Art. 17 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) (((soppresso))) 
      2) al comma 3-octies, le parole:  «ai  precedenti  commi»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»; 
    b) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «Il  ricorso  e'  proposto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi  2-bis  e
2-ter, il ricorso e' proposto» e l'ultimo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1  e  2,
lettere a), d)  ed))  e),  e  nei  casi  in  cui  nei  confronti  del
ricorrente e' stato adottato un  provvedimento  di  trattenimento,  i
termini previsti dal comma 2 sono ridotti della  meta',  fatto  salvo
quanto previsto dal ((comma 2-ter.))»; 
        2-ter. ((Nei  casi  di  cui  all'articolo  28-bis,  comma  2,
lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente
si trova in stato di trattenimento  ovvero  e'  sottoposto  a  misure
alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) il termine per il deposito  del
ricorso  e'   di   sette   giorni,   ((decorrenti   dalla   data   di
notificazione)) della decisione della Commissione territoriale.»; 
      ((2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        «4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva  del
provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con
decreto motivato, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni.
L'istanza  di  sospensione  deve   essere   proposta,   a   pena   di
inammissibilita',  con  il  ricorso  introduttivo.  Il   ricorso   e'
notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le  modalita'
di cui al comma 6. Il Ministero  dell'interno  puo'  depositare  note
difensive entro tre  giorni  dalla  notificazione.  Se  il  Ministero
dell'interno  deposita  note  difensive  la  parte  ricorrente   puo'
depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il  giudice
decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque  giorni.
Se  il  Ministero  dell'interno  non  si  avvale  della  facolta'  di
depositare note difensive, prevista dal quarto  periodo,  il  termine
per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per
il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b),  c)  e  d)  del
comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. 
        4-bis. Avverso il decreto  di  cui  al  comma  4  e'  ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente
dalla  comunicazione  del  decreto  a  cura  della  cancelleria,   da
effettuare  anche  nei  confronti  della  parte  non  costituita.  Si
applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura  civile.  Il
reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La
proposizione del  reclamo  non  sospende  l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide
con  decreto  immediatamente  esecutivo,  entro  dieci  giorni  dalla
presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura
della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma»;)) 
      3) (((soppresso))) 
    c) (((soppressa))) 
    d) all'articolo 35-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere
b), b-bis) e c), del presente decreto,  anche  se  il  ricorrente  si
trova in  stato  di  trattenimento  ovvero  e'  sottoposto  a  misure
alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  contro  la  decisione  della
Commissione territoriale e'  ammesso  ricorso  nel  termine  indicato
dall'articolo  35-bis,  comma  2-ter,  del   presente   decreto.   La
proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione  non  sospende
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato.  L'istanza  di
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  e'
proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.»; 
        1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «non impugnabile
» sono soppresse; 
        1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e'
ammesso reclamo alla corte d'appello; si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 35-bis, comma 4-bis»)). 
      2) (((soppresso))). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 35-bis e 35-ter
          del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3  (Autorita'  competenti).  -  1.  Le  autorita'
          competenti   all'esame   delle   domande   di    protezione
          internazionale sono  le  commissioni  territoriali  per  il
          riconoscimento  della  protezione  internazionale,  di  cui
          all'articolo 4. 
              2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
          competenti a ricevere la domanda, secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 26. 
              3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
          competente   all'esame   della   domanda   di    protezione
          internazionale in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno  2013  e'  l'Unita'  Dublino,  operante  presso   il
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno e le sue articolazioni  territoriali
          operanti presso  le  prefetture  individuate,  fino  ad  un
          numero  massimo  di   tre,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  che  provvedono  nel  limite  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              3-bis. Contro le decisioni  di  trasferimento  adottate
          dall'autorita' di cui al comma  3  e'  ammesso  ricorso  al
          tribunale sede della sezione specializzata  in  materia  di
          immigrazione,   protezione    internazionale    e    libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea   e   si
          applicano  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile, ove non diversamente disposto  dai  commi
          seguenti. 
              3-ter.   Il   ricorso   e'   proposto,   a   pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          della decisione di trasferimento. 
