((Art. 16 ter 
 
           Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 
 
    
  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2  luglio  2007,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
dopo il secondo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  «Gli  impegni
assunti  dal  Fondo,  in  relazione  alle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, con il rilascio di  garanzie  finanziarie  sono
assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello  Stato.  Il  gestore
svolge anche per conto dell'amministrazione  titolare  del  Fondo  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi  garantiti,
senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Non  sono
ammesse azioni di rette di escussione della garanzia nei  con  fronti
ne'  dell'amministrazione  titolare  del  Fondo  ne'  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima  istanza.  I
soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in  sede  di  richiesta
della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore  applicate
ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di  contributi  da
parte delle regioni e di altri enti e organismi  pubblici  o  privati
ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di  cui
all'articolo 1, comma 826, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
fermo restando che la garanzia del Fondo non puo' essere superiore al
70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di
promozione puo' intervenire mediante il versamento  di  contributi  a
valere su risorse proprie  e  puo'  altresi'  rilasciare  garanzie  a
favore del Fondo anche a valere su risorse europee».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 6, del  decreto-legge
          2 luglio 2007,  n.  81  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2
          luglio 2007, n. 151, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007,  n.  127,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 17 agosto 2007, n. 190,  S.O.  n.  182,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15 (Destinazione di risorse ed altri interventi
          urgenti). - Omissis 
                6. Per la realizzazione  di  iniziative  a  carattere
          nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani
          di eta' compresa tra  i  diciotto  e  i  quaranta  anni  e'
          istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          un  apposito  fondo  rotativo,   dotato   di   personalita'
          giuridica, denominato: "Fondo per il credito  ai  giovani",
          con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie
          dirette,   anche   fideiussorie,   alle   banche   e   agli
          intermediari finanziari.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle  risorse  del  Fondo
          per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  come
          integrato dall'articolo  1,  comma  1290,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. Gli impegni assunti  dal  Fondo,  in
          relazione alle risorse disponibili a legislazione  vigente,
          con il rilascio  di  garanzie  finanziarie  sono  assistiti
          dalla garanzia di ultima istanza dello  Stato.  Il  gestore
          svolge anche per conto  dell'amministrazione  titolare  del
          Fondo le attivita' relative all'escussione della garanzia e
          al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi
          o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni  di  rette  di
          escussione   della   garanzia   nei    con    fronti    ne'
          dell'amministrazione titolare del Fondo ne'  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, per la  garanzia  di  ultima
          istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in
          sede di richiesta della garanzia, le condizioni  economiche
          di maggior  favore  applicate  ai  beneficiari  in  ragione
          dell'intervento del Fondo.  La  dotazione  del  Fondo  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici  o
          privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale  di
          promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la  garanzia  del
          Fondo  non  puo'  essere  superiore   al   70   per   cento
          dell'importo finanziato. Il citato  istituto  nazionale  di
          promozione  puo'  intervenire  mediante  il  versamento  di
          contributi a valere su  risorse  proprie  e  puo'  altresi'
          rilasciare garanzie a favore del Fondo anche  a  valere  su
          risorse europee. 
                Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
          per le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
          di funzionamento del Fondo per il credito  ai  giovani,  di
          rilascio  e  di  operativita'  delle  garanzie  nonche'  le
          modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo
          da parte di soggetti pubblici o privati. 
                Omissis»