Art. 15 
 
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle  attivita'  di  ricerca
  ((e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda  fascia  dei
  ricercatori a tempo indeterminato)) 
 
  1. Nelle more della revisione  delle  disposizioni  in  materia  di
pre-ruolo universitario  e  della  ricerca,  all'articolo  14,  comma
6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
relativo ad assegni di ricerca, le  parole:  «31  luglio  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» 
  ((1-bis.  In  deroga  alle  vigenti   facolta'   assunzionali,   le
universita' statali sono autorizzate a bandire, entro il 31  dicembre
2025, procedure per la chiamata nel ruolo di  professore  di  seconda
fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite  di  spesa
di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di
seguito indicato: 
  a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  b) per non piu' del 50 per cento dei posti, ai sensi  dell'articolo
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  1-bis,  pari  a
euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere
sulle  risorse  non  utilizzate  dalle  universita'   per   i   piani
straordinari di reclutamento  conclusi:  quanto  a  euro  175.875,  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;  quanto  a  euro  1.384.100,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1,  commi  400  e  401,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145;  quanto  a  euro  1.963.700,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b),  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8;  quanto  a  euro
1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,  comma  524,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;  quanto  a  euro  3.121.524,  a
valere sulle risorse di cui all'articolo  238  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse
sono ripartite tra le universita' statali. 
  1-quater. Le risorse  di  cui  al  comma  1-ter  eventualmente  non
utilizzate dalle universita' statali per le finalita' di cui al comma
1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, che individua  i  soggetti
destinatari e le  modalita'  di  riparto  delle  risorse  medesime  e
stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per  il  finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  a  cofinanziamento  degli
eventuali maggiori oneri  stipendiali  del  personale  docente  delle
universita'. 
  1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  297,  lettera
a), della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  gia'  assegnate  alle
universita' con i  decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno  2023  e  non
utilizzate dalle stesse universita' per il reclutamento del personale
docente  e  non   docente   nei   termini   indicati   dai   medesimi
provvedimenti, possono essere utilizzate  a  copertura  dei  maggiori
oneri stipendiali del personale docente  derivanti  dall'applicazione
del presente articolo. Le ulteriori risorse di  cui  all'articolo  1,
comma 297,  lettera  a),  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,
stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e  2026  sono
assegnate alle  universita'  statali  con  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca recante i  criteri  di  ripartizione
del fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali  del  personale
docente e non docente delle universita'.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 14, comma  6-quaterdecies,  del
          decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  «Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR)», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 giugno 2022,  n.  79,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 giugno 2022, n.  150,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 14 (Disposizioni in materia  di  Universita'  e
          ricerca). - Omissis 
                6-quaterdecies.   Fino   al   31    dicembre    2024,
          limitatamente  alle   risorse   gia'   programmate   ovvero
          deliberate  dai  rispettivi  organi  di  governo  entro  il
          predetto termine, le universita',  le  istituzioni  il  cui
          diploma  di  perfezionamento  scientifico  e'  riconosciuto
          equipollente al titolo  di  dottore  di  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e  gli  enti
          pubblici  di  ricerca  possono  indire  procedure  per   il
          conferimento di assegni di ricerca ai  sensi  dell'articolo
          22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo  vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto.  Fino  all'adozione  del
          decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis  del
          presente  articolo,  i  contratti   di   ricerca   di   cui
          all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  come
          sostituito dal comma 6-septies del presente articolo,  sono
          stipulati con riferimento  ai  macrosettori  e  ai  settori
          concorsuali secondo le norme vigenti prima  della  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                Omissis» 
              - Si  riporta  l'art.  24,  comma  6,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: 
                «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - Omissis 
                6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge  e   fino   al   31   dicembre   del
          quattordicesimo anno successivo, la  procedura  di  cui  al
          comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
          professore di prima  e  seconda  fascia  di  professori  di
          seconda fascia  e  ricercatori  a  tempo  indeterminato  in
          servizio nell'universita' medesima, che abbiano  conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5.» 
              - Si riporta l'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n.