              3-quater.  L'efficacia  esecutiva   del   provvedimento
          impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte,  quando
          ricorrono  gravi  e  circostanziate  ragioni,  con  decreto
          motivato, assunte, ove occorra, sommarie  informazioni.  Il
          decreto  e'   pronunciato   entro   cinque   giorni   dalla
          presentazione  dell'istanza  di  sospensione  e  senza   la
          preventiva convocazione dell'autorita' di cui al  comma  3.
          L'istanza di sospensione deve essere proposta,  a  pena  di
          inammissibilita', con il ricorso introduttivo.  Il  decreto
          con il quale  e'  concessa  o  negata  la  sospensione  del
          provvedimento  impugnato  e'  notificato   a   cura   della
          cancelleria. Entro cinque  giorni  dalla  notificazione  le
          parti possono depositare note  difensive.  Entro  i  cinque
          giorni successivi alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
          periodo  precedente  possono  essere  depositate  note   di
          replica. Qualora siano state depositate note ai  sensi  del
          quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice,  con
          nuovo  decreto,  da  emettere  entro  i  successivi  cinque
          giorni, conferma, modifica o revoca  i  provvedimenti  gia'
          emanati. Il decreto emesso a norma del presente  comma  non
          e' impugnabile. 
              3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che
          ha adottato il  provvedimento  a  cura  della  cancelleria.
          L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente
          di propri dipendenti  e  puo'  depositare,  entro  quindici
          giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
          Entro lo  stesso  termine  l'autorita'  deve  depositare  i
          documenti da cui risultino  gli  elementi  di  prova  e  le
          circostanze indiziarie posti a fondamento  della  decisione
          di trasferimento. 
              3-sexies.  Il  ricorrente  puo'  depositare  una   nota
          difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
          termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo. 
              3-septies. Il procedimento e'  trattato  in  camera  di
          consiglio. L'udienza per la  comparizione  delle  parti  e'
          fissata  esclusivamente  quando  il  giudice   lo   ritenga
          necessario ai fini  della  decisione.  Il  procedimento  e'
          definito,  con  decreto  non  reclamabile,  entro  sessanta
          giorni dalla presentazione  del  ricorso.  Il  termine  per
          proporre ricorso per  cassazione  e'  di  trenta  giorni  e
          decorre dalla comunicazione del decreto,  da  effettuare  a
          cura della cancelleria anche nei confronti della parte  non
          costituita. La procura alle liti per  la  proposizione  del
          ricorso per cassazione deve essere  conferita,  a  pena  di
          inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
          comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal   fine   il
          difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
          procura  medesima.  In  caso  di  rigetto,  la   Corte   di
          cassazione decide  sull'impugnazione  entro  due  mesi  dal
          deposito del ricorso. 
              3-octies. Quando con il ricorso di cui al  comma  3-bis
          e' proposta istanza  di  sospensione  degli  effetti  della
          decisione di trasferimento,  il  trasferimento  e'  sospeso
          automaticamente e  il  termine  per  il  trasferimento  del
          ricorrente previsto dall'articolo 29 del  regolamento  (UE)
          n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          giugno 2013, decorre dalla comunicazione del  provvedimento
          di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in
          caso di accoglimento, dalla comunicazione del  decreto  con
          cui il ricorso e' rigettato. 
              3-novies. La sospensione dei  termini  processuali  nel
          periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai  commi
          precedenti. 
              3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado  in
          via di urgenza. 
              3-undecies.   A   decorrere   dal   trentesimo   giorno
          successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
          provvedimento  con  cui   il   responsabile   dei   sistemi
          informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia
          attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo  ai
          procedimenti di cui ai commi precedenti,  il  deposito  dei
          provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi
          ai  medesimi  procedimenti  ha  luogo  esclusivamente   con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  In
          ogni caso, il giudice  puo'  autorizzare  il  deposito  con
          modalita' non telematiche quando i sistemi informatici  del
          dominio giustizia  non  sono  funzionanti  e  sussiste  una
          indifferibile urgenza.». 
