza di vita di cui all'articolo 12  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I  requisiti  di   eta'
          anagrafica e di anzianita' contributiva  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma sono determinati in 64  anni  di
          eta' anagrafica e 38 anni di anzianita' contributiva per  i
          soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno  2022.
          Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo' essere
          esercitato anche successivamente alla predetta data,  ferme
          restando le disposizioni del presente articolo. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione di cui al comma 1,  gli  iscritti  a  due  o  piu'
          gestioni previdenziali di cui al comma  1,  che  non  siano
          gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di  una
          delle predette  gestioni,  hanno  facolta'  di  cumulare  i
          periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse  gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  piu'  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo  occasionale,  nel  limite  di  5.000  euro  lordi
          annui.». 
                «Art. 14.1. (Disposizioni in materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. In via
          sperimentale  per  gli  anni  2023  e  2024,  gli  iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          esclusive e sostitutive della medesima, gestite  dall'INPS,
          nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  possono  conseguire
          il diritto alla pensione anticipata  al  raggiungimento  di
          un'eta' anagrafica di almeno 62  anni  e  di  un'anzianita'
          contributiva  minima  di  41  anni,  di  seguito   definita
          "pensione anticipata  flessibile".  Il  diritto  conseguito
          entro il 31 dicembre  2024  puo'  essere  esercitato  anche
          successivamente  alla  predetta  data,  ferme  restando  le
          disposizioni del presente  articolo.  Per  i  soggetti  che
          maturano i requisiti di  cui  al  primo  periodo  nell'anno
          2023, il trattamento  di  pensione  anticipata  di  cui  al
          presente comma e' riconosciuto per un valore lordo  mensile
          massimo non superiore a cinque volte il trattamento  minimo
          previsto a  legislazione  vigente,  per  le  mensilita'  di
          anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui  tale
          diritto  maturerebbe  a  seguito  del  raggiungimento   dei
          requisiti di accesso  al  sistema  pensionistico  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 6,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214.  Con  riferimento  ai  soggetti  che
          maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024
          il trattamento di pensione anticipata di  cui  al  presente
          articolo e' determinato secondo le regole  di  calcolo  del
          sistema contributivo previste dal  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n. 180, e  in  ogni  caso  il  trattamento  di
          pensione  anticipata  di   cui   al   presente   comma   e'
          riconosciuto  per  un  valore  lordo  mensile  massimo  non
          superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto  a
          legislazione vigente, per le  mensilita'  di  anticipo  del
          pensionamento rispetto  al  momento  in  cui  tale  diritto
          maturerebbe a seguito del raggiungimento dei  requisiti  di
          accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione di cui al comma 1,  gli  iscritti  a  due  o  piu'
          gestioni previdenziali di cui al comma  1,  che  non  siano
          gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di  una
          delle predette  gestioni,  hanno  facolta'  di  cumulare  i
          periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse  gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione  di  cui  al  presente  comma  si   applicano   le
          disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7  del  presente
          articolo.  Per  i  lavoratori  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso  di  contestuale
          iscrizione presso piu'  gestioni  pensionistiche,  ai  fini
          della decorrenza della  pensione  trovano  applicazione  le
          disposizioni  previste  dai  commi  6  e  7  del   presente
          articolo. 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo  occasionale,  nel  limite  di  5.000  euro  lordi
          annui.».