          240  -  (Norme   in   materia   di   organizzazione   delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: 
                «Art.  18  (Chiamata  dei  professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
                  a) pubblicita' del procedimento di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
                  b) ammissione al procedimento, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
                  c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
                  d) valutazione  delle  pubblicazioni  scientifiche,
          del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
          cui alla lettera b). Le universita'  possono  stabilire  il
          numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a  quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
                  e) formulazione della proposta di chiamata da parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata  di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
                2. Nell'ambito delle disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
                3. Gli oneri derivanti dalla chiamata  di  professori
          di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3. 
                4. Ciascuna universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa, ovvero alla  chiamata
          di cui all'articolo 7, comma 5-bis. 
                4-bis. Le universita' con indicatore delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di cui all'articolo  6,  comma  5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
                4-ter.  Ciascuna   universita',   nell'ambito   della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          prima  fascia  alla  chiamata  di  studiosi   in   possesso
          dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
          tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a   partecipare   i
          professori  di  prima   fascia   gia'   in   servizio.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          Scuole superiori a ordinamento speciale. 
                5. La partecipazione  ai  gruppi  e  ai  progetti  di
          ricerca  delle  universita',  qualunque   ne   sia   l'ente
          finanziatore, e lo svolgimento delle attivita'  di  ricerca
          presso le universita' sono riservati esclusivamente: 
                  a) ai professori  e  ai  ricercatori  universitari,
          anche a tempo determinato; 
                  b) ai titolari degli  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22; 
                  c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                  d) ai professori a contratto  di  cui  all'articolo
          23; 
                  e) al personale tecnico-amministrativo in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                  f)   ai   dipendenti   di   altre   amministrazioni
          pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
          titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
          di specifiche convenzioni  e  senza  oneri  finanziari  per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
                6.  Alla  partecipazione  ai  progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
              - Si riporta il comma 633 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «633. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
          ricerca, l'autonomia responsabile delle  universita'  e  la
          competitivita' del sistema universitario  e  della  ricerca
          italiano  a  livello  internazionale,  il  fondo   per   il
          finanziamento   ordinario   delle   universita',   di   cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  12  milioni  di
          euro per l'anno 2018 e di 76,5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione  di  ricercatori
          di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
          dicembre 2010, n.  240,  e  per  il  conseguente  eventuale
          consolidamento nella posizione  di  professore  di  seconda
          fascia e il fondo ordinario per gli enti e  le  istituzioni
          di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
          giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 2 milioni  di  euro
          per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori  negli  enti
          pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi e' effettuata
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca con gli obiettivi, di pari  importanza,  di
          riequilibrare la presenza di giovani ricercatori  nei  vari
          territori, nonche' di valorizzare la qualita'  dei  livelli
          di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare
          specifiche aree strategiche  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. Ai fini del riparto  dei  fondi  alle  singole
          istituzioni si fa riferimento, in  relazione  all'obiettivo
          del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori  nei
          vari territori,  al  numero  dei  ricercatori  in  servizio
          rispetto al numero delle altre figure del personale docente
          e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai
          livelli  di  maggiore  qualita'  della  ricerca,   per   le
          universita', ai risultati della valutazione della  qualita'
          della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai
          criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
          istituzioni di ricerca di cui all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204.  La  quota  parte  delle
          risorse eventualmente non utilizzata per  le  finalita'  di
          cui  ai  periodi  precedenti  rimane  a  disposizione,  nel
          medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita'  del
          fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita'  e
          del fondo ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
          ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso  dei
          giovani  nel  sistema  universitario,   a   decorrere   dal
          finanziamento  relativo  al   quinquennio   2023-2027,   le
          percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a)  e
          c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  ridefinite
          nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per
          cento. Al fine di  sostenere  l'internazionalizzazione  del
          sistema universitario, all'articolo  6,  comma  12,  quarto
          periodo, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  dopo  le
          parole:  "Possono  altresi'  svolgere"  sono  inserite   le
          seguenti: ", anche con rapporto di lavoro subordinato,.» 