              «Art.  35-bis  (Delle  controversie   in   materia   di
          riconoscimento della protezione internazionale).  -  1.  Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
          provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche  per  mancato
          riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
          norma  dell'articolo  32,  comma  3,  sono  regolate  dalle
          disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
          di procedura civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
          presente articolo. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis  e  2-ter,  il
          ricorso e' proposto,  a  pena  di  inammissibilita',  entro
          trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero
          entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese
          terzo al momento della proposizione  del  ricorso,  e  puo'
          essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero
          per  il  tramite  di  una  rappresentanza   diplomatica   o
          consolare italiana.  In  tal  caso  l'autenticazione  della
          sottoscrizione  e   l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria
          italiana   sono    effettuati    dai    funzionari    della
          rappresentanza e le comunicazioni relative al  procedimento
          sono  effettuate  presso  la  medesima  rappresentanza.  La
          procura  speciale  al  difensore  e'  rilasciata   altresi'
          dinanzi all'autorita' consolare. 
              2-bis. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi  1  e
          2, lettere a), d) ed e), e nei casi in  cui  nei  confronti
          del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
          trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono  ridotti
          della meta', fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter. 
              2-ter. Nei casi di cui all'articolo  28-bis,  comma  2,
          lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se  il
          ricorrente si trova in stato  di  trattenimento  ovvero  e'
          sottoposto a misure alternative al trattenimento  ai  sensi
          dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015,
          n. 142, il termine per il deposito del ricorso e' di  sette
          giorni,  decorrenti  dalla  data  di  notificazione   della
          decisione della Commissione territoriale. 
              3. La proposizione  del  ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
                a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
          adottato un provvedimento di trattenimento nelle  strutture
          di cui  all'articolo  10-ter  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui  all'articolo
          14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                b)   avverso   il    provvedimento    che    dichiara
          inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
          internazionale; 
                c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta
          infondatezza ai sensi dell'articolo 32,  comma  1,  lettera
          b-bis); 
                d) avverso il provvedimento  adottato  nei  confronti
          dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere
          b), b-bis), c) ed e); 
                d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda
          di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b). 
              4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva
          del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza
          di parte, con decreto motivato, quando  ricorrono  gravi  e
          circostanziate  ragioni.  L'istanza  di  sospensione   deve
          essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso
          introduttivo.  Il  ricorso  e'  notificato,  a  cura  della
          cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma
          6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive
          entro tre  giorni  dalla  notificazione.  Se  il  Ministero
          dell'interno deposita note difensive  la  parte  ricorrente
          puo' depositare note di  replica  entro  i  successivi  tre
          giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro
          i successivi cinque giorni. Se  il  Ministero  dell'interno
          non si avvale della facolta' di depositare note  difensive,
          prevista dal quarto periodo, il termine  per  la  decisione
          decorre dalla scadenza del termine  ivi  stabilito  per  il
          loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e  d)
          del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al
          ricorrente e'  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
          richiesta di asilo. 
              4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e'  ammesso
          reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque  giorni,
          decorrente dalla comunicazione del  decreto  a  cura  della
          cancelleria, da effettuare anche nei confronti della  parte
          non costituita. Si applicano gli articoli  737  e  738  del
          codice di procedura civile. Il  reclamo  e'  comunicato,  a
          cura della cancelleria, alla controparte.  La  proposizione
          del  reclamo  non  sospende   l'efficacia   esecutiva   del
          provvedimento reclamato. La  corte  d'appello,  sentite  le
          parti, decide con decreto immediatamente  esecutivo,  entro
          dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e'
          comunicato  alle  parti  a  cura  della   cancelleria.   La
          sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non
          opera nei procedimenti di cui al presente comma. 
              5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
          ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
          provvedimento  che  respinge   o   dichiara   inammissibile
          un'altra domanda  reiterata  a  seguito  di  una  decisione
          definitiva che respinge o dichiara inammissibile una  prima
          domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda
          di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
          dell'articolo 29-bis. 
              6. Il ricorso e' notificato, a cura della  cancelleria,
          al Ministero  dell'interno,  presso  la  commissione  o  la
          sezione  che  ha  adottato   l'atto   impugnato,   nonche',
          limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o   revoca   della
          protezione internazionale, alla Commissione  nazionale  per
          il diritto di asilo; il ricorso e'  trasmesso  al  pubblico
          ministero,  che,  entro  venti  giorni,   stende   le   sue
          conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma,  del
          codice   di   procedura   civile,   rilevando   l'eventuale
          sussistenza  di  cause  ostative  al  riconoscimento  dello
          status di rifugiato e della protezione sussidiaria. 
