((Art. 18 - bis 
 
         Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico 
        di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le  parole:  «il
Tribunale  sede   della   sezione   specializzata   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la
corte d'appello»; 
    b) all'articolo 14, comma 6: 
      1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di  cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice  di
procedura penale»; 
      2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni  dell'articolo  22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
69».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti  agli  articoli  10-ter  e  14  del
          citato decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  come
          modificati dalla presente legge, si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 12.