              - Si riportano i commi 400 e 401 dell'articolo 1, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
          ricerca  e  la  competitivita'  del  sistema  universitario
          italiano  a  livello  internazionale,  il  Fondo   per   il
          finanziamento   ordinario   delle   universita',   di   cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro  20  milioni
          per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui  a  decorrere
          dall'anno 2020, per  l'assunzione  di  ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre  2010,  n.   240.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, le risorse sono ripartite  tra
          le universita'. La quota parte delle risorse  eventualmente
          non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per  le
          finalita'  di  cui   ai   periodi   precedenti   rimane   a
          disposizione, nel medesimo esercizio  finanziario,  per  le
          altre finalita' del Fondo per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita'. 
                401.  A  valere  sul  Fondo  per   il   finanziamento
          ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  come
          integrato  dalla  presente  legge,  nell'anno   2019   sono
          autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali: 
                  a) assunzioni di ricercatori  di  cui  all'articolo
          24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 30 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2020.
          Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, le  risorse
          sono ripartite tra le universita'; 
                  b)  progressione  di   carriera   dei   ricercatori
          universitari  a  tempo   indeterminato   in   possesso   di
          abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di  euro  a
          decorrere  dall'anno  2020.  Con  decreto   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, le risorse sono ripartite  tra
          le universita'. Con riferimento alle risorse  di  cui  alla
          presente lettera le universita' statali sono autorizzate  a
          bandire   procedure   per   la   chiamata   di   professori
          universitari di seconda  fascia  riservate  ai  ricercatori
          universitari  a  tempo   indeterminato   in   possesso   di
          abilitazione  scientifica  nazionale  secondo   quanto   di
          seguito indicato: 
                    1) per almeno il 50 per cento dei posti ai  sensi
          dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
                    2) per non piu' del 50 per cento  dei  posti,  ed
          entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma
          6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  6,  del  decreto-legge   30
          dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   31
          dicembre 2019, n. 305, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n.  8,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, S.O. n. 10: 
                «Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione,
          universita' e ricerca). - 1. All'articolo  1,  comma  1145,
          secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  le
          parole "31 dicembre 2019" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2020". 
                2. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "2017-2018 e
          2018-2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "2017-2018,
          2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021". 
                3. All'articolo 11, comma 2, secondo  periodo,  della
          legge 20 novembre 2017, n. 167,  le  parole  "entro  il  31
          ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  30
          giugno 2020". 
                4.   All'articolo   18,   comma   8-quinquies,    del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole
          "31 dicembre 2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2020". Restano fermi i termini di conservazione di
          residui previsti a legislazione vigente. 
                5. I finanziamenti di cui all'articolo 1,  comma  43,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia'  prorogati  fino
          al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre
          2016,  n.  232,  sono  ulteriormente   prorogati   per   il
          quinquennio  2021-2025.  Il  CIPE  provvede   con   propria
          delibera all'assegnazione  delle  risorse  a  valere  sulle
          risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite
          massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali
          presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalita'  e
          i criteri di cui al citato  articolo  1,  comma  43,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147.35 
                5-bis. In considerazione della particolare situazione
          linguistica  delle  scuole  in  lingua  tedesca   e   delle
          localita' ladine della Provincia autonoma  di  Bolzano,  le
          disposizioni  in  materia  di   requisiti   di   ammissione
          all'esame di Stato  di  cui  agli  articoli  13,  comma  2,
          lettera b), e 14,  comma  3,  sesto  periodo,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere
          dal 1° settembre 2022 per  le  scuole  in  lingua  tedesca,
          limitatamente   alla   prova   INVALSI   nella   disciplina
          «tedesco».  e  per  le  scuole  delle   localita'   ladine,
          limitatamente   alle   prove   INVALSI   nelle   discipline
          «italiano» e «tedesco». 
                5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita  al
          1° settembre 2020. 
                5-quater.  All'articolo  21,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il  secondo  periodo  e'
          soppresso e, al terzo periodo, le  parole:  «Sono  altresi'
          indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «In  un'apposita
          sezione sono indicate». 
                5-quinquies.  Per  l'anno  scolastico  2019/2020,  le
          istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,  come
          modificato dal comma 5-quater  del  presente  articolo,  su
          base sperimentale e facoltativa. 
