Art. 16
Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della
struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi
universitari
1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto
al Commissario straordinario per gli alloggi universitari,
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «cinque unita'» sono sostituite dalle seguenti:
«tre unita'»;
2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di
livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico
conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165,))»;
3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono
sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;
b) al decimo periodo, le parole: «tre esperti» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque esperti».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a
35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo
2024, n.19, (Ulteriori disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n.56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2024,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi
universitari). - 1. Al fine di assicurare il conseguimento
entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4,
Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi
posti letto destinati agli studenti universitari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, e' nominato un
Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e
le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
primo periodo, opera presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca e provvede all'espletamento dei propri
compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unita'
di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del
citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al 31
dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a tre unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello non generale, con incarico
conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,
individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non
dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
di amministrazione, del personale non dirigenziale del
Ministero dell'universita' e della ricerca e, con uno o
piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti
di livello non generale del Ministero dell'universita' e
della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie
funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
strutture, anche periferiche, delle amministrazioni
centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle
amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il
Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di cinque
esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso
nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del
presente articolo in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,
comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77
del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del
presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a
euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008, n. 235,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n.189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre
2008, n. 286:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»