Art. 16 
 
((Modifica all'articolo 3  e  introduzione  dell'articolo  5-bis  del
  decreto-legge  17   febbraio   2017,   n.   13,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 
 
  1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) per le controversie aventi ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 5-bis (Competenza della  corte  d'appello). -  1.  Per  i
procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con  il
quale  il  questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga   del
trattenimento del richiedente protezione internazionale,  adottato  a
norma degli articoli 6, 6-bis e  6-ter  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la  convalida
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto
legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello  di  cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69,  nel  cui
distretto ha sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento
oggetto di convalida. 
  2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte  d'appello  giudica
in composizione monocratica»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          17 febbraio 2017, n. 13 recante: "Disposizioni urgenti  per
          l'accelerazione dei procedimenti in materia  di  protezione
          internazionale, nonche' per il contrasto  dell'immigrazione
          illegale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17
          febbraio 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          aprile 2017, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          90 del 18  aprile  2017,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  3  (Competenza   per   materia   delle   sezioni
          specializzate).  -  1.  Le   sezioni   specializzate   sono
          competenti: 
                a)  per  le  controversie  in  materia   di   mancato
          riconoscimento del  diritto  di  soggiorno  sul  territorio
          nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati  membri
          dell'Unione  europea  o   dei   loro   familiari   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.
          30; 
                b)   per   le   controversie   aventi   ad    oggetto
          l'impugnazione  del  provvedimento  di  allontanamento  dei
          cittadini degli altri Stati membri  dell'Unione  europea  o
          dei  loro  familiari  per  motivi  imperativi  di  pubblica
          sicurezza e per gli altri motivi di pubblica  sicurezza  di
          cui all'articolo 20  del  decreto  legislativo  6  febbraio
          2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del
          medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di
          convalida dei provvedimenti previsti  dall'articolo  20-ter
          del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
                c)   per   le   controversie   aventi   ad    oggetto
          l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo  35
          del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  anche
          relative al mancato riconoscimento dei presupposti  per  la
          protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,  del
          medesimo decreto legislativo; 
                d) per le  controversie  in  materia  di  rifiuto  di
          rilascio, diniego di rinnovo e di revoca  del  permesso  di
          soggiorno  per  protezione  speciale  nei   casi   di   cui
          all'articolo  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25; 
                d-bis) per le controversie in materia di  rifiuto  di
          rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di
          soggiorno di cui agli articoli 18,  18-bis,  19,  comma  2,
          lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,  comma  12-quater,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                e) per le controversie  in  materia  di  diniego  del
          nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso  di
          soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri
          provvedimenti dell'autorita' amministrativa in  materia  di
          diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma
          6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                e-bis)  per  le  controversie   aventi   ad   oggetto
          l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
          preposta  alla  determinazione   dello   Stato   competente
          all'esame della domanda di  protezione  internazionale,  in
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   604/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              2. Le sezioni specializzate  sono  altresi'  competenti
          per le controversie in materia di accertamento dello  stato
          di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana. 
              3. Le sezioni specializzate  sono  altresi'  competenti
          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di
          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. 
              4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo  comma,  numero
          3), del codice di procedura civile, nelle  controversie  di
          cui  al  presente  articolo   il   tribunale   giudica   in
          composizione monocratica. 
              4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione
          dei provvedimenti previsti  dall'articolo  35  del  decreto
          legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  anche  relative  al
          mancato riconoscimento dei presupposti  per  la  protezione
          speciale a norma dell'articolo 32, comma  3,  del  medesimo
          decreto   legislativo,   e   quelle   aventi   ad   oggetto
          l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
          preposta  alla  determinazione   dello   Stato   competente
          all'esame della domanda di protezione  internazionale  sono
          decise dal tribunale in  composizione  collegiale.  Per  la
          trattazione della controversia e' designato dal  presidente
          della sezione specializzata un componente del collegio.  Il
          collegio decide in camera di  consiglio  sul  merito  della
          controversia  quando  ritiene  che   non   sia   necessaria
          ulteriore istruzione.».