                5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
          l'accesso dei giovani alla ricerca e per la  competitivita'
          del    sistema    universitario    italiano    a    livello
          internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  prorogata  per  l'anno
          2021. Sono pertanto autorizzate,  in  deroga  alle  vigenti
          facolta' assunzionali: 
                  a) nell'anno 2020, l'assunzione di  ricercatori  di
          cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con  decreto  del
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, le risorse  sono
          ripartite tra le universita'; 
                  b) nell'anno 2022, la progressione di carriera  dei
          ricercatori universitari a tempo indeterminato in  possesso
          di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di  spesa
          di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          risorse sono ripartite tra le universita'. Con  riferimento
          alle risorse di cui alla presente  lettera  le  universita'
          statali  sono  autorizzate  a  bandire  procedure  per   la
          chiamata  di  professori  universitari  di  seconda  fascia
          riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
          in possesso di abilitazione scientifica  nazionale  secondo
          quanto di seguito indicato: 
                    1) fino al 50  per  cento  dei  posti,  ai  sensi
          dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
                    2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il
          31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240 34. 30 31 
                5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies,
          il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',
          di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente
          comma si provvede: 
                  a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno   2021,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  b) quanto a 15 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per  far  fronte  ad   esigenze   indifferibili,   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
                5-octies. All'articolo 1, comma 244, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: "Per le medesime finalita' di cui al primo periodo
          e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno  2020  e
          di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri  derivanti  dal
          secondo  periodo  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190". 
                5-novies.   All'articolo   20-bis,   comma   4,   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
          "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
          "Entro il 31 dicembre 2021". 
                5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:  "Entro  il
          31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
          31 dicembre 2021".» 
              - Si riporta il comma 524 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2021-2023),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 2020 - S.O. n. 46: 
                «524.   Alla   lettera   b)   del   comma    5-sexies
          dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'alinea, le parole: "15 milioni di euro" sono
          sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro"; 
                  b) al numero 1), le parole: "per  almeno  il"  sono
          sostituite dalle seguenti: "fino al"; 
                  c) al numero 2), le parole: "per non piu' del" sono
          sostituite dalle seguenti: "per almeno il".» 
              - Si riporta  l'articolo  238  del  decreto-  legge  19
          maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
          S.O., convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge
          17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 luglio 2020, n. 180 - S.O. n. 25.: 
                «Art.  238  (Piano  straordinario   di   investimenti
          nell'attivita' di ricerca).  -  1.  Al  fine  di  sostenere
          l'accesso   dei   giovani   alla    ricerca,    l'autonomia
          responsabile delle  universita'  e  la  competitivita'  del
          sistema universitario e della ricerca  italiano  a  livello
          internazionale, e' autorizzata nell'anno  2021,  in  deroga
          alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
          alle assunzioni previste dall'articolo  6,  comma  5-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,
          l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo  24,  comma
          3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
          limite di spesa di 200 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Ai fini  del  riparto  tra  le  universita'
          delle risorse di cui al presente  comma,  si  applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  5-sexies  del
          decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di  cui  al
          presente comma il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato
          di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  il
          fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  5  giugno
          1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2021 per  l'assunzione  di  ricercatori
          negli enti pubblici  di  ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma, nella misura di 45 milioni di  euro  annui,
          sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca  secondo  i
          criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
          istituzioni di ricerca di cui all'articolo  7  del  decreto
          legislativo  5  giugno  1998,  n.  204.  Per  le   medesime
          finalita' di cui al comma 1,  e'  altresi'  autorizzata  la
          spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a  decorrere
          dall'anno 2021, in favore dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),   di   cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
                3. La quota parte  delle  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane  a
          disposizione, nel medesimo esercizio  finanziario,  per  le
          altre finalita' del fondo per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita' e del fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di ricerca. 
