Art. 15
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attivita' di ricerca
((e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei
ricercatori a tempo indeterminato))
1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di
pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma
6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»
((1-bis. In deroga alle vigenti facolta' assunzionali, le
universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre
2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda
fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di
seguito indicato:
a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) per non piu' del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a
euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere
sulle risorse non utilizzate dalle universita' per i piani
straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27
dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30
dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro
1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse
sono ripartite tra le universita' statali.
1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non
utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma
1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, che individua i soggetti
destinatari e le modalita' di riparto delle risorse medesime e
stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli
eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle
universita'.
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera
a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gia' assegnate alle
universita' con i decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non
utilizzate dalle stesse universita' per il reclutamento del personale
docente e non docente nei termini indicati dai medesimi
provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori
oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione
del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1,
comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono
assegnate alle universita' statali con il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca recante i criteri di ripartizione
del fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale
docente e non docente delle universita'.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, «Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 giugno 2022, n. 150, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - Omissis
6-quaterdecies. Fino al 31 dicembre 2024,
limitatamente alle risorse gia' programmate ovvero
deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti
pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del
presente articolo, i contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Omissis»
- Si riporta l'art. 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - Omissis
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del
quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al
comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.»
- Si riporta l'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 - (Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i
professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
Scuole superiori a ordinamento speciale.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
- Si riporta il comma 633 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«633. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la
competitivita' del sistema universitario e della ricerca
italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda
fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti
pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi e' effettuata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di
riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari
territori, nonche' di valorizzare la qualita' dei livelli
di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare
specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e
tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole
istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo
del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei
vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente
e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai
livelli di maggiore qualita' della ricerca, per le
universita', ai risultati della valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle
risorse eventualmente non utilizzata per le finalita' di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e
del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei
giovani nel sistema universitario, a decorrere dal
finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le
percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite
nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per
cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del
sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le
parole: "Possono altresi' svolgere" sono inserite le
seguenti: ", anche con rapporto di lavoro subordinato,.»
- Si riportano i commi 400 e 401 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca e la competitivita' del sistema universitario
italiano a livello internazionale, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni
per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere
dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le
finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
401. A valere sul Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono
autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali:
a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le risorse
sono ripartite tra le universita';
b) progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla
presente lettera le universita' statali sono autorizzate a
bandire procedure per la chiamata di professori
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di
seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed
entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma
6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»
- Si riporta l'articolo 6, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2019, n. 305, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, S.O. n. 10:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. All'articolo 1, comma 1145,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2020".
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "2017-2018 e
2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018,
2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021".
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della
legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole "entro il 31
ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 2020".
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole
"31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2020". Restano fermi i termini di conservazione di
residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino
al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il
quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria
delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle
risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite
massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali
presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalita' e
i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.35
5-bis. In considerazione della particolare situazione
linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle
localita' ladine della Provincia autonoma di Bolzano, le
disposizioni in materia di requisiti di ammissione
all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2,
lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere
dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca,
limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina
«tedesco». e per le scuole delle localita' ladine,
limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline
«italiano» e «tedesco».
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al
1° settembre 2020.
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e'
soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresi'
indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita
sezione sono indicate».
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le
istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come
modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su
base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono
ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il
31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 34. 30 31
5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies,
il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per le medesime finalita' di cui al primo periodo
e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e
di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal
secondo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190".
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
"Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 31 dicembre 2021".
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il
31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
31 dicembre 2021".»
- Si riporta il comma 524 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2020 - S.O. n. 46:
«524. Alla lettera b) del comma 5-sexies
dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "15 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro";
b) al numero 1), le parole: "per almeno il" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al";
c) al numero 2), le parole: "per non piu' del" sono
sostituite dalle seguenti: "per almeno il".»
- Si riporta l'articolo 238 del decreto- legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
S.O., convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 luglio 2020, n. 180 - S.O. n. 25.:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la
spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non
utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le
altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' e del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della
ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' e
enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle
iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione
Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, con
proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo
programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e
natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti
di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma, il
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno
2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di
euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al
secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono
essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento
delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante
Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca possono essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione
minima per ciascun settore European Research Council (ERC),
nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini
dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se
finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
comma.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca
svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del
sistema universitario alla competitivita' del paese, il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di
100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle
Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio
dell'anno precedente a quello di riferimento, sono
stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle
risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020 808, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo'
disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga
alle procedure definite dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle
graduatorie adottate in sede internazionale, per la
realizzazione dei progetti internazionali di cui
all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole "di cui all'articolo 10-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196" sono aggiunte le
seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun
anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per
l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del
28 dicembre 1993, S.O. n. 303:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
Omissis»
- Si riporta il comma 297, lettera a) dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilanci pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni
di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno
2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
al fine di favorire il graduale raggiungimento degli
standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo delle
universita' e quello degli studenti. Con riferimento alle
assunzioni di professori universitari, le risorse di cui
alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le
chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18
della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente
lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri di riparto delle risorse di cui alla presente
lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati
conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di
reclutamento;
Omissis»
- Il D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 - Piani straordinari
reclutamento personale universitario 2022-2026 e'
pubblicato sul sito del MUR.
- Il D.M. n. 795 del 26 giugno 2023 - Piano
Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024 e'
pubblicato su sito del MUR.