Art. 16
((Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Competenza della corte d'appello). - 1. Per i
procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il
quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a
norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la convalida
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto
legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui
distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento
oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica
in composizione monocratica»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13 recante: "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17
febbraio 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 18 aprile 2017, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti:
a) per le controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30;
b) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del
medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di
convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche
relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del
medesimo decreto legislativo;
d) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di
soggiorno per protezione speciale nei casi di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25;
d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2,
lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) per le controversie in materia di diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e-bis) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale, in
applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le controversie in materia di accertamento dello stato
di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di
cui al presente articolo il tribunale giudica in
composizione monocratica.
4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione
dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al
mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione
speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale sono
decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e' designato dal presidente
della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della
controversia quando ritiene che non sia necessaria
ulteriore istruzione.».