                4. Al fine di promuovere il sistema  nazionale  della
          ricerca, di rafforzare le  interazioni  tra  universita'  e
          enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana  alle
          iniziative  relative  ai   programmi   quadro   dell'Unione
          Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca,  con
          proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, definisce un  nuovo
          programma  per  lo  sviluppo  di  Progetti   di   Rilevante
          Interesse Nazionale (PRIN)  i  quali,  per  complessita'  e
          natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o  enti
          di ricerca. Per le finalita' di cui al presente  comma,  il
          Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
          tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per  l'anno
          2021 di 250 milioni e per l'anno 2022  di  300  milioni  di
          euro. In attuazione  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
          nazionale  di  ripresa  e   resilienza,   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
          per la ripresa e  la  resilienza,  le  risorse  di  cui  al
          secondo  periodo,  limitatamente  all'anno  2021,   possono
          essere utilizzate al  fine  di  consentire  lo  scorrimento
          delle graduatorie del programma di  Progetti  di  Rilevante
          Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca  possono  essere
          stabiliti l'importo massimo finanziabile e  la  valutazione
          minima per ciascun settore European Research Council (ERC),
          nell'ambito    dei    progetti    eleggibili,    ai    fini
          dell'ammissione  al  finanziamento  dei  PRIN,   anche   se
          finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
          comma. 
                5. Al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di  ricerca
          svolta dalle universita' e valorizzare  il  contributo  del
          sistema universitario alla  competitivita'  del  paese,  il
          Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di
          100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022,  di  200
          milioni di euro. Con Decreto del Ministro  dell'universita'
          e della ricerca, sentita la Conferenza  dei  Rettori  delle
          Universita' Italiane,  da  adottarsi  entro  il  31  luglio
          dell'anno  precedente  a  quello   di   riferimento,   sono
          stabiliti i criteri di riparto  tra  le  universita'  delle
          risorse di cui al presente comma. 
                6. Per  l'anno  2020  808,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di
          alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
          pubblici di ricerca  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione  di
          cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326. 
                7. Nelle more di una revisione  dei  decreti  di  cui
          all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          134, il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
          disporre l'ammissione al  finanziamento,  anche  in  deroga
          alle  procedure   definite   dai   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
          2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
          999,  dei  soggetti  risultati  ammissibili  in  base  alle
          graduatorie  adottate  in  sede  internazionale,   per   la
          realizzazione   dei   progetti   internazionali   di    cui
          all'articolo 18 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593. 
                8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, dopo le parole "di  cui  all'articolo  10-bis
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196"  sono  aggiunte  le
          seguenti "e delle maggiori risorse  assegnate,  in  ciascun
          anno  di  riferimento,  al  Fondo  per   il   finanziamento
          ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537". 
                9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
          euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro  750  milioni  per
          l'anno 2022 e a euro  450  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 1,  lettera  a)  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta ufficiale  del
          28 dicembre 1993, S.O. n. 303: 
                «Art.   5   (Universita').   -   1.    A    decorrere
          dall'esercizio  finanziario   1994   i   mezzi   finanziari
          destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
          distinti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          denominati: 
                  a)  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
                  Omissis» 
              - Si riporta il comma 297, lettera a)  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilanci pluriennale per il triennio 2022-2024),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «297. Il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato  di
          250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
          per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
          815 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  865  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 
                  a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300  milioni
          di euro per l'anno 2023, 640 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
          professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
          24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240,   e   di   personale   tecnico-amministrativo    delle
          universita', in deroga alle vigenti facolta'  assunzionali,
          al  fine  di  favorire  il  graduale  raggiungimento  degli
          standard europei in ordine al rapporto tra  il  numero  dei
          docenti  e  del  personale   tecnico-amministrativo   delle
          universita' e quello degli studenti. Con  riferimento  alle
          assunzioni di professori universitari, le  risorse  di  cui
          alla presente lettera sono  riservate  esclusivamente  alle
          procedure di cui all'articolo 18 della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, con vincolo, di  almeno  un  quinto,  per  le
          chiamate ai sensi del comma  4  del  medesimo  articolo  18
          della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
          periodo, finanziate con le risorse  di  cui  alla  presente
          lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri di riparto  delle  risorse  di  cui  alla  presente
          lettera, tenendo  conto,  prioritariamente,  dei  risultati
          conseguiti dagli atenei nella  valutazione  della  qualita'
          della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche  di
          reclutamento; 
                  Omissis» 
              - Il D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 - Piani straordinari
          reclutamento   personale   universitario    2022-2026    e'
          pubblicato sul sito del MUR. 
              -  Il  D.M.  n.  795  del  26  giugno  2023   -   Piano
          Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024  e'
          pubblicato su sito del MUR.