((Art. 18 - bis
Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: «il
Tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la
corte d'appello»;
b) all'articolo 14, comma 6:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di
procedura penale»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
69».))
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti agli articoli 10-ter e 14 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificati dalla presente legge, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 12.