              7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
          di  primo  grado,  puo'  stare  in   giudizio   avvalendosi
          direttamente di propri dipendenti o  di  un  rappresentante
          designato dal presidente della Commissione che ha  adottato
          l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
          l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di  procedura
          civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
          venti giorni dalla  notificazione  del  ricorso,  una  nota
          difensiva. 
              8. La Commissione che ha adottato il  provvedimento  di
          diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
          rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
          14, comma 1, al suo difensore munito  di  procura  dopo  la
          verifica della procura effettuata a cura della  cancelleria
          del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
          previste dalle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  16.
          Entro venti giorni  dalla  notificazione  del  ricorso,  la
          Commissione mette a disposizione del giudice  mediante  gli
          strumenti del processo  civile  telematico  il  verbale  di
          trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma  del
          medesimo articolo 14,  comma  1,  copia  della  domanda  di
          protezione internazionale  e  di  tutta  la  documentazione
          acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
          III,  nonche'  l'indicazione  delle  informazioni  di   cui
          all'articolo  8,  comma  3,  utilizzate   ai   fini   della
          decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
          disposizione  del  giudice  la  videoregistrazione  con  le
          modalita' previste dalle  specifiche  tecniche  di  cui  al
          comma 16. 
              9. Il procedimento e' trattato in camera di  consiglio.
          Per  la  decisione  il  giudice  si  avvale   anche   delle
          informazioni sulla situazione socio-politico-economica  del
          Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3  che
          la Commissione nazionale  aggiorna  costantemente  e  rende
          disponibili   all'autorita'   giudiziaria   con   modalita'
          previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
              10. E' fissata udienza per la comparizione delle  parti
          esclusivamente quando il giudice: 
                a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8,
          ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
                b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle
          parti; 
                c)   dispone   consulenza   tecnica   ovvero,   anche
          d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. 
              11.  L'udienza  e'  altresi'  disposta  quando  ricorra
          almeno una delle seguenti ipotesi: 
                a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
                b) l'interessato ne abbia  fatto  motivata  richiesta
          nel ricorso introduttivo e il  giudice,  sulla  base  delle
          motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la  trattazione
          del  procedimento  in  udienza  essenziale  ai  fini  della
          decisione; 
                c) l'impugnazione si fonda su elementi di  fatto  non
          dedotti nel corso della procedura amministrativa  di  primo
          grado. 
              12. Il ricorrente puo' depositare  una  nota  difensiva
          entro i venti giorni successivi alla scadenza  del  termine
          di cui al comma 7, terzo periodo. 
              13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso,
          il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
          momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
          ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o  di
          persona cui e'  accordata  la  protezione  sussidiaria.  Il
          decreto non e' reclamabile. La  sospensione  degli  effetti
          del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene  meno
          se  con  decreto,  anche  non  definitivo,  il  ricorso  e'
          rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente  si
          applica anche relativamente agli effetti del  provvedimento
          cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il  termine  per
          proporre ricorso per  cassazione  e'  di  giorni  trenta  e
          decorre  dalla  comunicazione  del  decreto  a  cura  della
          cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
          non costituita. La procura alle liti  per  la  proposizione
          del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
          inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
          comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal   fine   il
          difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
          procura  medesima.  In  caso  di  rigetto,  la   Corte   di
          cassazione decide  sull'impugnazione  entro  sei  mesi  dal
          deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi,  il
          giudice  che  ha  pronunciato  il  decreto  impugnato  puo'
          disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
          con conseguente  ripristino,  in  caso  di  sospensione  di
          decreto  di  rigetto,  della   sospensione   dell'efficacia
          esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
          di cui al periodo precedente  e'  disposta  su  istanza  di
          parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
          del ricorso per cassazione. La controparte puo'  depositare
          una  propria  nota  difensiva  entro  cinque  giorni  dalla
          comunicazione, a cura della  cancelleria,  dell'istanza  di
          sospensione. Il giudice decide entro  i  successivi  cinque
          giorni con decreto non impugnabile. 
