((Art. 16 ter
Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81
1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli impegni
assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a
legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono
assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore
svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono
ammesse azioni di rette di escussione della garanzia nei con fronti
ne' dell'amministrazione titolare del Fondo ne' del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I
soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta
della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate
ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati
ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui
all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
fermo restando che la garanzia del Fondo non puo' essere superiore al
70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di
promozione puo' intervenire mediante il versamento di contributi a
valere su risorse proprie e puo' altresi' rilasciare garanzie a
favore del Fondo anche a valere su risorse europee».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
luglio 2007, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 agosto 2007, n. 190, S.O. n. 182, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Destinazione di risorse ed altri interventi
urgenti). - Omissis
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere
nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani
di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un apposito fondo rotativo, dotato di personalita'
giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani",
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo
per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Gli impegni assunti dal Fondo, in
relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente,
con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti
dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore
svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del
Fondo le attivita' relative all'escussione della garanzia e
al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi
o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni di rette di
escussione della garanzia nei con fronti ne'
dell'amministrazione titolare del Fondo ne' del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima
istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in
sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche
di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione
dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o
privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del
Fondo non puo' essere superiore al 70 per cento
dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di
promozione puo' intervenire mediante il versamento di
contributi a valere su risorse proprie e puo' altresi'
rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su
risorse europee.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di
rilascio e di operativita' delle garanzie nonche' le
modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo
da parte di soggetti pubblici o privati.
Omissis»