Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) (((soppresso)))
2) al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, le parole: «Il ricorso e' proposto» sono
sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e
2-ter, il ricorso e' proposto» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2,
lettere a), d) ed)) e), e nei casi in cui nei confronti del
ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento, i
termini previsti dal comma 2 sono ridotti della meta', fatto salvo
quanto previsto dal ((comma 2-ter.))»;
2-ter. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,
lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente
si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure
alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) il termine per il deposito del
ricorso e' di sette giorni, ((decorrenti dalla data di
notificazione)) della decisione della Commissione territoriale.»;
((2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con
decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e'
notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita'
di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note
difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero
dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente puo'
depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice
decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.
Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di
depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine
per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per
il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del
comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da
effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si
applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il
reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La
proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide
con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla
presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura
della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma»;))
3) (((soppresso)))
c) (((soppressa)))
d) all'articolo 35-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si
trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure
alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della
Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato
dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La
proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e'
proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.»;
1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «non impugnabile
» sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e'
ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni
dell'articolo 35-bis, comma 4-bis»)).
2) (((soppresso))).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 35-bis e 35-ter
del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Le autorita'
competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui
all'articolo 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 26.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione
internazionale in applicazione del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 e' l'Unita' Dublino, operante presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali
operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
numero massimo di tre, con decreto del Ministro
dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al
tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi
seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando
ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il
decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza di sospensione e senza la
preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto
con il quale e' concessa o negata la sospensione del
provvedimento impugnato e' notificato a cura della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le
parti possono depositare note difensive. Entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
periodo precedente possono essere depositate note di
replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del
quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con
nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque
giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia'
emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non
e' impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che
ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria.
L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente
di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i
documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione
di trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota
difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di
consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e'
fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga
necessario ai fini della decisione. Il procedimento e'
definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e
decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a
cura della cancelleria anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del
ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal
deposito del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui al comma 3-bis
e' proposta istanza di sospensione degli effetti della
decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso
automaticamente e il termine per il trasferimento del
ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento
di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in
caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con
cui il ricorso e' rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi
precedenti.
3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado in
via di urgenza.
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento con cui il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia
attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai
procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi
ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In
ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza.».
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il
ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero
entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese
terzo al momento della proposizione del ricorso, e puo'
essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La
procura speciale al difensore e' rilasciata altresi'
dinanzi all'autorita' consolare.
2-bis. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e
2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui nei confronti
del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di
trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti
della meta', fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.
2-ter. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,
lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il
ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e'
sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, il termine per il deposito del ricorso e' di sette
giorni, decorrenti dalla data di notificazione della
decisione della Commissione territoriale.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture
di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo
14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera
b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda
di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza
di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e
circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve
essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso
introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della
cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma
6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive
entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero
dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente
puo' depositare note di replica entro i successivi tre
giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro
i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno
non si avvale della facolta' di depositare note difensive,
prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione
decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il
loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d)
del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al
ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni,
decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte
non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del
codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a
cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione
del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le
parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro
dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e'
comunicato alle parti a cura della cancelleria. La
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non
opera nei procedimenti di cui al presente comma.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento che respinge o dichiara inammissibile
un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione
definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima
domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 29-bis.
6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria,
al Ministero dell'interno, presso la commissione o la
sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonche',
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
protezione internazionale, alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del
codice di procedura civile, rilevando l'eventuale
sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dal presidente della Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di
diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la
verifica della procura effettuata a cura della cancelleria
del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli
strumenti del processo civile telematico il verbale di
trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del
medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della
decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
disposizione del giudice la videoregistrazione con le
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al
comma 16.
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio.
Per la decisione il giudice si avvale anche delle
informazioni sulla situazione socio-politico-economica del
Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che
la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende
disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti
esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8,
ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle
parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche
d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra
almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta
nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle
motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione
del procedimento in udienza essenziale ai fini della
decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo
grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso,
il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Il
decreto non e' reclamabile. La sospensione degli effetti
del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno
se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e'
rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche relativamente agli effetti del provvedimento
cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
non costituita. La procura alle liti per la proposizione
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo'
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
con conseguente ripristino, in caso di sospensione di
decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di
parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare
una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque
giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente
articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono
stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede
in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136,
comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le
pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica
le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo,
del presente articolo.
17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione
adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara
contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Nello stesso modo procede quando e' stata
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della decisione adottata dalla Commissione territoriale e
perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui
al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la
comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo
35, comma 2-bis.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento con cui il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta' del
ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice
puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-ter del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di
riconoscimento della protezione internazionale nella
procedura in frontiera). 1. Nei casi di cui all'articolo
28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente
decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di
trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al
trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione
della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel
termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del
presente decreto. La proposizione del ricorso o
dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il
ricorso introduttivo.
2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della
cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione
territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato
e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni
possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine,
la Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a
rendere disponibili il verbale di audizione o, ove
possibile, il verbale di trascrizione della
videoregistrazione, nonche' copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
del predetto termine il giudice in composizione monocratica
provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con
decreto motivato.
2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2
e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le
disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o
allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il
ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,
disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il
ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo
periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai
sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto
compatibili.».