Art. 16 
 
Misure urgenti per la  razionalizzazione  e  il  potenziamento  della
  struttura di supporto al Commissario straordinario per gli  alloggi
  universitari 
 
  1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di  supporto
al  Commissario   straordinario   per   gli   alloggi   universitari,
all'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo: 
      1) le parole: «cinque unita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«tre unita'»; 
      2) dopo le parole: «di cui una  di  personale  dirigenziale  di
livello non generale» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  con  incarico
conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165,))»; 
      3) le parole: «quattro  di  personale  non  dirigenziale»  sono
sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»; 
    b) al decimo periodo, le parole: «tre  esperti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque esperti». 
  2. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma  1,  pari  a
35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui  per  ciascuno  degli
anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 5  del  decreto-legge  2  marzo
          2024,   n.19,   (Ulteriori   disposizioni    urgenti    per
          l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2024,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,
          n.56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  aprile  2024,
          n. 100, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia  di  alloggi
          universitari). - 1. Al fine di assicurare il  conseguimento
          entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della  Missione  4,
          Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi
          posti  letto  destinati  agli  studenti  universitari,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  su  proposta  del  Ministro
          dell'universita'  e   della   ricerca,   e'   nominato   un
          Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti  e
          le funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del
          primo periodo, opera presso il Ministero dell'universita' e
          della  ricerca  e  provvede  all'espletamento  dei   propri
          compiti e delle proprie  funzioni  con  tutti  i  poteri  e
          secondo le modalita' previsti dall'articolo  12,  comma  5,
          del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con  l'Unita'
          di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR  del
          citato Ministero, nonche' con la Struttura di missione PNRR
          di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24  febbraio  2023,
          n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
          2023, n. 41. 
                2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il
          Commissario  straordinario  resta  in  carica  fino  al  31
          dicembre 2026 e si avvale  di  una  struttura  di  supporto
          posta  alle  sue  dirette  dipendenze,  costituita  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma  1  e  che  opera  sino  alla  data   di   cessazione
          dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
          di  supporto  e'  assegnato  un  contingente   massimo   di
          personale pari a  tre  unita',  di  cui  una  di  personale
          dirigenziale  di  livello  non   generale,   con   incarico
          conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due  di
          personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   centrali   e   di   enti    territoriali,
          individuati previa intesa con le amministrazioni e con  gli
          enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
          di professionalita' richiesti per  il  perseguimento  delle
          finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al  presente
          articolo, con esclusione del personale docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale di cui  al  secondo  periodo,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o  in  posizione  di
          comando, distacco o  altro  analogo  istituto  o  posizione
          previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
          giuridico   e   il   trattamento   economico   fondamentale
          dell'amministrazione  di  appartenenza.  Al  personale  non
          dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il
          trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita'
          di amministrazione,  del  personale  non  dirigenziale  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e,  con  uno  o
          piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,  puo'
          essere  riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni di lavoro straordinario nel limite  massimo  di
          trenta ore mensili effettivamente svolte,  oltre  a  quelle
          gia' previste dai rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario  di  lavoro,
          di cui al decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  66.  Il
          trattamento economico del personale collocato in  posizione
          di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70,
          comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
          personale  dirigenziale  della  struttura  di  supporto  e'
          riconosciuta  la  retribuzione  di  parte  variabile  e  di
          risultato in misura pari a quella attribuita  ai  dirigenti
          di livello non generale del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca. All'atto del  collocamento  fuori  ruolo  e'
          reso    indisponibile,     nella     dotazione     organica
          dell'amministrazione di provenienza, per  tutta  la  durata
          del  collocamento  fuori  ruolo,   un   numero   di   posti
          equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Con   il
          provvedimento istitutivo della struttura di  supporto  sono
          determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,  le
          specifiche  dotazioni  finanziarie  e  strumentali  nonche'
          quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
          periodo del presente  comma,  necessarie  al  funzionamento
          della medesima struttura.  Per  l'esercizio  delle  proprie
          funzioni,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          altresi', mediante apposite convenzioni  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  delle
          strutture,   anche   periferiche,   delle   amministrazioni
          centrali  dello  Stato,  dell'Agenzia  del  demanio,  delle
          amministrazioni locali e degli altri enti territoriali.  Il
          Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma
          1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo  di  cinque
          esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso
          nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso
          massimo annuo  di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi
          previdenziali   e   degli   oneri    fiscali    a    carico
          dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso  del
          Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del
          presente articolo in misura non superiore a quella indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse  di  cui  al
          comma   3   del   presente   articolo.   Al    conferimento
          dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,  comma
          3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2019, n. 26. 
                3. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  12,
          comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge  n.  77
          del 2021, e dall'articolo 1,  comma  489,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del
          presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e  a
          euro 798.416 per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2024,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.» 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  del  7  ottobre  2008,  n.  235,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n.189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  6  dicembre
          2008, n. 286: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          omissis 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.»