Art. 18 
 
      ((Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) al comma 5: 
  1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il provvedimento
con il quale il questore dispone il trattenimento o  la  proroga  del
trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e
reca l'indicazione che  il  richiedente  ha  facolta'  di  presentare
memorie  o  deduzioni  personalmente  o  a  mezzo  di  difensore.  Il
provvedimento  e'  trasmesso,  senza   ritardo   e   comunque   entro
quarantotto ore dalla sua  adozione,  alla  corte  d'appello  di  cui
all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»; 
  1.2) all'ultimo  periodo,  le  parole:  «al  tribunale  sede  della
sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione   protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  corte  d'appello
competente»; 
      2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi  del  comma  5  e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
      3) al comma  8,  le  parole:  «del  tribunale  in  composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della  corte  d'appello
»; 
    b) all'articolo 14, comma  6,  ultimo  periodo,  le  parole:  «il
tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte
d'appello»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  6   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n.  142,come  modificato  dalla
          presente  legge,  si   vedano   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 12. 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  14  (Modalita'  di   accesso   al   sistema   di
          accoglienza). - 1. Il richiedente che  ha  formalizzato  la
          domanda  e  che  risulta  privo  di  mezzi  sufficienti   a
          garantire  una   qualita'   di   vita   adeguata   per   il
          sostentamento proprio e dei propri familiari,  ha  accesso,
          con i familiari, alle misure di  accoglienza  del  presente
          decreto. 
              2. 
              3. Al fine di accedere alle misure  di  accoglienza  di
          cui al presente decreto, il richiedente, al  momento  della
          presentazione della domanda, dichiara di  essere  privo  di
          mezzi   sufficienti   di   sussistenza.   La    valutazione
          dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma
          1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del
          Governo  con  riferimento  all'importo  annuo  dell'assegno
          sociale. 
              4. Le misure di  accoglienza  sono  assicurate  per  la
          durata del procedimento di esame  della  domanda  da  parte
          della Commissione territoriale per il riconoscimento  della
          protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, e, in caso di rigetto,  fino  alla  scadenza
          del  termine  per  l'impugnazione  della  decisione.  Salvo
          quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  7,  in  caso  di
          ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo  35
          del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.   25,   e
          successive modificazioni, il  ricorrente,  privo  di  mezzi
          sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di  cui
          al presente decreto per il tempo in cui  e'  autorizzato  a
          rimanere nel territorio nazionale  ai  sensi  dell'articolo
          35-bis, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma  4,
          del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  fino  alla
          decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane
          nella struttura o nel centro in cui si trova. 
              5.  Quando  vengono   meno   i   presupposti   per   il
          trattenimento  nei  centri  di  cui  all'articolo   6,   il
          richiedente   che   ha   ottenuto   la   sospensione    del
          provvedimento impugnato,  ai  sensi  dell'articolo  35-bis,
          comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e
          successive  modificazioni,  ha  accoglienza  nei  centri  o
          strutture di cui all'articolo 9. 
              6. Al richiedente di cui al comma 5,  e'  prorogata  la
          validita' dell'attestato nominativo di cui all'articolo  4,
          comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
          6, comma 2, lettere a), b) e c),  al  medesimo  richiedente
          possono essere imposte le misure di  cui  all'articolo  14,
          comma 1-bis, del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
          286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se
          ne ricorrono i presupposti, e' la corte d'appello.".