              14. La sospensione dei termini processuali nel  periodo
          feriale non opera  nei  procedimenti  di  cui  al  presente
          articolo. 
              15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
          urgenza. 
              16. Le specifiche tecniche  di  cui  al  comma  8  sono
          stabilite  d'intesa  tra  i  Ministeri  della  giustizia  e
          dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
          Ministeri. 
              17. Quando il ricorrente e'  ammesso  al  patrocinio  a
          spese dello  Stato  e  l'impugnazione  ha  ad  oggetto  una
          decisione adottata dalla Commissione territoriale ai  sensi
          degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
          giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,  procede
          in conformita' all'articolo 74 del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, e provvede alla revoca  ai  sensi  dell'articolo  136,
          comma 2, del  medesimo  testo  unico.  Se  non  ritiene  le
          pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne  indica
          le ragioni nel decreto di cui al comma 13,  primo  periodo,
          del presente articolo. 
              17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
          spese  dello  Stato  e  il  giudice  rigetta  l'istanza  di
          sospensione  dell'efficacia   esecutiva   della   decisione
          adottata   dalla   Commissione   territoriale   ai    sensi
          dell'articolo 28-bis, comma  2,  lettera  b-bis),  dichiara
          contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a  spese
          dello Stato. Nello stesso  modo  procede  quando  e'  stata
          rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
          della decisione adottata dalla Commissione  territoriale  e
          perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di  cui
          al comma 13,  primo  periodo,  del  presente  articolo,  la
          comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo
          35, comma 2-bis. 
              18. A decorrere dal trentesimo giorno  successivo  alla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del provvedimento  con  cui  il  responsabile  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia attesta la piena funzionalita'  dei  sistemi  con
          riguardo ai procedimenti di cui al  presente  articolo,  il
          deposito dei provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei
          documenti  relativi  ai  medesimi  procedimenti  ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  Resta  salva   la   facolta'   del
          ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
          con modalita' non telematiche. In  ogni  caso,  il  giudice
          puo' autorizzare il deposito con modalita' non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35-ter  del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di
          riconoscimento  della   protezione   internazionale   nella
          procedura in frontiera). 1. Nei casi  di  cui  all'articolo
          28-bis, comma 2, lettere b),  b-bis)  e  c),  del  presente
          decreto, anche se  il  ricorrente  si  trova  in  stato  di
          trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative  al
          trattenimento ai  sensi  dell'articolo  6-bis  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  contro  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e'  ammesso  ricorso  nel
          termine indicato dall'articolo  35-bis,  comma  2-ter,  del
          presente   decreto.   La   proposizione   del   ricorso   o
          dell'istanza  di  sospensione  non   sospende   l'efficacia
          esecutiva  del  provvedimento   impugnato.   L'istanza   di
          sospensione  dell'efficacia  esecutiva  del   provvedimento
          impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita',  con  il
          ricorso introduttivo. 
              2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della
          cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione
          territoriale o la sezione che ha adottato l'atto  impugnato
          e al pubblico ministero,  che  nei  successivi  due  giorni
          possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine,
          la Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a
          rendere  disponibili  il  verbale  di  audizione   o,   ove
          possibile,    il    verbale    di    trascrizione     della
          videoregistrazione,  nonche'   copia   della   domanda   di
          protezione internazionale  e  di  tutta  la  documentazione
          acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
          del predetto termine il giudice in composizione monocratica
          provvede allo stato degli  atti  entro  cinque  giorni  con
          decreto motivato. 
              2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2
          e' ammesso reclamo alla corte d'appello;  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis. 
              3. Dal momento della proposizione dell'istanza  e  fino
          all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
          periodo,  il  ricorrente  non   puo'   essere   espulso   o
          allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto. 
              4.  Quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta  il
          ricorrente e' ammesso nel territorio  nazionale  e  gli  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
          La sospensione degli effetti del  provvedimento  impugnato,
          disposta ai sensi  del  comma  3,  perde  efficacia  se  il
          ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo. 
              5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2,  ultimo
          periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai
          sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti,  in  quanto
          compatibili.».