Art. 18
((Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il provvedimento
con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e
reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare
memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il
provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»;
1.2) all'ultimo periodo, le parole: «al tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello
competente»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
3) al comma 8, le parole: «del tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello
»;
b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «il
tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte
d'appello»)).
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti all'articolo 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,come modificato dalla
presente legge, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Modalita' di accesso al sistema di
accoglienza). - 1. Il richiedente che ha formalizzato la
domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per il
sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,
con i familiari, alle misure di accoglienza del presente
decreto.
2.
3. Al fine di accedere alle misure di accoglienza di
cui al presente decreto, il richiedente, al momento della
presentazione della domanda, dichiara di essere privo di
mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione
dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma
1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del
Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno
sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la
durata del procedimento di esame della domanda da parte
della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di
ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi
sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui
al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo
35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla
decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane
nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il
trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il
richiedente che ha ottenuto la sospensione del
provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o
strutture di cui all'articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la
validita' dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4,
comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente
possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14,
comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se
ne ricorrono i presupposti, e' la corte d'appello.".