((Art. 15 bis
Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con
disabilita' gravissima
1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio
degli studenti in condizione di disabilita' gravissima ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016,
iscritti a corsi di laurea erogati con modalita' convenzionale o
mista presso le universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5
milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da
parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un
assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per
la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente
durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le
modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al
comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio
competenti per il territorio in cui gli studenti interessati
frequentano le attivita' didattiche universitarie.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))